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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21657/2026

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di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizionemonocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18aprile 1975 n. 110 - così diversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod.pen. – per aver portato fuori della propria abitazione, senza la licenza dell’autorità, un’armae, in particolare, un coltello con lama della lunghezza di dieci centimetri e per l’effetto -ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del succitato art. 4 e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto allacontestata recidiva - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, disponendoanche la confisca e distruzione del coltello in sequestro.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello - poiriqualificato in ricorso in Cassazione, essendo stata irrogata esclusivamente una penapecuniaria - articolando cinque distinti motivi; la difesa ha dunque chiesto – in via principale– l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.,con l’adozione della formula di rito “perché il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”, inragione della incongruità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, rispettoalle risultanze processuali emerse nel corso dell’istruttoria.In via subordinata, nell’impugnazione è stata domandata l’applicazione dell’istitutodella lieve entità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., o almeno la mitigazione della penainflitta, in quanto eccessivamente severa.

In via ancor più gradata, la difesa ha invocato ilcomputo delle già concesse circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenzasulla contestata aggravante della recidiva, della quale ha anche chiesto l’esclusione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il primo motivo si limita a contestare la decisione assunta, nonostante i fatti sianostati congruamente ricostruiti; quanto al secondo motivo, l’applicazione dell’istituto ex art.131-bis cod. pen. non era stata chiesta, mentre gli ulteriori motivi sono generici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato, entro i limiti e nei termini di seguito chiariti.

2. Con il primo motivo vengono proposte censure che si sviluppano sul piano delfatto e che, in maniera diretta, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione dellerisultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che arilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Taleoperazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice dilegittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, chesostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoniricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchéillustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliorecapacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006,Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).2.1.

D'altronde, nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazionesviluppata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultando la stessa, anzi, esaustiva e coerente.

Nellaavversata decisione, infatti, vengono chiarite le modalità del rinvenimento, nel possesso delsoggetto, del coltello poi sequestrato, le cui caratteristiche vengono specificamenteanalizzate dal Giudice di merito (trattavasi, dunque, di uno strumento richiudibile, con lamamonotagliente).L’imputato, inoltre, conduceva tale strumento nella pubblica via in assenza di unaqualsivoglia valida ragione giustificativa.

Il Tribunale, infine, ha ricondotto il fatto entro l’alveonormativo del terzo comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.2.2.

Per aggredire tale apparato motivazionale, la difesa adopera esclusivamentededuzioni marcatamente rivalutative e di carattere solo confutativo, che non riescono ascalfire la saldezza della impugnata decisione; in tal modo, l’impugnazione si indirizza versola inammissibilità.3.

Ci si duole, poi, della mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen.,in relazione al quale la difesa afferma di aver formulato specifica richiesta, in sede diconclusioni finali.

Risulta dal verbale di udienza, effettivamente, la formulazione di taledomanda, in ordine alla quale la sentenza impugnata è rimasta completamente silente, cosìconcretizzandosi la dedotta carenza di motivazione.Infine, in sentenza è stata impropriamente ritenuta e applicata la recidiva; taleaggravante però – secondo l’espresso dettato normativo - non può essere applicata inrelazione alle ipotesi contravvenzionali (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010,Colella, Rv. 247647 e Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, Tessitore, Rv. 242439).Anche tale porzione dell’impugnazione, dunque, è fondata; tale decisione assorbee rende meritevoli di accoglimento anche le ulteriori critiche mosse dalla difesa in punto ditrattamento sanzionatorio.4.

Alla luce delle considerazioni, si dispone l’annullamento della sentenzaimpugnata, quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché allarecidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica; l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, perquanto attiene alle residue censure.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio suipunti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizionemonocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18aprile 1975 n. 110 - così diversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod.pen. – per aver portato fuori della propria abitazione, senza la licenza dell’autorità, un’armae, in particolare, un coltello con lama della lunghezza di dieci centimetri e per l’effetto -ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del succitato art. 4 e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto allacontestata recidiva - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, disponendoanche la confisca e distruzione del coltello in sequestro.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello - poiriqualificato in ricorso in Cassazione, essendo stata irrogata esclusivamente una penapecuniaria - articolando cinque distinti motivi; la difesa ha dunque chiesto – in via principale– l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.,con l’adozione della formula di rito “perché il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”, inragione della incongruità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, rispettoalle risultanze processuali emerse nel corso dell’istruttoria.In via subordinata, nell’impugnazione è stata domandata l’applicazione dell’istitutodella lieve entità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., o almeno la mitigazione della penainflitta, in quanto eccessivamente severa. In via ancor più gradata, la difesa ha invocato ilcomputo delle già concesse circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenzasulla contestata aggravante della recidiva, della quale ha anche chiesto l’esclusione.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il primo motivo si limita a contestare la decisione assunta, nonostante i fatti sianostati congruamente ricostruiti; quanto al secondo motivo, l’applicazione dell’istituto ex art.131-bis cod. pen. non era stata chiesta, mentre gli ulteriori motivi sono generici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, entro i limiti e nei termini di seguito chiariti. 2. Con il primo motivo vengono proposte censure che si sviluppano sul piano delfatto e che, in maniera diretta, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione dellerisultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che arilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Taleoperazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice dilegittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti,l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, chesostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoniricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchéillustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliorecapacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006,Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).2.1. D'altronde, nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazionesviluppata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultando la stessa, anzi, esaustiva e coerente. Nellaavversata decisione, infatti, vengono chiarite le modalità del rinvenimento, nel possesso delsoggetto, del coltello poi sequestrato, le cui caratteristiche vengono specificamenteanalizzate dal Giudice di merito (trattavasi, dunque, di uno strumento richiudibile, con lamamonotagliente).L’imputato, inoltre, conduceva tale strumento nella pubblica via in assenza di unaqualsivoglia valida ragione giustificativa. Il Tribunale, infine, ha ricondotto il fatto entro l’alveonormativo del terzo comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.2.2. Per aggredire tale apparato motivazionale, la difesa adopera esclusivamentededuzioni marcatamente rivalutative e di carattere solo confutativo, che non riescono ascalfire la saldezza della impugnata decisione; in tal modo, l’impugnazione si indirizza versola inammissibilità.3. Ci si duole, poi, della mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen.,in relazione al quale la difesa afferma di aver formulato specifica richiesta, in sede diconclusioni finali. Risulta dal verbale di udienza, effettivamente, la formulazione di taledomanda, in ordine alla quale la sentenza impugnata è rimasta completamente silente, cosìconcretizzandosi la dedotta carenza di motivazione.Infine, in sentenza è stata impropriamente ritenuta e applicata la recidiva; taleaggravante però – secondo l’espresso dettato normativo - non può essere applicata inrelazione alle ipotesi contravvenzionali (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010,Colella, Rv. 247647 e Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, Tessitore, Rv. 242439).Anche tale porzione dell’impugnazione, dunque, è fondata; tale decisione assorbee rende meritevoli di accoglimento anche le ulteriori critiche mosse dalla difesa in punto ditrattamento sanzionatorio.4. Alla luce delle considerazioni, si dispone l’annullamento della sentenzaimpugnata, quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché allarecidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica; l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, perquanto attiene alle residue censure. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio suipunti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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