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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03877/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, per la parte civile, con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, decidendo sull' impugnazione della parte civile, ribaltava la sentenza che in primo grado aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto, ritenendo sussistente la responsabilità civile in relazione alle condotte contestate, inquadrate nelle fattispecie previste dagli artt. 367 e 642 cod .pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 578 cod. proc. pen.): si deduceva che, secondo quanto prevede l'art. 578 cod. proc. pen., quando il reato è prescritto, la condanna dell'imputato ai fini civili sarebbe ammissibile solo quando vi sia stata una condanna in primo grado.

2.2. Vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe trattato il motivo relativo alla tempestività della querela, proposto con l'appello incidentale; la condizione di procedibilità, la cui esistenza deve essere valutata d'ufficio, sarebbe stata ritenuta sussistente nonostante fosse stato evidenziato che l'attività investigativa, delegata dall'assicurazione, era stata conclusa il 9 luglio 2013, mentre la querela era stata sporta solo 1'11 ottobre 2013, ovvero dopo tre mesi e due giorni, dunque tardivamente. 2.3 Travisamento della prova: nel ritenere che la querela fosse stata presentata tempestivamente la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che la relazione alla compagnia assicuratrice risale al 9 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il collegio ribadisce che è ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa ad un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01; Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019; Murone, Rv. 277375 - 01).

Si ribadisce cioè che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01).

Tale pronuncia ha ricordato che i rapporti che intercorrono tra gli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. sono stati ampiamente chiariti dall'arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri), nel senso che l'articolo 576 cod. proc. pen. consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), contrariamente a quanto avviene nel caso disciplinato dall'art. 578 cod. proc. pen.

Secondo le Sezioni unite "Negri", l'art. 576 e l'art. 578 del codice di procedura penale disciplinano situazioni processuali diversificate, «mirando l'articolo 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'articolo 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01).

Si riafferma, dunque, che l'art. 578 cod. proc. pen., invocato erroneamente dal ricorrente, regolamenta il caso in cui, presente una condanna in primo grado impugnata dall'imputato, e sopravvenuta la prescrizione, residui per il giudice dell'impugnazione l'obbligo di verificare se sussiste la responsabilità a fini civili; diversamente l'art. 576 cod. proc. pen. - applicabile nel caso in esame - disciplina l'autonomo potere di impugnazione della parte civile, che resiste anche in caso di sopravvenuta prescrizione, in quanto, la persona offesa o danneggiata costituita conserva l'interesse all'accertamento della condotta che genera la responsabilità civile.

2. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa considerazione della doglianza relativa alla tempestività della querela, proposta con l'appello incidentale, è invece fondato. 2.1.11 collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno "connessione essenziale" con essi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pen.: Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699 - 01).

2.2. Nel caso in esame, le doglianze relative alla tempestività della querela sono sicuramente "connesse in modo essenziale" ai punti censurati dalla parte civile appellante: la responsabilità da reato, in tanto è accertabile in sede penale in quanto sussiste la condizione di procedibilità.

L'omessa considerazione di tali doglianze impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, per la parte civile, con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, decidendo sull' impugnazione della parte civile, ribaltava la sentenza che in primo grado aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto, ritenendo sussistente la responsabilità civile in relazione alle condotte contestate, inquadrate nelle fattispecie previste dagli artt. 367 e 642 cod .pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 578 cod. proc. pen.): si deduceva che, secondo quanto prevede l'art. 578 cod. proc. pen., quando il reato è prescritto, la condanna dell'imputato ai fini civili sarebbe ammissibile solo quando vi sia stata una condanna in primo grado. 2.2. Vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe trattato il motivo relativo alla tempestività della querela, proposto con l'appello incidentale; la condizione di procedibilità, la cui esistenza deve essere valutata d'ufficio, sarebbe stata ritenuta sussistente nonostante fosse stato evidenziato che l'attività investigativa, delegata dall'assicurazione, era stata conclusa il 9 luglio 2013, mentre la querela era stata sporta solo 1'11 ottobre 2013, ovvero dopo tre mesi e due giorni, dunque tardivamente. 2.3 Travisamento della prova: nel ritenere che la querela fosse stata presentata tempestivamente la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che la relazione alla compagnia assicuratrice risale al 9 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che è ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa ad un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01; Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019; Murone, Rv. 277375 - 01). Si ribadisce cioè che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01). Tale pronuncia ha ricordato che i rapporti che intercorrono tra gli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. sono stati ampiamente chiariti dall'arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri), nel senso che l'articolo 576 cod. proc. pen. consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), contrariamente a quanto avviene nel caso disciplinato dall'art. 578 cod. proc. pen. Secondo le Sezioni unite "Negri", l'art. 576 e l'art. 578 del codice di procedura penale disciplinano situazioni processuali diversificate, «mirando l'articolo 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'articolo 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01). Si riafferma, dunque, che l'art. 578 cod. proc. pen., invocato erroneamente dal ricorrente, regolamenta il caso in cui, presente una condanna in primo grado impugnata dall'imputato, e sopravvenuta la prescrizione, residui per il giudice dell'impugnazione l'obbligo di verificare se sussiste la responsabilità a fini civili; diversamente l'art. 576 cod. proc. pen. - applicabile nel caso in esame - disciplina l'autonomo potere di impugnazione della parte civile, che resiste anche in caso di sopravvenuta prescrizione, in quanto, la persona offesa o danneggiata costituita conserva l'interesse all'accertamento della condotta che genera la responsabilità civile. 2. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa considerazione della doglianza relativa alla tempestività della querela, proposta con l'appello incidentale, è invece fondato. 2.1.11 collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno "connessione essenziale" con essi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pen.: Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699 - 01). 2.2. Nel caso in esame, le doglianze relative alla tempestività della querela sono sicuramente "connesse in modo essenziale" ai punti censurati dalla parte civile appellante: la responsabilità da reato, in tanto è accertabile in sede penale in quanto sussiste la condizione di procedibilità. L'omessa considerazione di tali doglianze impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legit
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