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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11989/2026

Testo disponibile della fonte

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–controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso l’ordinanza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA, n. 955/2022,depositata il 15/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con ricorso per ottemperanza depositato il 7 dicembre 2018Concetto Cavalieri - premesso di essere creditore nei confrontidell’Agenzia delle entrate dell’importo di euro 15.576,49 in forza dellasentenza della C.t.r.

Sicilia n. 2269/2016 (passata in giudicato aseguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 29290/2017) - adivala C.t.r. affinché la stessa emettesse i provvedimenti necessari per lasua attuazioneIl Giudice dell’ottemperanza, con sentenza n. 3624/2019,accoglieva il ricorso ed affermava che la C.t.r. era tenuta a dareesecuzione al giudicato mediante il pagamento integrale della sommaivi accertata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, all’uopo,nominava un Commissario ad acta.Il ricorrente, sul presupposto che il comando giudiziale fosse statoadempiuto solo parzialmente, non avendo ricevuto il pagamentointegrale, si rivolgeva nuovamente alla C.t.r. in sede di ottemperanza.Quest’ultima, con l’ordinanza in epigrafe, pur dando atto che vi eraun debito residuo dell’Amministrazione di euro 425,04, dichiaravachiuso il procedimento.

Rilevava, infatti, che dalla certificazione delMEF risultava la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati conoggettiva impossibilità di corrispondere il residuo e gli interessi e che,pertanto, il mandato conferito al commissario ad acta non potevacompletarsi.Avverso detta ordinanza il contribuente ricorre per cassazione, neiconfronti dell’Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l’ordinanza sipone in contrasto con il titolo e la statuizione di ottemperanza.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026In particolare, censura l’ordinanza per aver chiuso il procedimento,pur avendo riscontrato la sola parziale esecuzione della sentenza daottemperare, ritenendo che l’esaurimento dei fondi legittimasse lanegazione del diritto al rimborso totale, contrariamente a quantoprecedentemente sancito con la sentenza che aveva pronunciato sulprimo ricorso in ottemperanza.2.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la nullità dell’ordinanza e del procedimento perviolazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n.546 del 1992 edell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (come modificatodall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 del d.l. n.162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26settembre 2017).Si duole dell’omesso esercizio del potere-dovere di interpretare eintegrare il dictum della sentenza da ottemperare, con riferimento allaquestione dei limiti del rimborso, la quale, invece, avrebbe dovutoessere affrontata proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.3.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonofondati.3.1.

Decidendo sul primo ricorso in ottemperanza la C.t.r. dellaSicilia, con la ordinanza n 3624/2019 aveva già statuito il diritto delcontribuente, in ragione del giudicato favorevole formatosi sull’istanzadi rimborso, ad ottenere l’integrale restituzione delle somme iviindicate, non potendosi ritenere che l’Amministrazione vi avesseadempiuto solo con il pagamento della metà delle somme.Ciononostante, con la successiva ordinanza qui impugnata, ha ritenutodi chiudere il procedimento di ottemperanza, nonostante non vi fossestato il pagamento integrale, così, di fatto, revocando parzialmente laprecedente statuizione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/20263.2.

Questa Corte ha già escluso che il giudizio di ottemperanzaabbia una natura esclusivamente attuativa di un pregresso comandogiudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio diesecuzione.

Si è chiarito, infatti, che il medesimo, e in particolare ilgiudizio di ottemperanza tributario, ha una «peculiare natura«perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva delcomando contenuto nella decisione passata in giudicato, quantopiuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche sequesto non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titoloesecutivo […], compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarel'effettiva portata precettiva della sentenza» (così, Cass. n.14962/2025, Cass. n. 669/2025 e Cass n. 16569/2019; in precedenzasi vedano anche Cass. n. 646/2012; Cass. n. 20202/2010; Cass. n.4126/2004).3.3.

La prima ordinanza resa in sede di ottemperanza aveva giàdato attuazione al comando giudiziale, statuendo il diritto delcontribuente alla restituzione integrale delle somme accertate consentenza passata in giudicato; tale statuizione, come pure chiarito daquesta Corte, è connotata da quel carattere di immutabilità del casodeciso che sintetizza il precetto affermato dall’art. 2909 c.c., secondocui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato «fastato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (cfr. Cass.n. 14962/2025).3.4.

Sotto altro profilo, questa Corte ha già chiarito che l’ eventualeverificata incapienza, con riferimento al momento dell’effettivautilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi,nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190(come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventualiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, ilrimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimentodirettoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto giàargomentato, l’estinzione del diritto sostanziale del contribuente e,quindi, non preclude definitivamente, né procrastina sine die, la suadell’Amministrazione e, dunque, del commissario nominato dal giudicedell’ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare ilquomodo dell’intervento sostitutivo.

Si è aggiunto che l’Agenzia delleentrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, alloscopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sonoeventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordinedi pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l., n. 669del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997 (ed integrato dai d.m.1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed allecaratteristiche dell'ordine di pagamento), con il qualel'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento medianteemissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Bancad’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo inconto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrànon appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinentecapitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. n.16289/2022)In conclusione, il ricorso va accolto, e l’ordinanza va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso l’ordinanza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 955/2022,depositata il 15/02/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con ricorso per ottemperanza depositato il 7 dicembre 2018Concetto Cavalieri - premesso di essere creditore nei confrontidell’Agenzia delle entrate dell’importo di euro 15.576,49 in forza dellasentenza della C.t.r. Sicilia n. 2269/2016 (passata in giudicato aseguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 29290/2017) - adivala C.t.r. affinché la stessa emettesse i provvedimenti necessari per lasua attuazioneIl Giudice dell’ottemperanza, con sentenza n. 3624/2019,accoglieva il ricorso ed affermava che la C.t.r. era tenuta a dareesecuzione al giudicato mediante il pagamento integrale della sommaivi accertata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, all’uopo,nominava un Commissario ad acta.Il ricorrente, sul presupposto che il comando giudiziale fosse statoadempiuto solo parzialmente, non avendo ricevuto il pagamentointegrale, si rivolgeva nuovamente alla C.t.r. in sede di ottemperanza.Quest’ultima, con l’ordinanza in epigrafe, pur dando atto che vi eraun debito residuo dell’Amministrazione di euro 425,04, dichiaravachiuso il procedimento. Rilevava, infatti, che dalla certificazione delMEF risultava la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati conoggettiva impossibilità di corrispondere il residuo e gli interessi e che,pertanto, il mandato conferito al commissario ad acta non potevacompletarsi.Avverso detta ordinanza il contribuente ricorre per cassazione, neiconfronti dell’Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l’ordinanza sipone in contrasto con il titolo e la statuizione di ottemperanza.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026In particolare, censura l’ordinanza per aver chiuso il procedimento,pur avendo riscontrato la sola parziale esecuzione della sentenza daottemperare, ritenendo che l’esaurimento dei fondi legittimasse lanegazione del diritto al rimborso totale, contrariamente a quantoprecedentemente sancito con la sentenza che aveva pronunciato sulprimo ricorso in ottemperanza.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la nullità dell’ordinanza e del procedimento perviolazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n.546 del 1992 edell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (come modificatodall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 del d.l. n.162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26settembre 2017).Si duole dell’omesso esercizio del potere-dovere di interpretare eintegrare il dictum della sentenza da ottemperare, con riferimento allaquestione dei limiti del rimborso, la quale, invece, avrebbe dovutoessere affrontata proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonofondati.3.1. Decidendo sul primo ricorso in ottemperanza la C.t.r. dellaSicilia, con la ordinanza n 3624/2019 aveva già statuito il diritto delcontribuente, in ragione del giudicato favorevole formatosi sull’istanzadi rimborso, ad ottenere l’integrale restituzione delle somme iviindicate, non potendosi ritenere che l’Amministrazione vi avesseadempiuto solo con il pagamento della metà delle somme.Ciononostante, con la successiva ordinanza qui impugnata, ha ritenutodi chiudere il procedimento di ottemperanza, nonostante non vi fossestato il pagamento integrale, così, di fatto, revocando parzialmente laprecedente statuizione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/20263.2. Questa Corte ha già escluso che il giudizio di ottemperanzaabbia una natura esclusivamente attuativa di un pregresso comandogiudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio diesecuzione. Si è chiarito, infatti, che il medesimo, e in particolare ilgiudizio di ottemperanza tributario, ha una «peculiare natura«perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva delcomando contenuto nella decisione passata in giudicato, quantopiuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche sequesto non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titoloesecutivo […], compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarel'effettiva portata precettiva della sentenza» (così, Cass. n.14962/2025, Cass. n. 669/2025 e Cass n. 16569/2019; in precedenzasi vedano anche Cass. n. 646/2012; Cass. n. 20202/2010; Cass. n.4126/2004).3.3. La prima ordinanza resa in sede di ottemperanza aveva giàdato attuazione al comando giudiziale, statuendo il diritto delcontribuente alla restituzione integrale delle somme accertate consentenza passata in giudicato; tale statuizione, come pure chiarito daquesta Corte, è connotata da quel carattere di immutabilità del casodeciso che sintetizza il precetto affermato dall’art. 2909 c.c., secondocui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato «fastato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (cfr. Cass.n. 14962/2025).3.4. Sotto altro profilo, questa Corte ha già chiarito che l’ eventualeverificata incapienza, con riferimento al momento dell’effettivautilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi,nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190(come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventualiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, ilrimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimentodirettoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto giàargomentato, l’estinzione del diritto sostanziale del contribuente e,quindi, non preclude definitivamente, né procrastina sine die, la suadell’Amministrazione e, dunque, del commissario nominato dal giudicedell’ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare ilquomodo dell’intervento sostitutivo. Si è aggiunto che l’Agenzia delleentrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, alloscopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sonoeventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordinedi pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l., n. 669del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997 (ed integrato dai d.m.1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed allecaratteristiche dell'ordine di pagamento), con il qualel'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento medianteemissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Bancad’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo inconto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrànon appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinentecapitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. n.16289/2022)In conclusione, il ricorso va accolto, e l’ordinanza va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 22858/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 11989/2026Data pubblicazione 30/04/2026composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6