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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 02661/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svola dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uto,ktPubbico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C ) che ha concluso chiedendo nA:z- \_ u i -difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 11.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]„ in qualità di legale responsabile della ditta "Eurowork", alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 76, d.

P.R. 28.12.2000, n. 445, 483, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 76 d.

P.R. 28.12.2000, n. 445, 192, c.p.p., 483, c.p., in quanto, come emerge dagli atti, e, in particolare dalla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del 3.12.2012, successiva alla data della dichiarazione con cui il [OSCURATO:PERSONA], nell'anzidetta qualità, aveva attestato l'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, nell'ambito della procedura amministrativa inerente al bando di gara indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo per euro 27.000,00, non vi era la prova che alla data della suddetta dichiarazione il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato ammesso alla rateizzazione delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, fosse moroso nel pagamento anche di una sola rata e che i debiti tributari fossero esigibili; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis <-c.p.

3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi ch quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 164 c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso, come da contestazione, il 15.10.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi risulta sicuramente a tutt'oggi perento, in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, tali da allungare il tempo necessario a prescrivere oltre la data odierna.

Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 26.2.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761).

Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez.

IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di ''constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez.

II, 11/0312009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame, anche in considerazione degli articolati motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 12.10.2021 ,— / Il Consigliere E ensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svola dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uto,ktPubbico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] C ) che ha concluso chiedendo nA:z- \_ u i -difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 11.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]„ in qualità di legale responsabile della ditta "Eurowork", alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 76, d. P.R. 28.12.2000, n. 445, 483, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 76 d. P.R. 28.12.2000, n. 445, 192, c.p.p., 483, c.p., in quanto, come emerge dagli atti, e, in particolare dalla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del 3.12.2012, successiva alla data della dichiarazione con cui il [OSCURATO:PERSONA], nell'anzidetta qualità, aveva attestato l'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, nell'ambito della procedura amministrativa inerente al bando di gara indetto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo per euro 27.000,00, non vi era la prova che alla data della suddetta dichiarazione il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato ammesso alla rateizzazione delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, fosse moroso nel pagamento anche di una sola rata e che i debiti tributari fossero esigibili; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis <-c.p. 3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza venga annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi ch quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 164 c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso, come da contestazione, il 15.10.2012, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi risulta sicuramente a tutt'oggi perento, in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, tali da allungare il tempo necessario a prescrivere oltre la data odierna. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 26.2.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di ''constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/0312009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame, anche in considerazione degli articolati motivi di ricorso. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 12.10.2021 ,— / Il Consigliere E ensore I
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