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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 14072/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15074/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenzan. 15973/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’ordinanza n . 2728 /202 2 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conordinanza resa in data 6/4/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile , ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] imo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza conla quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza delConsiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delleFinanze, al risarcimento dei danni subiti in rag ione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarieconcernenti il riconoscimento del compenso in favore dei mediciammessi ai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, avendo il Tribunale correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativodiritto, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigo re della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati inepigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unic o motivod’impugnazione; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2 000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degliartt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrentiin contrasto con quanto desumibile dal complessivo quadro normativoe giurisprudenziale analiticamente richi amato in ricorso ; ilmotivo è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel ca so di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l ’ insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; osservaal riguardo il Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti si richiami,correttamente applicando lo, all'ormai consolidato indirizzo di questaCorte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttiven. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore deimedici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive neltermine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciutoil diritto ad una borsa di st udio soltanto in favore di quanti, tracostoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/20 11, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); va peraltro sottolineato come, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tar diva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbiopoteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativadomanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell 'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni diquesta Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421); rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenz a di legittimità (v. in particolare le considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pr oprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisiveo pertinenti, dovendo peraltro in questa sede richiamarsi, nella loro interezza, le medesime argom entazioni illustrate in Sez. 3, Ordinanzan. 29132 del 21 settembre 2022, i cui contenuti devono qui ritenersiintegralmente fatti propri e punto per punto riproposti; le considerazioni che precedono impongono, conclusivamente, l’accertamentodell’inammissibilità del ricorso in esame; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in o rdine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essere, infin e, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese delpresente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle speseeventualmente pren otate a debito.

Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti al risarcimento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro5.000,00.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15074/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenzan. 15973/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’ordinanza n . 2728 /202 2 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conordinanza resa in data 6/4/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile , ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] imo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza conla quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza delConsiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delleFinanze, al risarcimento dei danni subiti in rag ione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarieconcernenti il riconoscimento del compenso in favore dei mediciammessi ai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, avendo il Tribunale correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativodiritto, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigo re della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati inepigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unic o motivod’impugnazione; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2 000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degliartt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrentiin contrasto con quanto desumibile dal complessivo quadro normativoe giurisprudenziale analiticamente richi amato in ricorso ; ilmotivo è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel ca so di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l ’ insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; osservaal riguardo il Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti si richiami,correttamente applicando lo, all'ormai consolidato indirizzo di questaCorte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttiven. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore deimedici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive neltermine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciutoil diritto ad una borsa di st udio soltanto in favore di quanti, tracostoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/20 11, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); va peraltro sottolineato come, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tar diva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbiopoteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativadomanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell 'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni diquesta Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421); rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenz a di legittimità (v. in particolare le considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pr oprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisiveo pertinenti, dovendo peraltro in questa sede richiamarsi, nella loro interezza, le medesime argom entazioni illustrate in Sez. 3, Ordinanzan. 29132 del 21 settembre 2022, i cui contenuti devono qui ritenersiintegralmente fatti propri e punto per punto riproposti; le considerazioni che precedono impongono, conclusivamente, l’accertamentodell’inammissibilità del ricorso in esame; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in o rdine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essere, infin e, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese delpresente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle speseeventualmente pren otate a debito. Adunanzadel9 marzo 2023 - R.G. n. 15074/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti al risarcimento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro5.000,00. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il v
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