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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36597/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna della ricorrente per il reato dì furto aggravato dalla destrezza; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere la condotta volta a distrarre la persona offesa e la complessiva azione sarebbe derivata da un disegno criminoso del solo concorrente nell'azione criminosa; Rilevato che tale motivo è integralmente versato in fatto, laddove pone in discussione la ricostruzione del contributo causale della ricorrente ai finì della verificazione dell'evento per come ricostruito, anche in base ai principi in tema di concorso di persone nel reato ritraibili dall'art. 110 cod.pen., dai filmati delle videocamere della gioielleria (pag. 4-5); Ritenuto che la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale ha argomentato il proprio convincimento anche sulla ricorrenza dell'aggravante esclude ogni sindacato di legittimità su tale decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna della ricorrente per il reato dì furto aggravato dalla destrezza; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere la condotta volta a distrarre la persona offesa e la complessiva azione sarebbe derivata da un disegno criminoso del solo concorrente nell'azione criminosa; Rilevato che tale motivo è integralmente versato in fatto, laddove pone in discussione la ricostruzione del contributo causale della ricorrente ai finì della verificazione dell'evento per come ricostruito, anche in base ai principi in tema di concorso di persone nel reato ritraibili dall'art. 110 cod.pen., dai filmati delle videocamere della gioielleria (pag. 4-5); Ritenuto che la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale ha argomentato il proprio convincimento anche sulla ricorrenza dell'aggravante esclude ogni sindacato di legittimità su tale decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 36597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris