CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 dicembre 2020 la Corte di cassazione, sez. 4, annullò con rinvio l'ordinanza del 23 maggio 2019 della Corte di appello di Firenze con cui accolse le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, agli arresti domiciliarì, rispettivamente da 6 al 13 agosto 2010 e dal 6 al 12 agosto 2010 per la durata di 7 e 6 giorni, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di concussione tentata e falsità ideologica (commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) dai quali furono definitivamente assolti con la sentenza del Tribunale di Siena del 12 gennaio 2016, irrevocabile il 27 maggio 2016. La Corte di cassazione ritenne sussistente i vizi di violazione di legge, sulla colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo in materia di riparazione per ingiusta detenzione, e della motivazione. Si rilevò, in particolare, che la Corte di appello non argomentò sulla vicenda concreta sottoposta al suo esame ed in particolare sugli eventuali comportamenti gravemente colposi dei richiedenti aventi effetto sinergico nell'emissione della misura cautelare subita, desumibili dall'aver negligentemente redatto i documenti in questione ingenerando l'apparenza del reato di falsità ideologica in atti pubblici dal quale erano stati assolti nel merito per la riconosciuta insussistenza del dolo. 1.1. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza del 17 maggio 2021, ha rigettato le domande di riparazione per ingiusta detenzione proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente la colpa grave. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. I fatti su cui si baserebbe la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbero stati esclusi dal Tribunale di Siena nel giudizio di merito; in particolare, il Tribunale di Siena avrebbe escluso la responsabilità dolosa o gravemente colposa nell'attività di compilazione dei fogli di servizio. La motivazione, sul punto, violerebbe i principi della giurisprudenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento degli interrogatori di garanzia dei ricorrenti emergenti dai verbali redatti in forma riassuntiva. 2.3. È stata poi depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale che ricalca le argomentazioni del ricorso. 2 C)d [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato, avendo la Corte di appello applicato correttamente i principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio. 1.1. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave per avere, come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, indotto alcuni automobilisti a consegnare loro somme di denaro non dovute, indicando nell'allegato al foglio di servizio di avere effettuato una serie di attività che in realtà non erano mai state compiute. Secondo la Corte territoriale, la redazione di atti pubblici con tali modalità, valutata ex ante, ha avuto sicura rilevanza nel ritenere la sussistenza dei reati, ingenerando l'apparenza dell'illecito e contribuito a rafforzare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offesa ed il quadro indiziario. 1.2. Dalla lettura del passo della sentenza di assoluzione riportata nel ricorso non risulta che la redazione dei fogli di servizio sia stata esclusa dal Tribunale di Siena, ma solo che il modello di relazione di servizio in uso alla [OSCURATO:PERSONA] fosse carente ed inadeguato a descrivere la tipologia degli accertamenti eseguiti. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto invocato dai ricorrenti per cui (cfr. Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01) in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione per il travisamento degli interrogatori degli imputati, è manifestamente infondato. 2.1. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. 2.2. Con il ricorso ci si duole, in sostanza, della verbalizzazione riassuntiva, che non avrebbe consentito l'articolazione di più ampie dichiarazioni e non sarebbe comparabile con l'esame dibattimentale. 2.3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza si fonda sulla circostanza per cui nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente non avrebbe riferito nulla sulla redazione dei fogli di servizio, rispetto a quanto invece effettuato in dibattimento: tale punto della decisione è incontestato. 2.4. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la condotta colposa è stata ritenuta (cfr. pagina 7 dell'ordinanza impugnata) nell'avere il ricorrente scientemente lasciato compilare da [OSCURATO:PERSONA] i documenti non veritieri; tale circostanza di fatto risulta ammessa da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nel ricorso. Dunque, alcun travisamento degli interrogatori è avvenuto. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de