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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06610/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 23 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, aveva condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, Fiore AMMATURO alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 424 con. pen., consistito nell'aver lanciato una bottiglia incendiaria all'interno dell'autovettura di proprietà di Ciro GRASSI in modo da provocarne la combustione.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale giudicava inammissibile, in quanto non dedotta nei motivi di appello né in quelli aggiunti, la questione afferente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, dalla difesa ritenuta riconducibile all'ipotesi meno grave prevista dal primo comma dell'art. 424 cod. pen.

In ogni caso, la Corte di merito giudicava corretta la qualificazione, come originariamente prospettata, in base alla testimonianza resa dal teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, al suo arrivo sul posto, rinvenne l'autovettura del GRASSI incendiata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.424 cod. pen., nonché il vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa, sarebbe contraddittorio configurare l'incendio in un caso, come quello di specie, in cui dall'istruttoria è risultato che il fuoco restò circoscritto alla sola autovettura, peraltro solo in parte danneggiata, e che nessuno, compresi i Vigili del Fuoco, intervenne per domare le fiamme e impedirne la propagazione.

Non sarebbe dato, quindi, riscontrare, nella fattispecie in esame, gli elementi caratterizzanti l'illecito, quali le proporzioni, il dolo, il pericolo concreto e le difficoltà di spegnimento, potendo, al più, il ricorrente aver cagionato un pericolo di incendio con conseguente sussumibilità della condotta nel meno grave delitto di cui al primo comma dell'art.424 cod. pen.

Su tali prospettazioni difensive, la sentenza impugnata sarebbe rimasta silente e, in parte, travisante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Va, in primo luogo, ricordato che il giudice di appello deve escludere anche d'ufficio la circostanza aggravante di cui ravvisi l'insussistenza sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, valendo il principio devolutivo a definire l'ambito della sua cognizione con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non a limitarne il potere di qualificare correttamente il fatto (Sez. 1, n. 9427 del 26/9/2017, dep. 2018, T., Rv. 272486; Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441).

Deve, quindi, giudicarsi errata, in diritto, l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la questione circa la sussistenza, nella specie, della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 424 cod. pen., sarebbe stata preclusa in quanto non dedotta nell'atto di appello né nei motivi aggiunti.

Evidentemente poco convinta essa stessa della correttezza dell'affermazione, la Corte di appello ha, comunque, preso in esame la censura difensiva articolata sul punto, con motivazione a ragione contestata col presente ricorso.

1.2. Prima di esaminare il motivo dedotto, è opportuno richiamare, brevemente, la giurisprudenza elaborata da questa Corte a proposito della distinzione delle fattispecie disciplinate dai due commi dell'art. 424 cod. pen. (la cui rubrica è intitolata: "Danneggiamento seguito da incendio").

È stato affermato, al riguardo, che il reato di cui all'art. 424, primo comma 1, cod. pen., a differenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità, per motivi di politica criminale, rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato per danneggiare un mezzo così insidioso come il fuoco, al pericolo dell'incendio, all'accertamento, cioè, che la condotta posta in essere sia inequivocabilmente idonea a produrre un incendio.

L'accertamento del pericolo di incendio comporta, di conseguenza, un giudizio squisitamente di fatto che sfugge al sindacato di legittimità quando è basato sulla valutazione logicamente corretta degli atti compiuti e delle circostanze particolari, dalle quali, nel caso concreto, possa dedursi la possibilità dello sviluppo di un fuoco distruttore di notevoli proporzione e violenza, che tenda a diffondersi e che non sia agevole estinguere (Sez. 1, n. 5251 del 14/1/1998, Pozzi, Rv. 210486-210487).

È stato, anche, precisato che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/3/2017, P.G. in proc.

Costabile e altri, Rv. 270914).

1.3. La Corte di appello di Napoli, nel caso in esame, non ha fatto buon governo degli enunciati principi, fornendo una risposta, alla censura difensiva, di carattere prettamente assertivo, insuscettibile, tra l'altro, di ricevere un apporto integrativo da parte della sentenza di primo grado, altrettanto apodittica.

I giudici di merito, in sostanza, si sono limitati unicamente a recepire la deposizione resa dal teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale diede atto di aver rinvenuto l'autovettura del GRASSI "incendiata".

Non hanno descritto, come avrebbero dovuto, né valutato, in base a quali particolari circostanze (stato dei luoghi, presenza di altre vetture, presenza di case abitate etc.), nel caso 6t, concreto, potesse dedursi la capacità diffusiva del fuoco, tendenzialmente distruttrice, che non fosse agevole estinguere, tanto da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

2. L'evidenziata lacuna motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen. (unico oggetto di ricorso), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a colmare la stigmatizzata carenza alla luce dei principi di diritto richiamati.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della suddetta pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 23 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, aveva condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, Fiore AMMATURO alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 424 con. pen., consistito nell'aver lanciato una bottiglia incendiaria all'interno dell'autovettura di proprietà di Ciro GRASSI in modo da provocarne la combustione. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale giudicava inammissibile, in quanto non dedotta nei motivi di appello né in quelli aggiunti, la questione afferente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, dalla difesa ritenuta riconducibile all'ipotesi meno grave prevista dal primo comma dell'art. 424 cod. pen. In ogni caso, la Corte di merito giudicava corretta la qualificazione, come originariamente prospettata, in base alla testimonianza resa dal teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, al suo arrivo sul posto, rinvenne l'autovettura del GRASSI incendiata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.424 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Ad avviso della difesa, sarebbe contraddittorio configurare l'incendio in un caso, come quello di specie, in cui dall'istruttoria è risultato che il fuoco restò circoscritto alla sola autovettura, peraltro solo in parte danneggiata, e che nessuno, compresi i Vigili del Fuoco, intervenne per domare le fiamme e impedirne la propagazione. Non sarebbe dato, quindi, riscontrare, nella fattispecie in esame, gli elementi caratterizzanti l'illecito, quali le proporzioni, il dolo, il pericolo concreto e le difficoltà di spegnimento, potendo, al più, il ricorrente aver cagionato un pericolo di incendio con conseguente sussumibilità della condotta nel meno grave delitto di cui al primo comma dell'art.424 cod. pen. Su tali prospettazioni difensive, la sentenza impugnata sarebbe rimasta silente e, in parte, travisante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1.1. Va, in primo luogo, ricordato che il giudice di appello deve escludere anche d'ufficio la circostanza aggravante di cui ravvisi l'insussistenza sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, valendo il principio devolutivo a definire l'ambito della sua cognizione con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non a limitarne il potere di qualificare correttamente il fatto (Sez. 1, n. 9427 del 26/9/2017, dep. 2018, T., Rv. 272486; Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441). Deve, quindi, giudicarsi errata, in diritto, l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la questione circa la sussistenza, nella specie, della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 424 cod. pen., sarebbe stata preclusa in quanto non dedotta nell'atto di appello né nei motivi aggiunti. Evidentemente poco convinta essa stessa della correttezza dell'affermazione, la Corte di appello ha, comunque, preso in esame la censura difensiva articolata sul punto, con motivazione a ragione contestata col presente ricorso. 1.2. Prima di esaminare il motivo dedotto, è opportuno richiamare, brevemente, la giurisprudenza elaborata da questa Corte a proposito della distinzione delle fattispecie disciplinate dai due commi dell'art. 424 cod. pen. (la cui rubrica è intitolata: "Danneggiamento seguito da incendio"). È stato affermato, al riguardo, che il reato di cui all'art. 424, primo comma 1, cod. pen., a differenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità, per motivi di politica criminale, rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato per danneggiare un mezzo così insidioso come il fuoco, al pericolo dell'incendio, all'accertamento, cioè, che la condotta posta in essere sia inequivocabilmente idonea a produrre un incendio. L'accertamento del pericolo di incendio comporta, di conseguenza, un giudizio squisitamente di fatto che sfugge al sindacato di legittimità quando è basato sulla valutazione logicamente corretta degli atti compiuti e delle circostanze particolari, dalle quali, nel caso concreto, possa dedursi la possibilità dello sviluppo di un fuoco distruttore di notevoli proporzione e violenza, che tenda a diffondersi e che non sia agevole estinguere (Sez. 1, n. 5251 del 14/1/1998, Pozzi, Rv. 210486-210487). È stato, anche, precisato che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/3/2017, P.G. in proc. Costabile e altri, Rv. 270914). 1.3. La Corte di appello di Napoli, nel caso in esame, non ha fatto buon governo degli enunciati principi, fornendo una risposta, alla censura difensiva, di carattere prettamente assertivo, insuscettibile, tra l'altro, di ricevere un apporto integrativo da parte della sentenza di primo grado, altrettanto apodittica. I giudici di merito, in sostanza, si sono limitati unicamente a recepire la deposizione resa dal teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale diede atto di aver rinvenuto l'autovettura del GRASSI "incendiata". Non hanno descritto, come avrebbero dovuto, né valutato, in base a quali particolari circostanze (stato dei luoghi, presenza di altre vetture, presenza di case abitate etc.), nel caso 6t, concreto, potesse dedursi la capacità diffusiva del fuoco, tendenzialmente distruttrice, che non fosse agevole estinguere, tanto da mettere in pericolo la pubblica incolumità. 2. L'evidenziata lacuna motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen. (unico oggetto di ricorso), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a colmare la stigmatizzata carenza alla luce dei principi di diritto richiamati. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della suddetta pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 06610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris