CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 45490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ rjti le conclusioni del PG i . \ itz;,- n.5%\ ‘;.›...ì ''`' 'z,'\%. \ ek.,, ' ek-)\\- , N'c'\ (\' '\, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna. Ha affermato che dalla lettura delle sentenze non emergono indici rivelatori della unicità del programma criminoso. I reati hanno natura giuridica diversa, alcuni sono offensivi del patrimonio, altri attengono alle armi, altri ancora sono contro la persona. Manca una effettiva omogeneità e identità quanto alle modalità esecutive delle azioni delittuose. Le condotte sono solo genericamente affini ed omologhe quanto al titolo di reato ma senza alcuna effettiva correlazione. Gli indici rivelatori dell'unicità difettano pur guardando a specifici gruppi di reati, oggetto solo di taluna delle sentenze per le quali è stata proposta la richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I dati di fatto di ciascun reato sono significativi di un comune momento deliberativo, quanto meno volgendo lo sguardo ad un primo gruppo di reati comprendente le sentenze di cui ai numeri 1, 2 e 6, e ad un secondo gruppo comprendente le sentenze di cui ai numeri 4 e 5. Una valutazione attenta, che è mancata, avrebbe fatto emergere la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso non prospetta, al di là di reiterate formule, vizi del provvedimento censurabili in sede di legittimità, ma si impegna nel tentativo di sostituire alla ricostruzione del Giudice proprie e autonome valutazioni di merito con una diversa lettura degli stessi elementi, pretendendo di elevare a prova del vincolo di continuazione queliiche sono alcuni degli indici orientativi della ricerca del giudice dei dati di fatto da cui trarre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.3. Il Tribunale ha reso una motivazione logica e adeguata, ha mostrato di aver preso in esame i singoli episodi, anche raggruppati sì come indicato ora in ricorso, e ha spiegato le ragioni che non consentono di ravvisare un unico disegno criminoso. Nelle argomentazioni spese dal Tribunale non si coglie alcun vizio censurabile in sede di legittimità, che peraltro non è stato neanche seriamente prospettato con il ricorso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 settembre 2022 nsig