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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:386
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0826 [Testo rettificato con ordinanza del 30 giugno 2025]

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

22 maggio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Intervenienti in primo grado – Riservatezza – Informazioni che sono state oggetto di un trattamento riservato in primo grado» Nella causa C‑826/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2024, Commissione europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, A. Dawes, T. Franchoo e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA] LLC

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:PERSONA]

. con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentate da D. Beard, BL, J. Holmes, BL, J. Williams, da W. Ellison e C. Jeffs, advocaten, e da J. Staples, solicitor, ricorrenti in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA] BV

, con sede in Zeist ([OSCURATO:PERSONA]), Vinden.[OSCURATO:PERSONA] , con sede in Rijssen ([OSCURATO:PERSONA]), intervenienti in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di O. Spineanu-Matei, giudice relatrice, sentita l’avvocata generale, J. Kokott ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA] AdSense for [OSCURATO:PERSONA]) (T‑334/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:634 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2019) 2173 final della Commissione, del 20 marzo 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40411 – [OSCURATO:PERSONA] (AdSense)] 2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] LLC e [OSCURATO:PERSONA]. chiedono alla Corte di accordare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV e della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], intervenienti in primo grado, un trattamento riservato a talune informazioni contenute nella comparsa di risposta da esse depositata nella presente causa, e negli allegati R. 2, R. 3 e R. 4 alla stessa, identico al trattamento riservato accordato dal Tribunale a tali medesime informazioni nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata.

In particolare, la domanda di trattamento riservato riguarda le informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel punto 66 di tale comparsa di risposta nonché le informazioni menzionate ai punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e alla nota 345 dell’allegato R. 2 di detta comparsa di risposta e ai punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, alle note 22 e 68 nonché al punto 68 dell’allegato R. 3 della stessa comparsa di risposta e ai punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi «[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle loro attività. 3 Dal fascicolo della causa che ha dato origine alla sentenza impugnata, trasmesso alla Corte dal Tribunale, risulta che la Vinden.NL e la [OSCURATO:PERSONA], con atti rispettivamente del 16 settembre 2019 e del 19 settembre 2019, hanno chiesto di intervenire nel procedimento di primo grado, a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4 Con ordinanza del 26 novembre 2019, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha accolto tali istanze di intervento e ha stabilito che alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarebbe stata comunicata solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali notificati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], nonché alla Commissione, fatto salvo il diritto di queste ultime di presentare, se del caso, entro i termini loro assegnati, le loro obiezioni a eventuali domande di trattamento riservato che le riguardassero. 5 Come risulta dal fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, trasmesso alla Corte dal Tribunale, tali società, divenute intervenienti in primo grado, non hanno presentato opposizione alle domande di trattamento riservato presentate nei loro confronti, con la conseguenza che la concessione di un trattamento riservato, disposta dal Tribunale a titolo provvisorio in tale ordinanza, è divenuta definitiva. 6 L’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che l’atto di impugnazione sia notificato alle altre parti della causa svoltasi dinanzi al Tribunale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 172 di tale regolamento, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi da tale notifica.

Da dette disposizioni risulta che l’impugnazione nonché gli altri atti processuali presentati dinanzi alla Corte sono notificati, in linea di principio, anche alle parti ammesse come intervenienti dinanzi al Tribunale. 7 Tuttavia, qualora una parte richieda un trattamento riservato, nei confronti di una parte già interveniente dinanzi al Tribunale, di elementi prodotti dinanzi alla Corte che siano già stati oggetto di un tale trattamento nel corso del procedimento di primo grado nei confronti di tale parte, lo stesso trattamento deve, in linea di principio, essere mantenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte (ordinanza del presidente della Corte del 19 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑738/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:44 , punto 5 nonché giurisprudenza citata). 8 Nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – diretta a ottenere che la Corte accordi un trattamento riservato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nonché della Vinden.NL, alle informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel punto 66 della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] depositata nella presente causa, nonché alle informazioni contenute nei punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e nella nota 345 dell’allegato R. 2 di tale comparsa di risposta, nonché nei punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, nelle note 22 e 68 nonché nel punto 68 dell’allegato R. 3 di detta comparsa di risposta e nei punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi «[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle attività di questi ultimi – riguarda informazioni che sono già state oggetto di un tale trattamento nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata.

Occorre quindi accogliere tale domanda, dovendosi notificare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di detta comparsa di risposta e dei suoi allegati, che ometta tali informazioni. 9 [Testo rettificato con ordinanza del 30 giugno 2025] Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 7 della presente ordinanza e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre, in linea di principio, accordare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o della Vinden.NL, un trattamento riservato anche alle informazioni che saranno prodotte nell’ambito del presente procedimento d’impugnazione e che sono state oggetto di un tale trattamento in primo grado nei confronti di queste stesse parti, qualora una delle parti che si è avvalsa in primo grado della riservatezza di tali informazioni lo richieda espressamente. 10 In tali circostanze, nell’ambito del presente procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarà notificata, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali che potrebbero dover essere notificati alla Commissione o a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) Un trattamento riservato è accordato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV nonché della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], alle informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] LLC contenute nel punto 66 della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. depositata nell’ambito della presente causa, nonché alle informazioni contenute nei punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e nella nota 345 dell’allegato R. 2 di tale comparsa di risposta, nonché nei punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, nelle note 22 e 68 nonché nel punto 68 dell’allegato R. 3 di detta comparsa di risposta e nei punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi«[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle attività di questi ultimi, dovendosi notificare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di detta comparsa di risposta e dei suoi allegati, che ometta tali informazioni. 2) Un trattamento riservato è altresì accordato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV e della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], alle informazioni che saranno prodotte nell’ambito del presente procedimento e che sono state oggetto di un tale trattamento in primo grado nei confronti di queste stesse parti, qualora una delle parti che si è avvalsa in primo grado della riservatezza di tali informazioni lo richieda espressamente.

Nell’ambito del presente procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarà notificata, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali che potrebbero dover essere notificati alla Commissione europea o a [OSCURATO:PERSONA] LLC e ad [OSCURATO:PERSONA]. 3) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua del procedimento: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0826 [Testo rettificato con ordinanza del 30 giugno 2025] ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 22 maggio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Intervenienti in primo grado – Riservatezza – Informazioni che sono state oggetto di un trattamento riservato in primo grado» Nella causa C‑826/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2024, Commissione europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, A. Dawes, T. Franchoo e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] LLC , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] . con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentate da D. Beard, BL, J. Holmes, BL, J. Williams, da W. Ellison e C. Jeffs, advocaten, e da J. Staples, solicitor, ricorrenti in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] BV , con sede in Zeist ([OSCURATO:PERSONA]), Vinden.[OSCURATO:PERSONA] , con sede in Rijssen ([OSCURATO:PERSONA]), intervenienti in primo grado, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, vista la proposta di O. Spineanu-Matei, giudice relatrice, sentita l’avvocata generale, J. Kokott ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA] AdSense for [OSCURATO:PERSONA]) (T‑334/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:634 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2019) 2173 final della Commissione, del 20 marzo 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40411 – [OSCURATO:PERSONA] (AdSense)] 2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] LLC e [OSCURATO:PERSONA]. chiedono alla Corte di accordare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV e della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], intervenienti in primo grado, un trattamento riservato a talune informazioni contenute nella comparsa di risposta da esse depositata nella presente causa, e negli allegati R. 2, R. 3 e R. 4 alla stessa, identico al trattamento riservato accordato dal Tribunale a tali medesime informazioni nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata. In particolare, la domanda di trattamento riservato riguarda le informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel punto 66 di tale comparsa di risposta nonché le informazioni menzionate ai punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e alla nota 345 dell’allegato R. 2 di detta comparsa di risposta e ai punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, alle note 22 e 68 nonché al punto 68 dell’allegato R. 3 della stessa comparsa di risposta e ai punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi «[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle loro attività. 3 Dal fascicolo della causa che ha dato origine alla sentenza impugnata, trasmesso alla Corte dal Tribunale, risulta che la Vinden.NL e la [OSCURATO:PERSONA], con atti rispettivamente del 16 settembre 2019 e del 19 settembre 2019, hanno chiesto di intervenire nel procedimento di primo grado, a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4 Con ordinanza del 26 novembre 2019, il presidente della Decima Sezione del Tribunale ha accolto tali istanze di intervento e ha stabilito che alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarebbe stata comunicata solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali notificati a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], nonché alla Commissione, fatto salvo il diritto di queste ultime di presentare, se del caso, entro i termini loro assegnati, le loro obiezioni a eventuali domande di trattamento riservato che le riguardassero. 5 Come risulta dal fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, trasmesso alla Corte dal Tribunale, tali società, divenute intervenienti in primo grado, non hanno presentato opposizione alle domande di trattamento riservato presentate nei loro confronti, con la conseguenza che la concessione di un trattamento riservato, disposta dal Tribunale a titolo provvisorio in tale ordinanza, è divenuta definitiva. 6 L’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che l’atto di impugnazione sia notificato alle altre parti della causa svoltasi dinanzi al Tribunale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 172 di tale regolamento, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi da tale notifica. Da dette disposizioni risulta che l’impugnazione nonché gli altri atti processuali presentati dinanzi alla Corte sono notificati, in linea di principio, anche alle parti ammesse come intervenienti dinanzi al Tribunale. 7 Tuttavia, qualora una parte richieda un trattamento riservato, nei confronti di una parte già interveniente dinanzi al Tribunale, di elementi prodotti dinanzi alla Corte che siano già stati oggetto di un tale trattamento nel corso del procedimento di primo grado nei confronti di tale parte, lo stesso trattamento deve, in linea di principio, essere mantenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte (ordinanza del presidente della Corte del 19 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑738/22 P , non pubblicata, EU:C:2023:44 , punto 5 nonché giurisprudenza citata). 8 Nel caso di specie, occorre rilevare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – diretta a ottenere che la Corte accordi un trattamento riservato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nonché della Vinden.NL, alle informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel punto 66 della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] depositata nella presente causa, nonché alle informazioni contenute nei punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e nella nota 345 dell’allegato R. 2 di tale comparsa di risposta, nonché nei punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, nelle note 22 e 68 nonché nel punto 68 dell’allegato R. 3 di detta comparsa di risposta e nei punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi «[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle attività di questi ultimi – riguarda informazioni che sono già state oggetto di un tale trattamento nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata. Occorre quindi accogliere tale domanda, dovendosi notificare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di detta comparsa di risposta e dei suoi allegati, che ometta tali informazioni. 9 [Testo rettificato con ordinanza del 30 giugno 2025] Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 7 della presente ordinanza e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre, in linea di principio, accordare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o della Vinden.NL, un trattamento riservato anche alle informazioni che saranno prodotte nell’ambito del presente procedimento d’impugnazione e che sono state oggetto di un tale trattamento in primo grado nei confronti di queste stesse parti, qualora una delle parti che si è avvalsa in primo grado della riservatezza di tali informazioni lo richieda espressamente. 10 In tali circostanze, nell’ambito del presente procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarà notificata, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali che potrebbero dover essere notificati alla Commissione o a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) Un trattamento riservato è accordato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV nonché della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], alle informazioni relative alla strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] LLC contenute nel punto 66 della comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. depositata nell’ambito della presente causa, nonché alle informazioni contenute nei punti 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 e nella nota 345 dell’allegato R. 2 di tale comparsa di risposta, nonché nei punti 279 e 288 dell’allegato 1 di tale allegato R. 2, nelle note 22 e 68 nonché nel punto 68 dell’allegato R. 3 di detta comparsa di risposta e nei punti 26 e 28 dell’allegato R. 4 della stessa, vertenti su studi riservati di [OSCURATO:PERSONA], sui termini dei contratti stipulati da tale impresa, sui suoi«[OSCURATO:PERSONA]» e sui ricavi generati dalle attività di questi ultimi, dovendosi notificare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di detta comparsa di risposta e dei suoi allegati, che ometta tali informazioni. 2) Un trattamento riservato è altresì accordato, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] BV e della Vinden.[OSCURATO:PERSONA], alle informazioni che saranno prodotte nell’ambito del presente procedimento e che sono state oggetto di un tale trattamento in primo grado nei confronti di queste stesse parti, qualora una delle parti che si è avvalsa in primo grado della riservatezza di tali informazioni lo richieda espressamente. Nell’ambito del presente procedimento, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Vinden.NL sarà notificata, a cura del cancelliere, solo una versione non riservata di tutti gli atti processuali che potrebbero dover essere notificati alla Commissione europea o a [OSCURATO:PERSONA] LLC e ad [OSCURATO:PERSONA]. 3) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua del procedimento: l’inglese.
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