Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:478
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996J0084 - IT Avis juridique important | 61996J0084 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 ottobre 1999. - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Fondo europeo di sviluppo regionale - Disimpegno automatico. - [OSCURATO:PERSONA]84/96. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06547 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave

1. Coesione economica e sociale - Fondo europeo di sviluppo regionale - Gestione e controllo - Disposizioni transitorie - Termini previsti per chiedere il pagamento delle somme concesse - Inosservanza - Sanzioni - Disimpegno automatico delle somme non reclamate - Violazione dei principi di lealtà comunitaria, di proporzionalità e del legittimo affidamento - Insussistenza - Consultazione del comitato del FESR - Obbligo - Insussistenza [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1787/84, art. 32, e n. 4254/88, art. 12]

2. Coesione economica e sociale - Fondo europeo di sviluppo regionale - Concessione di contributi finanziari comunitari - Termine per la presentazione di richieste di pagamento definitivo - Nozione di richiesta di pagamento definitivo [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2052/88, art. 15, e n. 4254/88, art. 12]

[OSCURATO:PERSONA]

1. Fissando al 31 marzo 1995 la data limite per chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento definitivo delle somme impegnate per progetti il cui cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato deciso prima del 1° gennaio 1989, la disposizione transitoria di cui all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 non ha lasciato alcun potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] circa la sanzione del disimpegno automatico delle parti delle dette somme che non abbiano formato oggetto di una siffatta richiesta entro tale data, poiché tale disimpegno costituisce la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della detta scadenza.

Ne consegue che l'applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sanzione prevista all'art. 12 del citato regolamento non costituisce una violazione né del principio di lealtà comunitaria e del suo corollario, il principio di partenariato regionale, né dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento.

Inoltre, la procedura di consultazione del comitato del FESR, prevista all'art. 32 del regolamento n. 1787/84, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, la quale implica l'esercizio di un potere discrezionale da parte della [OSCURATO:PERSONA], non si presta ad essere applicato quando quest'ultima fa applicazione del detto art. 12.

2. Risulta dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15 del regolamento n. 2052/88 che le richieste di pagamento definitivo delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, inviate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla [OSCURATO:PERSONA], devono almeno contenere le informazioni che consentano a tale istituzione di procedere alla chiusura definitiva di tali progetti ed al pagamento delle somme reclamate.

A questo proposito, una lettera con la quale uno Stato membro si limiti ad annunciare che taluni progetti per i quali è stato concesso un contributo sono terminati e che non contenga alcun dato che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla chiusura definitiva dei progetti controversi, in particolare per quanto riguarda gli importi reclamati, non può essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. [OSCURATO:PERSONA] causa C-84/96, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J.S. van den Oosterkamp e M.A.

Fierstra, consiglieri giuridici aggiunti presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M.

Spoo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Mennens, consigliere giuridico principale, e P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1996 e della nota di addebito fondata su una di tali decisioni, relative alla chiusura dei progetti infrastrutturali FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G.

Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch, J.L.

Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 19 marzo 1996, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1996 e della nota di addebito fondata su una di tali decisioni, relative alla chiusura dei progetti infrastrutturali FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR»). 2 L'art. 15 del regolamento (CEE) 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), dispone: «Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali, compreso l'adeguamento dei quadri comunitari di sostegno e delle forme d'intervento, approvate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della normativa dei Fondi strutturali applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni presentate ai sensi della normativa applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detta normativa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di concludere definitivamente entro il 30 settembre 1995 le procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale concessione è stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1989». 3 L'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4254, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193, pag. 34), dispone: «Disposizioni transitorie Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari».

L'art. 32, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1787, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1), dispone: «Se un'azione beneficiaria di un contributo del FESR non è stata realizzata nel modo previsto, oppure se le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non sono soddisfatte, il contributo del FESR può essere ridotto o soppresso con decisione della [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del FESR. [OSCURATO:PERSONA] membri rimborsano alla [OSCURATO:PERSONA] l'importo del contributo versato dal FESR in tutti i casi in cui l'investitore abbia rimborsato allo Stato membro una sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del contributo del FESR». 4 Con decisione 16 dicembre 1980 la [OSCURATO:PERSONA] accordava un contributo del FESR fino ad un importo massimo di NLG 12 milioni per alcuni investimenti nel progetto infrastrutturale [OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal (FESR n. 80.07.03.002).

La conclusione del progetto era prevista per l'anno 1985. 5 Sulla base di richieste di pagamento intermedio, la [OSCURATO:PERSONA] versava una somma di NLG 11 400

000. 6 Con decisione 12 dicembre 1984 la [OSCURATO:PERSONA] accordava un contributo del FESR fino ad un importo massimo di NLG 13 320 000 per alcuni investimenti nel progetto infrastrutturale [OSCURATO:PERSONA] (Groningen) (FESR n. 84.07.03.004).

La data prevista per la conclusione del progetto era fissata al 1° gennaio 1990. 7 Non potendo tale scadenza essere rispettata, il Ministero degli Affari economici olandese chiedeva, con lettera del 5 dicembre 1990, una proroga del progetto fino al 31 dicembre 1993.

Il 19 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva tale richiesta.

Il 14 gennaio 1994 il Ministero degli Affari economici trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta motivata di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994.

Con lettera del 17 maggio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale richiesta. 8 Sulla base di due richieste di pagamenti intermedi la [OSCURATO:PERSONA] procedeva al versamento di una somma di NLG 6 030

000. 9 I progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]) venivano conclusi rispettivamente il 31 marzo ed il 1° aprile 1994. 10 Con lettera del 23 febbraio 1995, a firma del signor Garcia-Lombardero, funzionario presso la Direzione generale XVI «politica regionale», la [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] che era ancora dovuto un saldo per 18 progetti, tra i quali i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]).

L'attenzione delle autorità olandesi veniva inoltre attirata sull'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 11 Con lettera del 21 marzo 1995 il Ministero degli Affari economici olandese informava la [OSCURATO:PERSONA] che le dichiarazioni finali di dieci progetti, tra i quali figuravano i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), sarebbero state trasmesse entro il 30 settembre 1995. 12 Il 1° giugno 1995 il governo olandese presentava alla [OSCURATO:PERSONA] due richieste di pagamento finale per un saldo di NLG 600 000 per il progetto FESR n. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e di NLG 2 010 000 per il progetto FESR n. 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]). 13 In seguito all'esposizione, da parte del Ministero degli Affari economici, del punto di vista del governo olandese, specie relativamente all'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, e alle informazioni da esso fornite in merito ad un certo numero di progetti specifici, la signora Wulf-Mathies, commissario incaricato della politica regionale precisava, con lettera del 28 luglio 1995, che in tutti i casi in cui la deroga dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, relativa alla sospensione per motivi giudiziari, non trovava applicazione ovvero per i quali non era stata ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA], prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, una scadenza diversa dal 31 marzo 1995, essa si trovava costretta a concludere nel senso che la prosecuzione del proprio esame confermava che tali progetti dovevano essere chiusi sulla base delle ultime richieste di pagamento in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al 31 marzo 1995, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] stessa il potere di chiudere tali progetti sulla base di richieste di pagamento ricevute dopo il 31 marzo 1995.

Con atto introduttivo del 25 settembre 1995, registrato in cancelleria il 27 settembre 1995, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte un ricorso di annullamento (causa C-308/95) nei confronti di tale lettera. 14 Il 15 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al Ministero degli Affari economici olandese una nota di addebito, ricevuta il 24 gennaio 1996, per il progetto FESR n. 84.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]). 15 Il 16 febbraio seguente la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un'ulteriore lettera nella quale faceva riferimento alle sue precedenti lettere del 23 febbraio e del 7 aprile 1995, dalle quali risulta che essa aveva chiuso i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]) sulla base degli elementi di cui disponeva anteriormente al 1° aprile 1995. 16 Per il primo di tali progetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l'importo che essa doveva ancora versare a NLG 551

845. Per il secondo, la [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il rimborso di un importo pari a NLG 1 364

180. 17 A sostegno del proprio ricorso, il governo olandese fa valere sei motivi.

Innanzitutto, esso contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver correttamente interpretato l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, avendo essa ritenuto che il termine del 31 marzo 1995 costituisse un termine ultimo, non prorogabile, per il deposito delle dichiarazioni finali.

Esso contesta poi alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver indicato in modo adeguato le ragioni per cui essa non poteva tenere conto delle richieste di pagamento definitivo presentate dopo il 31 marzo 1995, tanto più che essa aveva proceduto alla chiusura dei progetti solo il 15 e il 16 gennaio 1996.

Esso ritiene inoltre che l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 operata dalla [OSCURATO:PERSONA] violi taluni principi generali di diritto comunitario, vale a dire quelli di fedeltà comunitaria e di partenariato regionale, di legittimo affidamento o anche di proporzionalità.

In via subordinata, il governo olandese ritiene che, tenuto conto del principio di leale cooperazione sancito all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, considerare la lettera del Ministero degli Affari economici del 21 marzo 1995 come una richiesta di pagamento definitivo.

Esso contesta altresì alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver osservato l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84.

Esso sostiene infine che il conteggio effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione del 16 febbraio 1996 non è esatto, in quanto essa ha omesso di tener conto della dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994.

Sul motivo relativo ad una non corretta interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 18 Il governo olandese ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia a torto considerato il termine del 31 marzo 1995 come un termine non prorogabile.

A suo parere, risulta chiaramente dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15, n. 3, del regolamento n. 2052/88, che la data del 31 marzo 1995 non deve essere considerata come un termine ultimo, ma come un semplice termine ordinatorio, diretto a consentire di chiudere definitivamente, entro e non oltre il 30 settembre 1995, i progetti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° aprile 1989. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe così di una competenza discrezionale tale da consentirle di tenere conto delle richieste di pagamento presentate dopo il 31 marzo 1995. 19 Il governo olandese ritiene altresì che la mancanza di sanzioni in caso di inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del termine del 30 settembre 1995 confermi la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un certo margine di manovra. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dal canto suo, che il termine del 31 marzo 1995 non può essere considerato come un semplice termine ordinatorio.

A suo avviso, tale termine avrebbe potuto essere considerato come indicativo solo nell'ipotesi in cui l'art. 12 non avesse ricollegato alcun effetto giuridico alla sua inosservanza.

Ora, nel caso di specie, tale norma prevede il disimpegno automatico, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle somme impegnate nel caso di mancato rispetto della data del 31 marzo 1995 relativamente alle richieste di pagamento definitivo. 21 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 2052/88 ha posto in particolare come obiettivo che le concessioni di contributi per i progetti per i quali tale concessione era stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1995 potessero essere concluse entro il 30 settembre 1995. 22 A tal fine il legislatore comunitario, con l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, ha fissato al 31 marzo 1995 la data limite per chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento definitivo delle somme impegnate.

Esso ha inoltre assoggettato il mancato rispetto di questa scadenza ad una sanzione, ossia il disimpegno automatico delle parti delle somme impegnate. 23 E' giocoforza constatare che, così facendo, esso non ha lasciato alcun potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] circa l'applicazione di tale sanzione, in quanto il disimpegno delle somme costituisce la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995. 24 Di conseguenza, questa data non può essere considerata come un semplice termine ordinatorio, derogabile a sua discrezione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 25 Tale conclusione è d'altro canto compatibile con il principio della certezza del diritto che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario. 26 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che la norma che fissa un termine di decadenza, soprattutto nel caso in cui possa risolversi nel privare uno Stato membro di un sussidio finanziario già approvato e in base al quale lo Stato ha già effettuato spese rilevanti, venga redatta in modo chiaro e preciso affinché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano valutare, con piena cognizione di causa, l'importanza per essi di osservare detto termine (sentenza 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1855, punto 16). 27 Ora, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse disposto, come sostiene il governo olandese, di un potere discrezionale che le consentisse, in funzione del suo carico di lavoro e della sua capacità di chiudere definitivamente i progetti entro il 30 settembre 1995, di modificare la data del 31 marzo 1995, sarebbe stato impossibile per gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare con certezza la data in cui le loro richieste di pagamento definitivo potevano essere presentate senza il rischio di vedersi opporre un termine di decadenza. 28 Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa abbia superato il termine del 30 settembre 1995 senza che ne sia derivato alcun effetto giuridico non può essere interpretato come rivelatore dell'esistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di un qualsiasi potere discrezionale circa l'applicazione dei termini. 29 Infatti, la circostanza che nessuna sanzione sia stata ricollegata dal legislatore comunitario all'osservanza di tale scadenza deriva, evidentemente, dall'impossibilità in cui esso si trovava nel luglio 1993, quando ha fissato le date del 31 marzo e del 30 settembre 1995, di determinare il numero di progetti che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovata a dover trattare nel corso del periodo di sei mesi compreso fra queste due date. 30 Risulta da quanto precede che il primo motivo è infondato.

Sul motivo relativo al difetto di motivazione 31 Il governo olandese sostiene che, se risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] ha in definitiva considerato la data del 31 marzo 1995 come un termine ordinatorio, bisognerebbe allora concludere che essa non ha indicato in modo adeguato le ragioni per cui essa non poteva tener conto delle richieste di pagamento definitivo presentate dopo tale data.

Tale assenza di motivazione sarebbe tanto più evidente in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla chiusura dei progetti solo il 15 gennaio e il 16 febbraio 1996. 32 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo non sia fondato poiché, come da lei ricordato, essa non disponeva di alcun margine di manovra circa l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 33 Dalla soluzione fornita in ordine al primo motivo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che la data del 31 marzo 1995 non costituisse un semplice termine ordinatorio.

Anche il secondo motivo è quindi infondato.

Sul motivo relativo alla violazione di taluni principi generali di diritto comunitario 34 Il governo olandese sostiene poi che l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 operata dalla [OSCURATO:PERSONA] viola taluni principi generali di diritto comunitario. 35 Esso ritiene innanzi tutto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le decisioni controverse in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito all'art. 5 del Trattato e con il principio, ricordato in particolare nel preambolo del regolamento n. 2052/88, di partenariato regionale che ne costituisce una particolare forma d'espressione. 36 Pertanto, tenuto conto dei minuziosi controlli e degli sforzi prodigati dalle autorità olandesi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto delle richieste di pagamento definitivo che le erano state annunciate con la lettera del 21 marzo 1995 e che le sono giunte il successivo 1° giugno, tanto più che tali richieste non riguardavano spese sostenute dopo il 31 marzo 1995. 37 Il governo olandese ritiene poi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del legittimo affidamento.

Esso fa valere che il combinato disposto degli artt. 15 del regolamento n. 2052/88 e 12 del regolamento n. 4254/88 ha prodotto, con effetto retroattivo, una profonda modifica nelle disposizioni applicabili ai progetti infrastrutturali introducendo una data per la presentazione delle richieste di pagamento definitivo nonché una data per la chiusura definitiva dei progetti.

Prima dell'entrata in vigore di queste due disposizioni, la normativa comunitaria applicabile in materia di contributi del FESR non prevedeva alcuna data limite d'esecuzione per gli impegni finanziari contratti per azioni da realizzare in più esercizi, né alcun termine per la presentazione delle richieste di pagamento definitivo. 38 D'altra parte, se le decisioni individuali di concessione di contributi fissassero termini di realizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso l'abitudine di accettare le richieste di proroga senza porre altre condizioni oltre quella del rispetto del nuovo termine. 39 Considerato il carattere esorbitante delle nuove disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri sul modo in cui intendeva interpretare l'art. 12 del regolamento n. 4254/88 e sulle conseguenze finanziarie derivanti da tale interpretazione, e ciò anche se essa non aveva mai avuto dubbi circa quest'articolo, dato che esisteva una possibilità che risultasse qualche ambiguità per uno Stato membro. 40 In mancanza di una tale informazione, il governo olandese ritiene di aver potuto legittimamente credere che la chiusura definitiva del progetto controverso, nell'ambito dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, sarebbe avvenuta, come in precedenza, in uno spirito di concertazione e di leale cooperazione, e ciò tanto più in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato trascorrere senza reagire il termine ultimo del 30 settembre 1995. 41 Il governo olandese sostiene inoltre che l'applicazione della sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è contraria al principio di proporzionalità. 42 Esso rileva così che la Corte ha considerato che la violazione di un obbligo secondario non può, di per sé, comportare la perdita del diritto all'aiuto, qualora gli obblighi principali siano stati interamente adempiuti (sentenza 21 giugno 1979, causa 240/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2137).

D'altra parte risulta da una giurisprudenza costante che la sanzione deve essere atta a realizzare lo scopo perseguito e non può eccedere quanto è appropriato e necessario per conseguire tale scopo (v., in particolare, sentenza 27 giugno 1990, causa C-118/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2637). 43 Essendo stati adempiuti gli obblighi principali sui quali si fonda il diritto alla concessione dei contributi del FESR, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'applicare la sanzione prevista per la mancata tempestiva presentazione della richiesta di pagamento definitivo, e ciò tanto più in quanto l'obiettivo di chiusura definitiva dei progetti entro il 30 settembre 1995 non era per nulla pregiudicato. 44 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il ragionamento articolato dal governo olandese intorno ai principi di lealtà comunitaria e di partenariato regionale, di legittimo affidamento e di proporzionalità presuppone che essa disponesse di un certo potere discrezionale relativamente all'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, il che non risponde alla realtà. 45 D'altra parte, essa ritiene che gli argomenti del ricorrente non possano neppure valere come censura nei confronti dell'art. 12 poiché, altrimenti, sarebbero irricevibili, considerato che il termine previsto per la proposizione di un ricorso contro tale norma è scaduto da molto tempo. 46 Si deve innanzi tutto ricordare che, come risulta dai punti 21-24 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun potere discrezionale circa l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 in caso di mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995. 47 Pertanto, non avendo tenuto conto, per la chiusura dei progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), delle richieste di pagamento finale inviatele dalle autorità olandesi in data 1° giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad applicare l'art. 12 del regolamento n. 4254/88.

Il suo operato non ha quindi potuto, in quanto tale, violare né il principio di lealtà comunitaria ed il suo corollario, il principio di partenariato regionale, né il principio di proporzionalità. 48 Relativamente alla pretesa violazione del principio di legittimo affidamento, si deve osservare che il governo olandese si è limitato a far riferimento al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88.

Esso non ha fatto valere, per il periodo successivo a tale data, alcun comportamento specifico della [OSCURATO:PERSONA] che abbia potuto lasciargli presumere che la data del 31 marzo 1995 costituisse un mero termine ordinatorio, alla cui osservanza non era collegato alcun effetto giuridico. 49 D'altronde, poiché il nesso stabilito all'art. 12 tra il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995 per le richieste di pagamento definitivo ed il disimpegno automatico delle parti di somme impegnate è privo di qualsiasi ambiguità, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo verificato presso ciascuno Stato membro la comprensione che esso potesse avere di tale norma, abbia fatto sorgere, in capo ad uno di essi, un legittimo affidamento nel fatto che il superamento di tale termine sarebbe restato senza conseguenze. 50 Infine, avendo il governo olandese chiaramente precisato che, con il suo motivo relativo alla violazione dei principi di lealtà comunitaria e di partenariato regionale, di proporzionalità e del legittimo affidamento, esso non intendeva rimettere in discussione la legittimità dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, non occorre esaminare tale questione. 51 Da quanto precede risulta che il terzo motivo non è fondato.

Sul motivo relativo all'errore manifesto di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso non considerando la lettera del 21 marzo 1995 come una richiesta di pagamento definitivo 52 Il governo olandese sostiene che, in mancanza di formulari ad hoc, la lettera del Ministero degli Affari economici olandese del 21 marzo 1995 avrebbe dovuto essere considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come una richiesta di pagamento definitivo, e ciò tenuto conto dei principi di leale cooperazione e di partenariato. 53 A suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto desumere da quella lettera che i progetti controversi erano stati conclusi e che le autorità olandesi avevano l'intenzione di far valere i diritti sul contributo non versato. 54 Esso ritiene che nulla consenta di affermare che la richiesta di pagamento definitivo di cui agli artt. 15 del regolamento n. 2052/88 e 12 del regolamento n. 4254/88 sia equiparabile alla «richiesta di pagamento finale» cui fa riferimento l'art. 28 del regolamento n. 1787/84.

A differenza di quest'ultima richiesta, non viene fissata nessun'altra condizione per quanto riguarda la richiesta di pagamento definitivo, il che implica che una semplice lettera possa rivelarsi sufficiente. 55 Peraltro, ove la lettera del 21 marzo 1995 non potesse essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo completo, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA], considerato il principio di leale cooperazione, comunicare la propria posizione alle autorità olandesi a stretto giro di posta affinché esse potessero regolarizzare la loro richiesta di pagamento in tempo utile ovvero, eventualmente, entro un termine adeguato che essa avrebbe dovuto stabilire. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, per contro, che, anche ammettendo che una richiesta di pagamento definitivo non possa essere equiparata ad una richiesta di pagamento finale ai sensi dell'art. 28 del regolamento n. 1787/84, il che essa contesta, la richiesta di pagamento definitivo deve quanto meno indicare in modo chiaro e preciso la volontà di ottenere un importo determinato.

Essa deve anche contenere i dati sulla base dei quali l'importo dev'essere calcolato.

Ora, la lettera di cui trattasi non contiene nessuno di tali elementi. 57 Al riguardo, si deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15 del regolamento n. 2052/88 risulta chiaramente che le richieste di pagamento definitivo inviate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono almeno contenere le informazioni destinate a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla chiusura definitiva di tali progetti ed al pagamento delle somme reclamate. 58 Ora, è chiaro che nella sua lettera del 21 marzo 1995 il governo olandese si è limitato, relativamente ai progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), ad annunciare che i progetti erano terminati e che alcune dichiarazioni finali sarebbero state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] durante il mese di settembre 1995.

Esso non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcun dato tale da consentirle di procedere alla chiusura definitiva dei progetti controversi, in particolare per quanto riguarda gli importi reclamati.

Tale lettera, quindi, non poteva essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 59 D'altronde, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver informato, a stretto giro di posta, le autorità olandesi della circostanza che la lettera del 21 marzo 1995 non poteva costituire una richiesta di pagamento definitivo, dato che, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, il governo olandese non poteva ragionevolmente ignorare questa conclusione. 60 Il quarto motivo deve quindi essere dichiarato infondato.

Sul motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84 61 Il governo olandese ritiene che, poiché la chiusura dei progetti controversi ha comportato una riduzione dei contributi del FESR, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84, a consultare il comitato del FESR, il che, a quanto gli risulta, non è stato fatto. 62 [OSCURATO:PERSONA], invece, ritiene che l'art. 32 del regolamento n. 1787/84 riguardi una situazione diversa da quella dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88.

Le due norme sono accompagnate ciascuna da procedure diverse.

Tale procedura consiste, nel caso dell'art. 12, nel disimpegno automatico delle somme impegnate, il che esclude la consultazione del comitato del FESR, quale prevista dalle altre disposizioni. 63 Al riguardo occorre rilevare che l'art. 32 del regolamento n. 1787/84 prevede che la [OSCURATO:PERSONA], qualora un'azione non sia stata realizzata nel modo previsto, oppure le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non siano soddisfatte, possa decidere di ridurre o di sopprimere un contributo.

Essa dispone quindi di un potere discrezionale il cui esercizio deve tuttavia essere preceduto dalla consultazione del comitato del FESR. 64 La situazione descritta dall'art. 12 del regolamento n. 4254/88 è diversa.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone, in questo caso, di alcun potere discrezionale poiché, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, il disimpegno delle somme e quindi la riduzione dei contributi, o addirittura la loro soppressione, costituiscono la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995 per le richieste di pagamento definitivo.

Pertanto è giocoforza concludere che la procedura di cui all'art. 32 del regolamento n. 1787/84, che prevede la consultazione del comitato del FESR, non è tale da essere applicabile. 65 Ne consegue che il quinto motivo è infondato.

Sul motivo relativo all'errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] non tenendo conto della dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994 66 Il governo olandese ritiene infine che il conteggio di NLG 15 552 734,98, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione 16 febbraio 1996, non sia corretto, avendo essa omesso di tener conto di una dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994. 67 Esso riconosce che la dichiarazione di cui trattasi è stata annullata con una telecopia dell'8 novembre 1994 proveniente dal Ministero degli Affari economici.

Tuttavia, questa telecopia stabiliva un nesso tra l'annullamento della dichiarazione intermedia e la presentazione della richiesta di pagamento finale.

Avendo rifiutato di prendere in considerazione la richiesta di pagamento finale, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta altresì ad ignorare l'annullamento della dichiarazione intermedia, e ciò alla luce dei principi di leale cooperazione e di buona amministrazione. 68 [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la dichiarazione del 6 aprile 1994 mancava di chiarezza.

Infatti, i criteri di calcolo applicati dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] erano incerti e il calcolo stesso dava come risultato un contributo del 33% in luogo del 30% previsto dalla decisione di concessione.

Questo è il motivo per cui il governo olandese ha deciso, in risposta ad una lettera della [OSCURATO:PERSONA], di annullare tale dichiarazione. 69 A questo proposito, è sufficiente constatare che, decidendo di revocare unilateralmente ed incondizionatamente la sua dichiarazione del 6 aprile 1994, il governo olandese l'ha fatta scomparire sul piano giuridico.

Non può pertanto contestarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della detta dichiarazione nella sua decisione di chiusura del progetto FESR n. 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]). 70 Il sesto motivo è quindi infondato. 71 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 72 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna alle spese del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto soccombente, le spese devono essere poste a carico di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996J0084 - IT Avis juridique important | 61996J0084 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 ottobre 1999. - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Fondo europeo di sviluppo regionale - Disimpegno automatico. - [OSCURATO:PERSONA]84/96. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06547 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1. Coesione economica e sociale - Fondo europeo di sviluppo regionale - Gestione e controllo - Disposizioni transitorie - Termini previsti per chiedere il pagamento delle somme concesse - Inosservanza - Sanzioni - Disimpegno automatico delle somme non reclamate - Violazione dei principi di lealtà comunitaria, di proporzionalità e del legittimo affidamento - Insussistenza - Consultazione del comitato del FESR - Obbligo - Insussistenza [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1787/84, art. 32, e n. 4254/88, art. 12] 2. Coesione economica e sociale - Fondo europeo di sviluppo regionale - Concessione di contributi finanziari comunitari - Termine per la presentazione di richieste di pagamento definitivo - Nozione di richiesta di pagamento definitivo [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2052/88, art. 15, e n. 4254/88, art. 12] [OSCURATO:PERSONA] 1. Fissando al 31 marzo 1995 la data limite per chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento definitivo delle somme impegnate per progetti il cui cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato deciso prima del 1° gennaio 1989, la disposizione transitoria di cui all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 non ha lasciato alcun potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] circa la sanzione del disimpegno automatico delle parti delle dette somme che non abbiano formato oggetto di una siffatta richiesta entro tale data, poiché tale disimpegno costituisce la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della detta scadenza. Ne consegue che l'applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sanzione prevista all'art. 12 del citato regolamento non costituisce una violazione né del principio di lealtà comunitaria e del suo corollario, il principio di partenariato regionale, né dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento. Inoltre, la procedura di consultazione del comitato del FESR, prevista all'art. 32 del regolamento n. 1787/84, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, la quale implica l'esercizio di un potere discrezionale da parte della [OSCURATO:PERSONA], non si presta ad essere applicato quando quest'ultima fa applicazione del detto art. 12. 2. Risulta dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15 del regolamento n. 2052/88 che le richieste di pagamento definitivo delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, inviate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla [OSCURATO:PERSONA], devono almeno contenere le informazioni che consentano a tale istituzione di procedere alla chiusura definitiva di tali progetti ed al pagamento delle somme reclamate. A questo proposito, una lettera con la quale uno Stato membro si limiti ad annunciare che taluni progetti per i quali è stato concesso un contributo sono terminati e che non contenga alcun dato che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla chiusura definitiva dei progetti controversi, in particolare per quanto riguarda gli importi reclamati, non può essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. [OSCURATO:PERSONA] causa C-84/96, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J.S. van den Oosterkamp e M.A. Fierstra, consiglieri giuridici aggiunti presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Mennens, consigliere giuridico principale, e P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1996 e della nota di addebito fondata su una di tali decisioni, relative alla chiusura dei progetti infrastrutturali FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 19 marzo 1996, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1996 e della nota di addebito fondata su una di tali decisioni, relative alla chiusura dei progetti infrastrutturali FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: il «FESR»). 2 L'art. 15 del regolamento (CEE) 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), dispone: «Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali, compreso l'adeguamento dei quadri comunitari di sostegno e delle forme d'intervento, approvate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della normativa dei Fondi strutturali applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni presentate ai sensi della normativa applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detta normativa. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di concludere definitivamente entro il 30 settembre 1995 le procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale concessione è stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1989». 3 L'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4254, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193, pag. 34), dispone: «Disposizioni transitorie Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari». L'art. 32, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1787, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1), dispone: «Se un'azione beneficiaria di un contributo del FESR non è stata realizzata nel modo previsto, oppure se le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non sono soddisfatte, il contributo del FESR può essere ridotto o soppresso con decisione della [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del FESR. [OSCURATO:PERSONA] membri rimborsano alla [OSCURATO:PERSONA] l'importo del contributo versato dal FESR in tutti i casi in cui l'investitore abbia rimborsato allo Stato membro una sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del contributo del FESR». 4 Con decisione 16 dicembre 1980 la [OSCURATO:PERSONA] accordava un contributo del FESR fino ad un importo massimo di NLG 12 milioni per alcuni investimenti nel progetto infrastrutturale [OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal (FESR n. 80.07.03.002). La conclusione del progetto era prevista per l'anno 1985. 5 Sulla base di richieste di pagamento intermedio, la [OSCURATO:PERSONA] versava una somma di NLG 11 400 000. 6 Con decisione 12 dicembre 1984 la [OSCURATO:PERSONA] accordava un contributo del FESR fino ad un importo massimo di NLG 13 320 000 per alcuni investimenti nel progetto infrastrutturale [OSCURATO:PERSONA] (Groningen) (FESR n. 84.07.03.004). La data prevista per la conclusione del progetto era fissata al 1° gennaio 1990. 7 Non potendo tale scadenza essere rispettata, il Ministero degli Affari economici olandese chiedeva, con lettera del 5 dicembre 1990, una proroga del progetto fino al 31 dicembre 1993. Il 19 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva tale richiesta. Il 14 gennaio 1994 il Ministero degli Affari economici trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta motivata di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994. Con lettera del 17 maggio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale richiesta. 8 Sulla base di due richieste di pagamenti intermedi la [OSCURATO:PERSONA] procedeva al versamento di una somma di NLG 6 030 000. 9 I progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]) venivano conclusi rispettivamente il 31 marzo ed il 1° aprile 1994. 10 Con lettera del 23 febbraio 1995, a firma del signor Garcia-Lombardero, funzionario presso la Direzione generale XVI «politica regionale», la [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] che era ancora dovuto un saldo per 18 progetti, tra i quali i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]). L'attenzione delle autorità olandesi veniva inoltre attirata sull'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 11 Con lettera del 21 marzo 1995 il Ministero degli Affari economici olandese informava la [OSCURATO:PERSONA] che le dichiarazioni finali di dieci progetti, tra i quali figuravano i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), sarebbero state trasmesse entro il 30 settembre 1995. 12 Il 1° giugno 1995 il governo olandese presentava alla [OSCURATO:PERSONA] due richieste di pagamento finale per un saldo di NLG 600 000 per il progetto FESR n. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e di NLG 2 010 000 per il progetto FESR n. 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]). 13 In seguito all'esposizione, da parte del Ministero degli Affari economici, del punto di vista del governo olandese, specie relativamente all'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, e alle informazioni da esso fornite in merito ad un certo numero di progetti specifici, la signora Wulf-Mathies, commissario incaricato della politica regionale precisava, con lettera del 28 luglio 1995, che in tutti i casi in cui la deroga dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, relativa alla sospensione per motivi giudiziari, non trovava applicazione ovvero per i quali non era stata ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA], prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, una scadenza diversa dal 31 marzo 1995, essa si trovava costretta a concludere nel senso che la prosecuzione del proprio esame confermava che tali progetti dovevano essere chiusi sulla base delle ultime richieste di pagamento in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al 31 marzo 1995, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] stessa il potere di chiudere tali progetti sulla base di richieste di pagamento ricevute dopo il 31 marzo 1995. Con atto introduttivo del 25 settembre 1995, registrato in cancelleria il 27 settembre 1995, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte un ricorso di annullamento (causa C-308/95) nei confronti di tale lettera. 14 Il 15 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al Ministero degli Affari economici olandese una nota di addebito, ricevuta il 24 gennaio 1996, per il progetto FESR n. 84.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]). 15 Il 16 febbraio seguente la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un'ulteriore lettera nella quale faceva riferimento alle sue precedenti lettere del 23 febbraio e del 7 aprile 1995, dalle quali risulta che essa aveva chiuso i progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]) sulla base degli elementi di cui disponeva anteriormente al 1° aprile 1995. 16 Per il primo di tali progetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l'importo che essa doveva ancora versare a NLG 551 845. Per il secondo, la [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il rimborso di un importo pari a NLG 1 364 180. 17 A sostegno del proprio ricorso, il governo olandese fa valere sei motivi. Innanzitutto, esso contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver correttamente interpretato l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, avendo essa ritenuto che il termine del 31 marzo 1995 costituisse un termine ultimo, non prorogabile, per il deposito delle dichiarazioni finali. Esso contesta poi alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver indicato in modo adeguato le ragioni per cui essa non poteva tenere conto delle richieste di pagamento definitivo presentate dopo il 31 marzo 1995, tanto più che essa aveva proceduto alla chiusura dei progetti solo il 15 e il 16 gennaio 1996. Esso ritiene inoltre che l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 operata dalla [OSCURATO:PERSONA] violi taluni principi generali di diritto comunitario, vale a dire quelli di fedeltà comunitaria e di partenariato regionale, di legittimo affidamento o anche di proporzionalità. In via subordinata, il governo olandese ritiene che, tenuto conto del principio di leale cooperazione sancito all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in ogni caso, considerare la lettera del Ministero degli Affari economici del 21 marzo 1995 come una richiesta di pagamento definitivo. Esso contesta altresì alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver osservato l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84. Esso sostiene infine che il conteggio effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione del 16 febbraio 1996 non è esatto, in quanto essa ha omesso di tener conto della dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994. Sul motivo relativo ad una non corretta interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 18 Il governo olandese ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia a torto considerato il termine del 31 marzo 1995 come un termine non prorogabile. A suo parere, risulta chiaramente dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15, n. 3, del regolamento n. 2052/88, che la data del 31 marzo 1995 non deve essere considerata come un termine ultimo, ma come un semplice termine ordinatorio, diretto a consentire di chiudere definitivamente, entro e non oltre il 30 settembre 1995, i progetti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° aprile 1989. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe così di una competenza discrezionale tale da consentirle di tenere conto delle richieste di pagamento presentate dopo il 31 marzo 1995. 19 Il governo olandese ritiene altresì che la mancanza di sanzioni in caso di inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del termine del 30 settembre 1995 confermi la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un certo margine di manovra. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dal canto suo, che il termine del 31 marzo 1995 non può essere considerato come un semplice termine ordinatorio. A suo avviso, tale termine avrebbe potuto essere considerato come indicativo solo nell'ipotesi in cui l'art. 12 non avesse ricollegato alcun effetto giuridico alla sua inosservanza. Ora, nel caso di specie, tale norma prevede il disimpegno automatico, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle somme impegnate nel caso di mancato rispetto della data del 31 marzo 1995 relativamente alle richieste di pagamento definitivo. 21 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 2052/88 ha posto in particolare come obiettivo che le concessioni di contributi per i progetti per i quali tale concessione era stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1995 potessero essere concluse entro il 30 settembre 1995. 22 A tal fine il legislatore comunitario, con l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, ha fissato al 31 marzo 1995 la data limite per chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento definitivo delle somme impegnate. Esso ha inoltre assoggettato il mancato rispetto di questa scadenza ad una sanzione, ossia il disimpegno automatico delle parti delle somme impegnate. 23 E' giocoforza constatare che, così facendo, esso non ha lasciato alcun potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] circa l'applicazione di tale sanzione, in quanto il disimpegno delle somme costituisce la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995. 24 Di conseguenza, questa data non può essere considerata come un semplice termine ordinatorio, derogabile a sua discrezione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 25 Tale conclusione è d'altro canto compatibile con il principio della certezza del diritto che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario. 26 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che la norma che fissa un termine di decadenza, soprattutto nel caso in cui possa risolversi nel privare uno Stato membro di un sussidio finanziario già approvato e in base al quale lo Stato ha già effettuato spese rilevanti, venga redatta in modo chiaro e preciso affinché gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano valutare, con piena cognizione di causa, l'importanza per essi di osservare detto termine (sentenza 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1855, punto 16). 27 Ora, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse disposto, come sostiene il governo olandese, di un potere discrezionale che le consentisse, in funzione del suo carico di lavoro e della sua capacità di chiudere definitivamente i progetti entro il 30 settembre 1995, di modificare la data del 31 marzo 1995, sarebbe stato impossibile per gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare con certezza la data in cui le loro richieste di pagamento definitivo potevano essere presentate senza il rischio di vedersi opporre un termine di decadenza. 28 Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa abbia superato il termine del 30 settembre 1995 senza che ne sia derivato alcun effetto giuridico non può essere interpretato come rivelatore dell'esistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di un qualsiasi potere discrezionale circa l'applicazione dei termini. 29 Infatti, la circostanza che nessuna sanzione sia stata ricollegata dal legislatore comunitario all'osservanza di tale scadenza deriva, evidentemente, dall'impossibilità in cui esso si trovava nel luglio 1993, quando ha fissato le date del 31 marzo e del 30 settembre 1995, di determinare il numero di progetti che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovata a dover trattare nel corso del periodo di sei mesi compreso fra queste due date. 30 Risulta da quanto precede che il primo motivo è infondato. Sul motivo relativo al difetto di motivazione 31 Il governo olandese sostiene che, se risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] ha in definitiva considerato la data del 31 marzo 1995 come un termine ordinatorio, bisognerebbe allora concludere che essa non ha indicato in modo adeguato le ragioni per cui essa non poteva tener conto delle richieste di pagamento definitivo presentate dopo tale data. Tale assenza di motivazione sarebbe tanto più evidente in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla chiusura dei progetti solo il 15 gennaio e il 16 febbraio 1996. 32 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo non sia fondato poiché, come da lei ricordato, essa non disponeva di alcun margine di manovra circa l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 33 Dalla soluzione fornita in ordine al primo motivo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che la data del 31 marzo 1995 non costituisse un semplice termine ordinatorio. Anche il secondo motivo è quindi infondato. Sul motivo relativo alla violazione di taluni principi generali di diritto comunitario 34 Il governo olandese sostiene poi che l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 operata dalla [OSCURATO:PERSONA] viola taluni principi generali di diritto comunitario. 35 Esso ritiene innanzi tutto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le decisioni controverse in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito all'art. 5 del Trattato e con il principio, ricordato in particolare nel preambolo del regolamento n. 2052/88, di partenariato regionale che ne costituisce una particolare forma d'espressione. 36 Pertanto, tenuto conto dei minuziosi controlli e degli sforzi prodigati dalle autorità olandesi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto delle richieste di pagamento definitivo che le erano state annunciate con la lettera del 21 marzo 1995 e che le sono giunte il successivo 1° giugno, tanto più che tali richieste non riguardavano spese sostenute dopo il 31 marzo 1995. 37 Il governo olandese ritiene poi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del legittimo affidamento. Esso fa valere che il combinato disposto degli artt. 15 del regolamento n. 2052/88 e 12 del regolamento n. 4254/88 ha prodotto, con effetto retroattivo, una profonda modifica nelle disposizioni applicabili ai progetti infrastrutturali introducendo una data per la presentazione delle richieste di pagamento definitivo nonché una data per la chiusura definitiva dei progetti. Prima dell'entrata in vigore di queste due disposizioni, la normativa comunitaria applicabile in materia di contributi del FESR non prevedeva alcuna data limite d'esecuzione per gli impegni finanziari contratti per azioni da realizzare in più esercizi, né alcun termine per la presentazione delle richieste di pagamento definitivo. 38 D'altra parte, se le decisioni individuali di concessione di contributi fissassero termini di realizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso l'abitudine di accettare le richieste di proroga senza porre altre condizioni oltre quella del rispetto del nuovo termine. 39 Considerato il carattere esorbitante delle nuove disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare gli [OSCURATO:PERSONA] membri sul modo in cui intendeva interpretare l'art. 12 del regolamento n. 4254/88 e sulle conseguenze finanziarie derivanti da tale interpretazione, e ciò anche se essa non aveva mai avuto dubbi circa quest'articolo, dato che esisteva una possibilità che risultasse qualche ambiguità per uno Stato membro. 40 In mancanza di una tale informazione, il governo olandese ritiene di aver potuto legittimamente credere che la chiusura definitiva del progetto controverso, nell'ambito dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, sarebbe avvenuta, come in precedenza, in uno spirito di concertazione e di leale cooperazione, e ciò tanto più in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato trascorrere senza reagire il termine ultimo del 30 settembre 1995. 41 Il governo olandese sostiene inoltre che l'applicazione della sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è contraria al principio di proporzionalità. 42 Esso rileva così che la Corte ha considerato che la violazione di un obbligo secondario non può, di per sé, comportare la perdita del diritto all'aiuto, qualora gli obblighi principali siano stati interamente adempiuti (sentenza 21 giugno 1979, causa 240/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2137). D'altra parte risulta da una giurisprudenza costante che la sanzione deve essere atta a realizzare lo scopo perseguito e non può eccedere quanto è appropriato e necessario per conseguire tale scopo (v., in particolare, sentenza 27 giugno 1990, causa C-118/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2637). 43 Essendo stati adempiuti gli obblighi principali sui quali si fonda il diritto alla concessione dei contributi del FESR, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall'applicare la sanzione prevista per la mancata tempestiva presentazione della richiesta di pagamento definitivo, e ciò tanto più in quanto l'obiettivo di chiusura definitiva dei progetti entro il 30 settembre 1995 non era per nulla pregiudicato. 44 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il ragionamento articolato dal governo olandese intorno ai principi di lealtà comunitaria e di partenariato regionale, di legittimo affidamento e di proporzionalità presuppone che essa disponesse di un certo potere discrezionale relativamente all'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, il che non risponde alla realtà. 45 D'altra parte, essa ritiene che gli argomenti del ricorrente non possano neppure valere come censura nei confronti dell'art. 12 poiché, altrimenti, sarebbero irricevibili, considerato che il termine previsto per la proposizione di un ricorso contro tale norma è scaduto da molto tempo. 46 Si deve innanzi tutto ricordare che, come risulta dai punti 21-24 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun potere discrezionale circa l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 in caso di mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995. 47 Pertanto, non avendo tenuto conto, per la chiusura dei progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), delle richieste di pagamento finale inviatele dalle autorità olandesi in data 1° giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad applicare l'art. 12 del regolamento n. 4254/88. Il suo operato non ha quindi potuto, in quanto tale, violare né il principio di lealtà comunitaria ed il suo corollario, il principio di partenariato regionale, né il principio di proporzionalità. 48 Relativamente alla pretesa violazione del principio di legittimo affidamento, si deve osservare che il governo olandese si è limitato a far riferimento al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. Esso non ha fatto valere, per il periodo successivo a tale data, alcun comportamento specifico della [OSCURATO:PERSONA] che abbia potuto lasciargli presumere che la data del 31 marzo 1995 costituisse un mero termine ordinatorio, alla cui osservanza non era collegato alcun effetto giuridico. 49 D'altronde, poiché il nesso stabilito all'art. 12 tra il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995 per le richieste di pagamento definitivo ed il disimpegno automatico delle parti di somme impegnate è privo di qualsiasi ambiguità, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo verificato presso ciascuno Stato membro la comprensione che esso potesse avere di tale norma, abbia fatto sorgere, in capo ad uno di essi, un legittimo affidamento nel fatto che il superamento di tale termine sarebbe restato senza conseguenze. 50 Infine, avendo il governo olandese chiaramente precisato che, con il suo motivo relativo alla violazione dei principi di lealtà comunitaria e di partenariato regionale, di proporzionalità e del legittimo affidamento, esso non intendeva rimettere in discussione la legittimità dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, non occorre esaminare tale questione. 51 Da quanto precede risulta che il terzo motivo non è fondato. Sul motivo relativo all'errore manifesto di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso non considerando la lettera del 21 marzo 1995 come una richiesta di pagamento definitivo 52 Il governo olandese sostiene che, in mancanza di formulari ad hoc, la lettera del Ministero degli Affari economici olandese del 21 marzo 1995 avrebbe dovuto essere considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come una richiesta di pagamento definitivo, e ciò tenuto conto dei principi di leale cooperazione e di partenariato. 53 A suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto desumere da quella lettera che i progetti controversi erano stati conclusi e che le autorità olandesi avevano l'intenzione di far valere i diritti sul contributo non versato. 54 Esso ritiene che nulla consenta di affermare che la richiesta di pagamento definitivo di cui agli artt. 15 del regolamento n. 2052/88 e 12 del regolamento n. 4254/88 sia equiparabile alla «richiesta di pagamento finale» cui fa riferimento l'art. 28 del regolamento n. 1787/84. A differenza di quest'ultima richiesta, non viene fissata nessun'altra condizione per quanto riguarda la richiesta di pagamento definitivo, il che implica che una semplice lettera possa rivelarsi sufficiente. 55 Peraltro, ove la lettera del 21 marzo 1995 non potesse essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo completo, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA], considerato il principio di leale cooperazione, comunicare la propria posizione alle autorità olandesi a stretto giro di posta affinché esse potessero regolarizzare la loro richiesta di pagamento in tempo utile ovvero, eventualmente, entro un termine adeguato che essa avrebbe dovuto stabilire. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, per contro, che, anche ammettendo che una richiesta di pagamento definitivo non possa essere equiparata ad una richiesta di pagamento finale ai sensi dell'art. 28 del regolamento n. 1787/84, il che essa contesta, la richiesta di pagamento definitivo deve quanto meno indicare in modo chiaro e preciso la volontà di ottenere un importo determinato. Essa deve anche contenere i dati sulla base dei quali l'importo dev'essere calcolato. Ora, la lettera di cui trattasi non contiene nessuno di tali elementi. 57 Al riguardo, si deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 12 del regolamento n. 4254/88 e 15 del regolamento n. 2052/88 risulta chiaramente che le richieste di pagamento definitivo inviate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono almeno contenere le informazioni destinate a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla chiusura definitiva di tali progetti ed al pagamento delle somme reclamate. 58 Ora, è chiaro che nella sua lettera del 21 marzo 1995 il governo olandese si è limitato, relativamente ai progetti FESR nn. 80.07.03.002 ([OSCURATO:PERSONA]-Musselkanaal) e 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]), ad annunciare che i progetti erano terminati e che alcune dichiarazioni finali sarebbero state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] durante il mese di settembre 1995. Esso non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcun dato tale da consentirle di procedere alla chiusura definitiva dei progetti controversi, in particolare per quanto riguarda gli importi reclamati. Tale lettera, quindi, non poteva essere considerata come una richiesta di pagamento definitivo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. 59 D'altronde, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver informato, a stretto giro di posta, le autorità olandesi della circostanza che la lettera del 21 marzo 1995 non poteva costituire una richiesta di pagamento definitivo, dato che, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, il governo olandese non poteva ragionevolmente ignorare questa conclusione. 60 Il quarto motivo deve quindi essere dichiarato infondato. Sul motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84 61 Il governo olandese ritiene che, poiché la chiusura dei progetti controversi ha comportato una riduzione dei contributi del FESR, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84, a consultare il comitato del FESR, il che, a quanto gli risulta, non è stato fatto. 62 [OSCURATO:PERSONA], invece, ritiene che l'art. 32 del regolamento n. 1787/84 riguardi una situazione diversa da quella dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. Le due norme sono accompagnate ciascuna da procedure diverse. Tale procedura consiste, nel caso dell'art. 12, nel disimpegno automatico delle somme impegnate, il che esclude la consultazione del comitato del FESR, quale prevista dalle altre disposizioni. 63 Al riguardo occorre rilevare che l'art. 32 del regolamento n. 1787/84 prevede che la [OSCURATO:PERSONA], qualora un'azione non sia stata realizzata nel modo previsto, oppure le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non siano soddisfatte, possa decidere di ridurre o di sopprimere un contributo. Essa dispone quindi di un potere discrezionale il cui esercizio deve tuttavia essere preceduto dalla consultazione del comitato del FESR. 64 La situazione descritta dall'art. 12 del regolamento n. 4254/88 è diversa. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone, in questo caso, di alcun potere discrezionale poiché, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, il disimpegno delle somme e quindi la riduzione dei contributi, o addirittura la loro soppressione, costituiscono la conseguenza automatica ed ineluttabile del mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 1995 per le richieste di pagamento definitivo. Pertanto è giocoforza concludere che la procedura di cui all'art. 32 del regolamento n. 1787/84, che prevede la consultazione del comitato del FESR, non è tale da essere applicabile. 65 Ne consegue che il quinto motivo è infondato. Sul motivo relativo all'errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] non tenendo conto della dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994 66 Il governo olandese ritiene infine che il conteggio di NLG 15 552 734,98, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione 16 febbraio 1996, non sia corretto, avendo essa omesso di tener conto di una dichiarazione intermedia del 6 aprile 1994. 67 Esso riconosce che la dichiarazione di cui trattasi è stata annullata con una telecopia dell'8 novembre 1994 proveniente dal Ministero degli Affari economici. Tuttavia, questa telecopia stabiliva un nesso tra l'annullamento della dichiarazione intermedia e la presentazione della richiesta di pagamento finale. Avendo rifiutato di prendere in considerazione la richiesta di pagamento finale, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta altresì ad ignorare l'annullamento della dichiarazione intermedia, e ciò alla luce dei principi di leale cooperazione e di buona amministrazione. 68 [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la dichiarazione del 6 aprile 1994 mancava di chiarezza. Infatti, i criteri di calcolo applicati dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] erano incerti e il calcolo stesso dava come risultato un contributo del 33% in luogo del 30% previsto dalla decisione di concessione. Questo è il motivo per cui il governo olandese ha deciso, in risposta ad una lettera della [OSCURATO:PERSONA], di annullare tale dichiarazione. 69 A questo proposito, è sufficiente constatare che, decidendo di revocare unilateralmente ed incondizionatamente la sua dichiarazione del 6 aprile 1994, il governo olandese l'ha fatta scomparire sul piano giuridico. Non può pertanto contestarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della detta dichiarazione nella sua decisione di chiusura del progetto FESR n. 84.07.03.004 ([OSCURATO:PERSONA]). 70 Il sesto motivo è quindi infondato. 71 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il ricorso nel suo complesso. Decisione relativa alle spese Sulle spese 72 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna alle spese del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto soccombente, le spese devono essere poste a carico di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.