CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 35638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1863-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - Contro c635 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 299/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 6 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], più altri litisconsorti, ha rigettato le domande proposte dalle parti appellate, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o docenti. A fondamento del detisum, per quanto qui ancora d'interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui la dipendente Sola aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto - era assorbente il rilievo che ella fosse stata stabilizzata attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 118-125), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto Ric. 2019 n. 01863 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- dell'Unione, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall'immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del Ministero, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine. Quanto all'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], era rimasto accertato che le supplenze erano servite a coprire vacanze di organico di fatto, sicché non poteva profilarsi alcun danno alla luce della giurisprudenza citata. Contro la sentenza, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro di motivi; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del "principio di effettività della tutela"». 2.- Il successivo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare Ric. 2019 n. 01863 sez. ML ud. 06-07-2021 -3- l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie». 3.- Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo». 4.-Con il quarto motivo, si censura la sentenza per «violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello (art. 345, primo secondo comma c.p.c.), nonché in tema di divieto di produrre nuovi documenti (art. 345, comma 30, c.p.c.)»: censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l'assunto dei lavoratori di aver prestato le proprie energie «per ragioni non transeunti ma per stabili esigenze dell'amministrazione» e che, pertanto, era suo onere allegare e provare le ragioni occasionali che avevano giustificato il ricorso ai contratti a tempo determinato; non poteva il Ministero con l'atto di appello introdurre nuove domande e eccezioni, non proposte in primo grado, e, in particolare, non poteva contestarsi la circostanza che i contratti servivano ad assicurare esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli. 5. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso appaiono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla Ric. 2019 n. 01863 sez. ML - ud. 06-07-2021 -4- giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rirnessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. 6. Anche il quarto motivo è inammissibile, poiché nel ricorso non sono stati riportate nelle parti essenziali, nel rispetto del canone di autosufficienza, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, le controdeduzioni dell'amministrazione, la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi di censura, così da consentire lo scrutinio dei rilievi mossi alla sentenza (Cass. 7 luglio 2020,n. 13971). Il giudizio in esame ha ad oggetto la domanda dei dipendenti volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. La Corte ha escluso, per una, la sussistenza di un danno per effetto della stabilizzazione quale elemento che ha cancellato in radice l'illecito, e, per l'altro, per la legittimità dei contratti a termine. La stabilizzazione, quale fatto estintivo, non può essere considerata come un'eccezione in senso proprio, in difetto di un'espressa disposizione normativa in tal senso ovvero della riconducibilità della sua deduzione all'esercizio di un diritto potestativo. Si è invece in presenza di un'eccezione in senso lato che può essere allegata dalla parte o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché essa emerga dagli atti di causa. Quanto alla posizione dell'altro ricorrente, l'affermazione della corte territoriale secondo cui i contratti sono stati stipulati per coprire vacanze su posti in organico di fatto non risulta adeguatamente sufficientemente censurata, dovendo altresì rammentarsi che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, Ric. 2019 n. 01863 sez. ML - ud. 06-07-2021 -5- rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa " non contestazione", diventa inammissibile (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). 7.- In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La complessità della questione giuridica, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo. La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella