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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 14338/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione degli errori materiali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., contestualmente condannandolo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, tra le quali gli odierni ricorrenti; ritenendo poi che Cadile fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha disposto che la quantificazione della somma a tale titolo a lui spettante fosse da indicare - mediante separato decreto di pagamento - ad opera della Corte di assise di appello di Catania, a norma degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ne ha disposto, infine, il pagamento in favore dello Stato.

Con la medesima sentenza, infine, è stata liquidata alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quale ristoro delle spese sostenute per rappresentanza e difesa - la somma di euro quattromila, oltre accessori di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione di tale indicazione, rappresentando di non aver mai avanzato istanza volta all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di aver anzi depositato, unitamente alle conclusioni, anche la nota spese.

Michela I3ondici e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il medesimo difensore, segnalano invece di esser stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di tal che il giudizio in ordine alla quantificazione della somma da liquidare, in loro favore, sarebbe stato da rimettere alla Corte di assise di appello di Catania.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella succitata sentenza, nel senso che: - per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo va emendato eliminando la statuizione di liquidazione delle spese, che va sostituita dalle seguenti parole: "ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002".

Con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello suddetta perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002"; - per [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo deve essere corretto eliminando la frase "ammesso al patrocinio dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Catania" e, consequenzialmente, apponendovi la relativa somma a titolo / di liquidazione.4.

Rileva la Corte che - a causa di un errore esclusivamente materiale - nel dispositivo della richiamata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, sono stati adottati i sopra descritti provvedimenti; è stata invece immediatamente liquidata la somma spettante alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'ammissione di queste ultime al patrocinio a spese dello Stato.

Trattasi all'evidenza di un mero errore materiale, per cui è possibile senz'altro provvedere alla relativa correzione, nei termini meglio specificati in parte dispositiva e consistenti: - nella eliminazione delle parti del dispositivo in cui [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché nella elisione delle statuizioni a ciò conseguenti; - nella eliminazione della parte del dispositivo in cui viene liquidata la somma spettante, a titolo di rifusione degli esborsi per rappresentanza e assistenza, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q,.M.

Ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 835/2023, emessa da questa Corte il 5/7/2023 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 932023 R.G. nei seguenti punti: - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano eliminate le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" si aggiungano le seguenti: "per [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge; - siano eliminate le parole "per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge"; - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inserite le parole "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di rito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione degli errori materiali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., contestualmente condannandolo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, tra le quali gli odierni ricorrenti; ritenendo poi che Cadile fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha disposto che la quantificazione della somma a tale titolo a lui spettante fosse da indicare - mediante separato decreto di pagamento - ad opera della Corte di assise di appello di Catania, a norma degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ne ha disposto, infine, il pagamento in favore dello Stato. Con la medesima sentenza, infine, è stata liquidata alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quale ristoro delle spese sostenute per rappresentanza e difesa - la somma di euro quattromila, oltre accessori di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione di tale indicazione, rappresentando di non aver mai avanzato istanza volta all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di aver anzi depositato, unitamente alle conclusioni, anche la nota spese. Michela I3ondici e [OSCURATO:PERSONA], attraverso il medesimo difensore, segnalano invece di esser stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di tal che il giudizio in ordine alla quantificazione della somma da liquidare, in loro favore, sarebbe stato da rimettere alla Corte di assise di appello di Catania. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella succitata sentenza, nel senso che: - per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo va emendato eliminando la statuizione di liquidazione delle spese, che va sostituita dalle seguenti parole: "ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002". Con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello suddetta perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002"; - per [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo deve essere corretto eliminando la frase "ammesso al patrocinio dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Catania" e, consequenzialmente, apponendovi la relativa somma a titolo / di liquidazione.4. Rileva la Corte che - a causa di un errore esclusivamente materiale - nel dispositivo della richiamata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, sono stati adottati i sopra descritti provvedimenti; è stata invece immediatamente liquidata la somma spettante alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'ammissione di queste ultime al patrocinio a spese dello Stato. Trattasi all'evidenza di un mero errore materiale, per cui è possibile senz'altro provvedere alla relativa correzione, nei termini meglio specificati in parte dispositiva e consistenti: - nella eliminazione delle parti del dispositivo in cui [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché nella elisione delle statuizioni a ciò conseguenti; - nella eliminazione della parte del dispositivo in cui viene liquidata la somma spettante, a titolo di rifusione degli esborsi per rappresentanza e assistenza, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q,.M. Ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 835/2023, emessa da questa Corte il 5/7/2023 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 932023 R.G. nei seguenti punti: - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano eliminate le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" si aggiungano le seguenti: "per [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge; - siano eliminate le parole "per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge"; - dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inserite le parole "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di rito.
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