CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale, nonché il vizio di carenza di motivazione, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetta dell'indicazione dati di fatto che sorreggano la doglianza, nonché per mancanza di specificità, attesa l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che tale motivo non è consentito anche perché la questione della prevedibilità o no della morte della persona offesa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione di credibilità della persona offesa, non è consentito in quanto propone una rivalutazione del compendio probatorio non deducibile in sede di legittimità, ed è altresì manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita dal giudice di merito in assenza di aporie e con motivazione esente da manifeste illogicità, sicché le dichiarazioni rese sono state legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che invero, con motivazione esente da vizi logici, la corte di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di argomenti conformi ai principi di questa corte (si veda, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove il giudice esaustivamente motiva in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa contenute nella querela e alla piena attendibilità delle medesime in ragione della loro chiarezza, della loro precisione e della mancanza d'intenti calunniatori del dichiarante); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante cosiddetta del metodo mafioso, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esaustive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata ove il giudice risponde alla doglianza difensiva, rilevando che, considerato il particolare contesto sociale nel quale il ricorrente ha agito, la prospettazione della paternità della pretesa illecita, attribuita al padre del ricorrente, pluripregiudicato ed esponente di un clan camorristico attivo sul territorio, deve ritenersi elemento idoneo ad integrare la circostanza in questione); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, in misura superiore al minimo edittale, non è consentito perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che la valutazione di congruità effettuata dal giudice di secondo grado, a pagg. 6-7 della sentenza, risponde ai parametri di cui all'art. 133, cod. pen. non risultando censurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm