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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 21877/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 27/09/2023, il 31/05/2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribuna e di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva contestata e applicate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena principale di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo la sospensione condizionale della stessa.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione della legge penale.

Come emerge dall'allegato certificato del casellario giudiziale, l'imputato ha in precedenza riportato due condanne a pena detentiva, della quali una sospesa, sicché, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., non può beneficiare una seconda volta della sospensione condizionale, che, in ogni caso, è preclusa in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata, supera i limiti stabiliti dall'art. 153 cod. pen.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal P.G. ricorrente.

In primo luogo, la pena irrogata con la sentenza per la quale all'imputato è già stata applicata la sospensione condizionale della pena è di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.098 di multa, sicché, cumulata a quella inflitta nel presente processo, non rientra nei limiti di legge.

Inoltre, l'imputato ha riportato un'altra condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, il che esclude la concedibilità del beneficio, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 - 01).

L'esclusione della sospensione condizionale della pena potrebbe astrattamente condurre all'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., non ostandovi la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286129 - 01).

Pertanto, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 27/09/2023, il 31/05/2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribuna e di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva contestata e applicate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena principale di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo la sospensione condizionale della stessa. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione della legge penale. Come emerge dall'allegato certificato del casellario giudiziale, l'imputato ha in precedenza riportato due condanne a pena detentiva, della quali una sospesa, sicché, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., non può beneficiare una seconda volta della sospensione condizionale, che, in ogni caso, è preclusa in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata, supera i limiti stabiliti dall'art. 153 cod. pen. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal P.G. ricorrente. In primo luogo, la pena irrogata con la sentenza per la quale all'imputato è già stata applicata la sospensione condizionale della pena è di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.098 di multa, sicché, cumulata a quella inflitta nel presente processo, non rientra nei limiti di legge. Inoltre, l'imputato ha riportato un'altra condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, il che esclude la concedibilità del beneficio, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 - 01). L'esclusione della sospensione condizionale della pena potrebbe astrattamente condurre all'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., non ostandovi la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286129 - 01). Pertanto, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Trib