CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA C •J e C, . sul ricorso iscritto al n. 27783/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n. 30, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 4681/2017 del 13 luglio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12915/00, emesso dal Tribunale dì Roma, con le si ingiungeva il pagarnelltu, In fAvorè di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Lire 250.000.000, in forza di assegno bancario emesso dalla madr e dell'ingiunta, poi deceduta, di cui dovevano quindi rispondere gli eredi, tra i quali la ricorrente; la Corte territoriale ha ritenuto che l'azione monitoria sia stata esercitata dal Bergamini in forza del titolo costituito dall'assegno bancario emesso dalla signora [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente; la causa dell'emissione dell'assegno è stata dalla Corte individuata in una delegazione al pagamento effettuata dal figlio della Sofio, [OSCURATO:PERSONA], in favore del Bergamini, così qualificando il contenuto della lettera 28 settembre 1998, versata in atti, con cui il citato [OSCURATO:PERSONA] si riconosceva debitore del Bergamini per la somma ingiunta e, contestualmente, indicava nella madre il soggetto incaricato del pagamento. Ha, quindi, concluso il giudice di appello che gli eredi della delegata, tra cui la ricorrente, avrebbero potuto proporre unicamente le eccezioni opponibili dalla dante causa, ma alcuna prova, di cui era onerata l'opponente, era stata fornita in relazione all'inesistenza o all'invalidità del rapporto sottostante all'emissione del titolo di credito.r.g. n. 2773O17 Cons. est. IaòIo Fraulini 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Con istanza depositata telematicamente in data 21 dicembre 2021, sottoscritta dai rispettivi procuratori, le parti hanno dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità. 2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l'esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in R