CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Riccardo ErnestoLutrario-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Frosinone in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.1871/2025 depositatail 20/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 24381/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 18963/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ileana Fedele