CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 45117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 maggio 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2022, che aveva disatteso la richiesta di dissequestro dei beni sequestrati il 22 marzo 2019 dalla Guardia di Finanza di Salerno e Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 9 settembre 2021, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 di cui ai capi da B a G. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 587 cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione da parte del Tribunale del Riesame del principio dell'estensione in favore di [OSCURATO:PERSONA] degli effetti favorevoli dell'impugnazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo alcuna preclusione processuale e trattandosi di questione non strettamente personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. L'impugnazione, infatti, ripropone una questione già adeguatamente affrontata e superata sia dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia dal Tribunale del Riesame di Salerno, essendo stato osservato nelle due rispettive ordinanze, in modo pertinente, come nella vicenda in esame non vi sia spazio per l'operatività dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., posto che la posizione del coimputato nei cui confronti era stata parzialmente accolta l'impugnazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere equiparata a quella di [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo al procedimento incidentale instaurato da [OSCURATO:PERSONA], ciò in quanto il provvedimento di sequestro preventivo che aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA] si fondava, quanto ai capi da B e G, aventi ad oggetto il delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, soltanto su elementi documentali, per cui la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, posta a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], non era suscettibile di incidere favorevolmente sulla diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale impostazione risulta coerente con il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 19046 del 29/03/2012, Rv. 252529), secondo cui, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo, condizioni queste non sussistenti nel caso di specie, non solo in ragione del mancato svolgimento unitario e cumulativo del procedimento incidentale (che [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver intrapreso), ma anche alla luce della diversità delle fonti probatorie sottese alla decisione cautelare genetica (oltre che della successiva pronuncia di condanna resa in primo grado), non giovando in concreto al ricorrente la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazione, che pure poteva essere invocata, almeno astrattamente. A ciò deve solo aggiungersi che, come correttamente rilevato dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza impugnata, proprio alla luce dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente, sia pure non definitiva, eventuali questioni sull'accertamento del fumus commisi deliciti dovevano ritenersi precluse, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322) che, in tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione. 2. Alla stregua di tali considerazioni, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragione di ritenere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila i