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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40506/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11997/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, previa declaratoria di improcedibilità per il reato di insolvenza fraudolenta per intervenuta remissione di querela, ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di furto in otto mesi di reclusione ed C 200 di multa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione contraddittoria e illogica della pronuncia impugnata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che non consentirebbero di affermare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile.

La parte ricorrente censura la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici del merito, segnatamente: la ritenuta attendibilità della teste Dragotto, costituita parte civile; il travisamento della prova in ordine alla asserita ammissione dell'imputato di avere forzato una porta per sottrarre gli attrezzi oggetto di furto; la svalutazione del narrato dei testi a discarico, che hanno confermato essere i beni sottratti di proprietà dell'imputato.

Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con congrui argomenti, le fonti di prova a discarico, argomentandone la ritenuta inattendibilità ( pg. 4) oltre a richiamare dati oggettivi idonei a suffragare il narrato della persona offesa (segnatamente: il sopralluogo eseguito dalle ff.00., oltre alla successiva irreperibilità dell'imputato).

In definitiva, il motivo proposto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

E' noto che non é consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità del ricorrenti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in ordine alla valutazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi a discarico, è inammissibile per le medesime ragioni appena esposte.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., è inammissibile, siccome meramente reiterativo e generico, oltre che versato in fatto: invero, l'applicazione dell'aggravante si giustifica per la forzatura della serratura ove erano custoditi gli utensili, che la Corte di appello ha ritenuto provata.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in pejus, - su cui insiste anche la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente - è manifestamente infondato, alla luce della entità complessiva della pena per la residua imputazione di furto aggravato.

Al riguardo è stato affermato (Sez. 5, Sentenza n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279) che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado.

D'altro canto, neppure ha pregio la doglianza con la quale ci si duole che la Corte di appello nel rideterminare la pena si sia distaccata dal minimo edittale individuato dal primo giudice, dal momento che ,nel caso di specie, la Corte di appello dopo avere dato atto dell'omissione del primo giudice, per non avere operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen., vi ha proceduto in termini di equivalenza, cosicchè egli ha considerato il reato base di cui all'art.624 cod. pen. ( e non la fattispecie aggravata presa in considerazione dal Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] che proceda alla riqualificazione dei fatti non è vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3 n. 9737 del 10/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282840 ).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11997/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, previa declaratoria di improcedibilità per il reato di insolvenza fraudolenta per intervenuta remissione di querela, ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di furto in otto mesi di reclusione ed C 200 di multa. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione contraddittoria e illogica della pronuncia impugnata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che non consentirebbero di affermare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile. La parte ricorrente censura la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici del merito, segnatamente: la ritenuta attendibilità della teste Dragotto, costituita parte civile; il travisamento della prova in ordine alla asserita ammissione dell'imputato di avere forzato una porta per sottrarre gli attrezzi oggetto di furto; la svalutazione del narrato dei testi a discarico, che hanno confermato essere i beni sottratti di proprietà dell'imputato. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha confutato, con congrui argomenti, le fonti di prova a discarico, argomentandone la ritenuta inattendibilità ( pg. 4) oltre a richiamare dati oggettivi idonei a suffragare il narrato della persona offesa (segnatamente: il sopralluogo eseguito dalle ff.00., oltre alla successiva irreperibilità dell'imputato). In definitiva, il motivo proposto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. E' noto che non é consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità del ricorrenti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in ordine alla valutazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi a discarico, è inammissibile per le medesime ragioni appena esposte. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., è inammissibile, siccome meramente reiterativo e generico, oltre che versato in fatto: invero, l'applicazione dell'aggravante si giustifica per la forzatura della serratura ove erano custoditi gli utensili, che la Corte di appello ha ritenuto provata. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in pejus, - su cui insiste anche la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente - è manifestamente infondato, alla luce della entità complessiva della pena per la residua imputazione di furto aggravato. Al riguardo è stato affermato (Sez. 5, Sentenza n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279) che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado. D'altro canto, neppure ha pregio la doglianza con la quale ci si duole che la Corte di appello nel rideterminare la pena si sia distaccata dal minimo edittale individuato dal primo giudice, dal momento che ,nel caso di specie, la Corte di appello dopo avere dato atto dell'omissione del primo giudice, per non avere operato il bilanciamento ex art. 69 cod. pen., vi ha proceduto in termini di equivalenza, cosicchè egli ha considerato il reato base di cui all'art.624 cod. pen. ( e non la fattispecie aggravata presa in considerazione dal Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] che proceda alla riqualificazione dei fatti non è vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3 n. 9737 del 10/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282840 ). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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