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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 01342/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MK4N7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello presentato avverso provvedimento che aveva applicato allo stesso la misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condanna con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 gennaio 2017; RILEVATO che il ricorso, denunziando violazioni di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, svolge censure manifestamente infondate, in quanto la sola circostanza della nascita in Italia della figlia del ricorrente da una relazione avuta con una cittadina italiana continua a non rappresentare l'esistenza di legami affettivi attuali in Italia; né del resto risulta che tale circostanza fosse stata rappresentata e documentata; inoltre, si svolgono ragionamenti congetturali sui fatti giudicati negli altri procedimenti penali che citano riqualificazioni giuridiche ed esiti di proscioglimento per prescrizione irrilevanti in questa sede; infine, non ci si misura con le appropriate osservazioni in ordine alle condizioni di illegale permanenza in Italia del ricorrente nei diversi anni in cui ha continuato a delinquere, senza che risulti, alla stregua delle stesse prospettazioni difensive, lo svolgimento di attività lavorative; osservazioni, queste, che, unitamente alle restanti, danno piena contezza della complessiva valutazione dei parametri da considerare ai fini della decisione sull'applicazione della misura di sicurezza di cui trattasi (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279388 - 01) RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MK4N7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello presentato avverso provvedimento che aveva applicato allo stesso la misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condanna con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 gennaio 2017; RILEVATO che il ricorso, denunziando violazioni di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, svolge censure manifestamente infondate, in quanto la sola circostanza della nascita in Italia della figlia del ricorrente da una relazione avuta con una cittadina italiana continua a non rappresentare l'esistenza di legami affettivi attuali in Italia; né del resto risulta che tale circostanza fosse stata rappresentata e documentata; inoltre, si svolgono ragionamenti congetturali sui fatti giudicati negli altri procedimenti penali che citano riqualificazioni giuridiche ed esiti di proscioglimento per prescrizione irrilevanti in questa sede; infine, non ci si misura con le appropriate osservazioni in ordine alle condizioni di illegale permanenza in Italia del ricorrente nei diversi anni in cui ha continuato a delinquere, senza che risulti, alla stregua delle stesse prospettazioni difensive, lo svolgimento di attività lavorative; osservazioni, queste, che, unitamente alle restanti, danno piena contezza della complessiva valutazione dei parametri da considerare ai fini della decisione sull'applicazione della misura di sicurezza di cui trattasi (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279388 - 01) RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024 Il C
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