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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:776
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0501 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 19 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali di una persona fisica che esercita un’attività indipendente – Nozione di “luogo in cui si trova la sede principale di attività” – Nozione di “dipendenza” – Presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni» Nella causa C‑501/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2023, nel procedimento DL contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Piçarra, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e N. Jääskinen, giudice, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per DL, da T. Winter, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da C. Vollrath e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2015, L 141, pag. 19 ), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone DL al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in merito ad una procedura di insolvenza instaurata da quest’ultimo nei confronti di DL.

Contesto giuridico 3 I considerando 23, 24, 28, 37 e 38 del regolamento 2015/848 enunciano quanto segue: «(23) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore.

Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza.

La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza.

Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato.

Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione [europea]. (24) Laddove la procedura principale di insolvenza riguardante una persona giuridica o una società sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sede legale, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro della sede legale, purché il debitore eserciti un’attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. (…) (28) Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi.

Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio attirando l’attenzione sul cambio d’indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei. (…) (37) Prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e [alle autorità pubbliche] o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale di insolvenza a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una procedura territoriale d’insolvenza prima dell’apertura della procedura principale. (38) In seguito all’apertura della procedura principale di insolvenza, il presente regolamento non limita il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza.

L’amministratore delle procedure di insolvenza della procedura principale di insolvenza o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza». 4 L’articolo 2, punto 10, di detto regolamento definisce la «dipendenza» come «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d’insolvenza, in maniera non transitoria, un’attività economica con mezzi umani e con beni». 5 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», così dispone: «1.

Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”).

Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale.

Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività.

Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.

Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro.

Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 6 Il 18 agosto 2020 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di DL (in prosieguo: il «debitore»).

Alla data della domanda, il debitore era domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), a Monaco, a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e sull’isola di Saint‑Barthélemy (Antille francesi).

Egli era il presidente del consiglio di vigilanza della Landbell AG, una società per azioni di diritto tedesco la cui sede sociale si trovava a Magonza ([OSCURATO:PERSONA]).

Il suo patrimonio era costituito da fondi bancari disponibili a Monaco nonché da partecipazioni in società di diritto monegasco che detenevano fondi bancari, un deposito titoli e partecipazioni societarie in [OSCURATO:PERSONA]. 7 Con ordinanza del 27 luglio 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la suddetta domanda in quanto irricevibile, per difetto di competenza territoriale. 8 Il 29 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), investito di un «ricorso immediato» ( sofortige Beschwerde ) proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di creditore, ha annullato la suddetta ordinanza e ha rinviato la causa dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), giudice inizialmente adito.

Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il centro degli interessi principali del debitore si trovasse nel luogo in cui quest’ultimo esercitava la propria attività lavorativa indipendente quale presidente del consiglio di vigilanza. 9 In particolare, nella sua ordinanza del 29 giugno 2022, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il debitore, in ragione della sua funzione di presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni di diritto tedesco, esercitasse un’«attività indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848.

Esso non ha tuttavia applicato la presunzione stabilita da tale disposizione, secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore si situa nel «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di quest’ultimo, fino a prova contraria.

Anzitutto, esso ha fatto riferimento alla nozione di «dipendenza», definita all’articolo 2, punto 10, del citato regolamento, e ha rilevato che, nell’ambito della sua attività indipendente, il debitore non impiegava risorse umane o beni patrimoniali né in [OSCURATO:PERSONA] né in altro luogo.

Poi, applicando la definizione, enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848, secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore è il «luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi», detto giudice ha concluso riconoscendo la competenza internazionale dei giudici tedeschi ad aprire la procedura di insolvenza. 10 Il debitore, che dubita della competenza internazionale dei giudici tedeschi, ha presentato un ricorso ( Rechtsbeschwerde ) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio.

Detto debitore chiede l’annullamento della decisione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e il rigetto del ricorso immediato del creditore. 11 Il giudice del rinvio ritiene che la competenza internazionale dei giudici tedeschi debba essere valutata alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 12 A tal riguardo, esso rileva, in primo luogo, che, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Ai sensi di tale disposizione, il «centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

Nel caso particolare in cui il debitore sia una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento prevedrebbe una presunzione semplice secondo cui il centro degli interessi principali di tale persona è «il luogo in cui si trova la [sua] sede principale di attività».

Per qualsiasi altra persona fisica, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del medesimo regolamento, si presumerebbe che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, la residenza abituale dell’interessato. 13 Il giudice del rinvio, al pari del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), ritiene che il debitore, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, esercitasse «un’attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848. 14 Secondo il giudice del rinvio, tali nozioni devono essere interpretate in modo autonomo nel diritto dell’Unione.

Un’attività indipendente si contraddistinguerebbe per il fatto, da un lato, che la persona interessata esercita le proprie attività in proprio nome, per proprio conto e sotto la propria responsabilità e, dall’altro, che essa sopporta il rischio economico inerente all’esercizio di tale attività.

Tale persona agirebbe per proprio conto e sotto la propria responsabilità, organizzerebbe liberamente le modalità di esecuzione del proprio lavoro e percepirebbe gli emolumenti che costituiscono il suo reddito. 15 Nella causa di cui al procedimento principale, tali condizioni sarebbero soddisfatte per il debitore, dato che quest’ultimo era il presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni di diritto tedesco e che, in virtù di tale diritto, il consiglio di vigilanza non riceveva istruzioni dalla direzione della società per azioni.

Inoltre, secondo quanto constatato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), il debitore potrebbe aver sopportato un rischio connesso ai propri compensi. 16 In secondo luogo, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848, si presumerebbe che una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente abbia il centro dei suoi interessi principali nel luogo in cui si trova la sua sede principale di attività.

La «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, rinvierebbe a qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita, in modo non transitorio, un’attività economica con impiego di risorse umane e di beni. 17 Alla luce della constatazione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui non sussistevano i presupposti per applicare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848 per il fatto che il debitore, nell’ambito della sua attività indipendente, non si avvaleva di risorse umane o di beni, il giudice del rinvio si interroga sulla pertinenza di un siffatto requisito ai fini della determinazione del luogo in cui si trova la sede principale di attività di una persona fisica che esercita un’attività indipendente. 18 Secondo il giudice del rinvio, se tale requisito fosse necessario, si dovrebbe considerare che il debitore non ha alcuna «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/848.

Si porrebbe allora la questione se il luogo in cui viene svolta l’attività indipendente possa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, di tale regolamento, presumersi essere il luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, fino a prova contraria. 19 Se si dovesse rispondere in senso affermativo a tale seconda questione, si presumerebbe parimenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali del debitore sia situato nel territorio tedesco. 20 Per contro, in caso di risposta negativa alle due precedenti questioni, si porrebbe allora la questione se si applichi la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, di detto regolamento e se una persona fisica che non ha alcuna «dipendenza», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del medesimo regolamento, per la sua attività imprenditoriale o professionale indipendente, rientri nella nozione di «altre persone fisiche», di cui alla prima disposizione sopra citata. 21 Il giudice del rinvio precisa, a tal riguardo, che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ignorato la presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del regolamento 2015/848 ed ha applicato l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento.

Se fosse pertinente la presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del suddetto regolamento, occorrerebbe anzitutto accertare il luogo di residenza abituale del debitore al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza.

Bisognerebbe poi verificare se eventuali circostanze di fatto ancora da accertare consentano di superare tale presunzione.

Una siffatta interpretazione imporrebbe di annullare l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). 22 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento [2015/848], letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, del [medesimo regolamento], debba essere interpretato nel senso che il luogo di operazioni di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente costituisce una dipendenza anche quando l’attività svolta non presuppone alcun impiego di risorse umane e di beni patrimoniali. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento [2015/848] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona fisica che svolge un’attività imprenditoriale o professionale indipendente non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento, si presume, fino a prova contraria, che il centro dei suoi interessi principali sia il luogo nel quale viene esercitata l’attività imprenditoriale o professionale indipendente. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [2015/848] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica esercente un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, la quale non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, si presume fino a prova contraria, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, di detto regolamento, che il centro degli interessi principali di tale persona sia il luogo in cui essa ha la propria residenza abituale».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 23 Nelle sue osservazioni scritte, il debitore rimette in discussione la valutazione del giudice del rinvio secondo cui, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, egli esercitava una «un’attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848.

Secondo il debitore, l’attività che egli svolge, in qualità di presidente del consiglio di vigilanza, la quale sarebbe del resto solo secondaria, non rientra in detta nozione, tenuto conto delle condizioni di esercizio di tale attività. 24 Secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema prospettato sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15 , EU:C:2016:718 , punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata). 25 Detta presunzione di rilevanza non può essere invalidata per il semplice fatto che una delle parti nel procedimento principale contesta taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15 , EU:C:2016:718 , punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, come precisato al punto 13 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha espressamente indicato che non rimetteva in discussione il fatto constatato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il debitore, al momento della domanda di apertura della procedura d’insolvenza, esercitava una «attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848.

Dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio intende stabilire, in sostanza, se la presunzione contenuta in tale disposizione possa essere applicata a detto debitore, malgrado che la sua attività, così qualificata come «attività imprenditoriale o professionale indipendente», non necessiti di alcuna risorsa umana o di alcun bene, né all’interno del territorio tedesco né in un altro luogo. 27 Date tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate partendo dalla premessa sulla quale si fonda detto giudice, vale a dire che il debitore esercitava, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, una «attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848.

Tale premessa inerisce al contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale, che non spetta alla Corte verificare.

Sulla prima questione 28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento. 29 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848, i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza, la quale viene denominata in tale regolamento «procedura principale di insolvenza».

Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. 30 L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento stabilisce che, per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. 31 Nel caso di specie, il giudice del rinvio interpreta la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, alla luce della nozione di «dipendenza», definita all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento.

Esso si chiede se, tenuto conto di tale definizione, il luogo di cui sopra costituisca parimenti una «dipendenza» ove non vi sia ricorso a risorse umane o beni. 32 A questo proposito, occorre constatare che, nella versione in lingua tedesca del regolamento 2015/848, esiste una prossimità linguistica tra i termini «dipendenza» ( Niederlassung ) e «sede principale di attività» ( Hauptniederlassung ). 33 Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, questa prossimità non esiste in altre versioni linguistiche di tale regolamento che utilizzano termini semanticamente diversi, come, in particolare, le versioni in lingua inglese ( establishment e principal place of business ), spagnola ( establecimiento e centro principal de actividad ), francese ( établissement e lieu d’activité principal ), italiana («dipendenza» e «sede principale di attività»), polacca ( oddzial e glowne miejsce wykonywania tej dzialnosci ) e svedese ( driftställe e huvudsakliga verksamhetsställe ). 34 Di conseguenza, secondo una costante giurisprudenza, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione del diritto dell’Unione esige, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di quest’ultima, che la disposizione in questione venga interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 9 settembre 2020, TMD Friction e TMD Friction EsCo, C‑674/18 e C‑675/18 , EU:C:2020:682 , punto 89 nonché la giurisprudenza ivi citata). 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto della normativa, si deve constatare che la nozione di «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/848, figura all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, che determina il criterio di competenza internazionale per l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. 36 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti di tale debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. 37 Risulta, inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/848 che, quando una procedura di insolvenza è stata aperta ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, qualsiasi procedura aperta successivamente ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo è una procedura secondaria di insolvenza. 38 Il legislatore dell’Unione ha dunque scelto di operare una distinzione chiara tra, da un lato, la procedura principale di insolvenza, contemplata dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, e, dall’altro, la procedura secondaria di insolvenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Orbene, come risulta dai considerando 23, 24, 37 e 38 di detto regolamento, la presenza in uno Stato membro di una «dipendenza», come definita all’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, costituisce il criterio determinante unicamente per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato membro.

Tale nozione non può, di conseguenza, essere pertinente nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento. 39 Un’interpretazione siffatta è, in secondo luogo, conforme all’obiettivo del regolamento 2015/848, che mira ad assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del foro competente ricorrendo a criteri oggettivi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 20 ). 40 Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso in caso di corrispondenza tra la nozione di «sede principale di attività», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, e quella di «dipendenza», di cui all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, la quale creerebbe una confusione tra i criteri pertinenti per l’apertura di una procedura principale di insolvenza, da un lato, e di una procedura secondaria di insolvenza, dall’altro. 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento.

Sulla seconda questione 42 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si può presumere, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività di detta persona, malgrado che tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene. 43 Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848, il criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza è quello relativo al centro degli interessi principali del debitore.

Nel caso particolare in cui il debitore sia una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento prevede una presunzione semplice secondo cui il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività di tale persona. 44 In primo luogo, la Corte ha statuito che il «centro degli interessi principali», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, deve essere determinato all’esito di una valutazione globale dell’insieme dei criteri oggettivi e verificabili dai terzi, e in particolare dai creditori, suscettibili di determinare il luogo effettivo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 22 ). 45 Dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848 risulta, da un lato, che le considerazioni che precedono valgono indistintamente per qualsiasi debitore, che si tratti di società, persone giuridiche o persone fisiche, e, dall’altro, che, impiegando, in tale disposizione, il termine «interessi», l’intenzione del legislatore dell’Unione era quella di ricomprendere tutte le attività economiche in generale. 46 Così, in primis , tale criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, nonché l’approccio basato su criteri oggettivi e verificabili dai terzi che occorre adottare per applicarlo, valgono anche per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 23 ).

In secundis , alla luce della nozione di «interessi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, i criteri che consentono di determinare il centro degli interessi principali di una persona fisica sono simili, indipendentemente dal fatto che tale persona eserciti o meno un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, in quanto tali criteri si riferiscono all’attività economica di quest’ultima categoria di persone. 47 Orbene, nel caso di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, la Corte ha precisato che i criteri pertinenti per determinare il centro degli interessi principali di tale persona sono quelli che si riferiscono, segnatamente, alla sua situazione economica, il che corrisponde al luogo in cui tale persona gestisce i suoi interessi economici e in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi, oppure al luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 24 ). 48 In secondo luogo, per quanto riguarda la presunzione semplice enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, dai termini stessi di tale disposizione, letta alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, risulta che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che essa gestisca abitualmente i propri interessi nel luogo in cui si trova la sua sede principale di attività, poiché esiste una forte probabilità che tale luogo corrisponda al centro dei suoi interessi principali.

Pertanto, fintanto che tale presunzione non venga superata, i giudici dello Stato membro in cui è situato tale luogo di attività sono competenti a livello internazionale ad aprire una procedura d’insolvenza nei confronti di detta persona fisica. 49 Al riguardo, il solo fatto che l’attività imprenditoriale o professionale indipendente dell’interessato non necessiti di alcun bene o di alcuna risorsa umana non può, di per sé, essere sufficiente per superare detta presunzione. 50 Infatti, se l’ubicazione dei beni del debitore o le eventuali risorse umane impiegate per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale indipendente dell’interessato costituiscono criteri oggettivi e verificabili dai terzi da prendere in considerazione per determinare il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi, la presunzione di cui al punto precedente della presente sentenza può nondimeno essere superata solo al termine di una valutazione globale di un insieme di criteri oggettivi e verificabili da terzi (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 28 ). 51 Inoltre, tale presunzione verrebbe privata di effetto utile se dovesse essere interpretata nel senso che essa esige necessariamente la presenza di beni o di risorse umane nel luogo in cui si trova la sede principale di attività dell’interessato.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni, per sua stessa natura, l’attività imprenditoriale o professionale indipendente può essere esercitata in mancanza di tali beni o di risorse umane, cosicché un siffatto requisito finirebbe per escludere un numero rilevante di persone che esercitano una siffatta attività dall’ambito di applicazione di detta presunzione. 52 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha constatato che, nell’ambito della sua attività indipendente, in qualità di presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni tedesca, il debitore non si avvaleva di alcuna risorsa umana né di alcun bene, né all’interno del territorio tedesco né in un altro luogo. 53 Sebbene la presenza di tali risorse umane o beni non sia decisiva per stabilire il centro degli interessi principali di una persona, spetta comunque al giudice competente determinare, tenendo conto dei criteri ricordati al punto 47 della presente sentenza, l’ubicazione del centro degli interessi principali del debitore prendendo in considerazione l’insieme degli elementi oggettivi e verificabili dai terzi che si riferiscono alla situazione economica del debitore, come, segnatamente, quelli che consentono di individuare il luogo in cui tale persona gestisce i suoi interessi economici ed in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi. 54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene.

Sulla terza questione 55 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che: nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0501 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 19 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali di una persona fisica che esercita un’attività indipendente – Nozione di “luogo in cui si trova la sede principale di attività” – Nozione di “dipendenza” – Presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni» Nella causa C‑501/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2023, nel procedimento DL contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Piçarra, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e N. Jääskinen, giudice, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per DL, da T. Winter, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da C. Vollrath e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2015, L 141, pag. 19 ), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone DL al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in merito ad una procedura di insolvenza instaurata da quest’ultimo nei confronti di DL. Contesto giuridico 3 I considerando 23, 24, 28, 37 e 38 del regolamento 2015/848 enunciano quanto segue: «(23) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione [europea]. (24) Laddove la procedura principale di insolvenza riguardante una persona giuridica o una società sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sede legale, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro della sede legale, purché il debitore eserciti un’attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. (…) (28) Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio attirando l’attenzione sul cambio d’indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei. (…) (37) Prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura d’insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e [alle autorità pubbliche] o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale di insolvenza a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una procedura territoriale d’insolvenza prima dell’apertura della procedura principale. (38) In seguito all’apertura della procedura principale di insolvenza, il presente regolamento non limita il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. L’amministratore delle procedure di insolvenza della procedura principale di insolvenza o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza». 4 L’articolo 2, punto 10, di detto regolamento definisce la «dipendenza» come «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d’insolvenza, in maniera non transitoria, un’attività economica con mezzi umani e con beni». 5 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», così dispone: «1.   Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza. 2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. 3.   Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 6 Il 18 agosto 2020 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di DL (in prosieguo: il «debitore»). Alla data della domanda, il debitore era domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), a Monaco, a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e sull’isola di Saint‑Barthélemy (Antille francesi). Egli era il presidente del consiglio di vigilanza della Landbell AG, una società per azioni di diritto tedesco la cui sede sociale si trovava a Magonza ([OSCURATO:PERSONA]). Il suo patrimonio era costituito da fondi bancari disponibili a Monaco nonché da partecipazioni in società di diritto monegasco che detenevano fondi bancari, un deposito titoli e partecipazioni societarie in [OSCURATO:PERSONA]. 7 Con ordinanza del 27 luglio 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la suddetta domanda in quanto irricevibile, per difetto di competenza territoriale. 8 Il 29 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), investito di un «ricorso immediato» ( sofortige Beschwerde ) proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di creditore, ha annullato la suddetta ordinanza e ha rinviato la causa dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), giudice inizialmente adito. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il centro degli interessi principali del debitore si trovasse nel luogo in cui quest’ultimo esercitava la propria attività lavorativa indipendente quale presidente del consiglio di vigilanza. 9 In particolare, nella sua ordinanza del 29 giugno 2022, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il debitore, in ragione della sua funzione di presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni di diritto tedesco, esercitasse un’«attività indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848. Esso non ha tuttavia applicato la presunzione stabilita da tale disposizione, secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore si situa nel «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di quest’ultimo, fino a prova contraria. Anzitutto, esso ha fatto riferimento alla nozione di «dipendenza», definita all’articolo 2, punto 10, del citato regolamento, e ha rilevato che, nell’ambito della sua attività indipendente, il debitore non impiegava risorse umane o beni patrimoniali né in [OSCURATO:PERSONA] né in altro luogo. Poi, applicando la definizione, enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento 2015/848, secondo la quale il centro degli interessi principali del debitore è il «luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi», detto giudice ha concluso riconoscendo la competenza internazionale dei giudici tedeschi ad aprire la procedura di insolvenza. 10 Il debitore, che dubita della competenza internazionale dei giudici tedeschi, ha presentato un ricorso ( Rechtsbeschwerde ) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio. Detto debitore chiede l’annullamento della decisione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e il rigetto del ricorso immediato del creditore. 11 Il giudice del rinvio ritiene che la competenza internazionale dei giudici tedeschi debba essere valutata alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 12 A tal riguardo, esso rileva, in primo luogo, che, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Ai sensi di tale disposizione, il «centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Nel caso particolare in cui il debitore sia una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento prevedrebbe una presunzione semplice secondo cui il centro degli interessi principali di tale persona è «il luogo in cui si trova la [sua] sede principale di attività». Per qualsiasi altra persona fisica, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del medesimo regolamento, si presumerebbe che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, la residenza abituale dell’interessato. 13 Il giudice del rinvio, al pari del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), ritiene che il debitore, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, esercitasse «un’attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848. 14 Secondo il giudice del rinvio, tali nozioni devono essere interpretate in modo autonomo nel diritto dell’Unione. Un’attività indipendente si contraddistinguerebbe per il fatto, da un lato, che la persona interessata esercita le proprie attività in proprio nome, per proprio conto e sotto la propria responsabilità e, dall’altro, che essa sopporta il rischio economico inerente all’esercizio di tale attività. Tale persona agirebbe per proprio conto e sotto la propria responsabilità, organizzerebbe liberamente le modalità di esecuzione del proprio lavoro e percepirebbe gli emolumenti che costituiscono il suo reddito. 15 Nella causa di cui al procedimento principale, tali condizioni sarebbero soddisfatte per il debitore, dato che quest’ultimo era il presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni di diritto tedesco e che, in virtù di tale diritto, il consiglio di vigilanza non riceveva istruzioni dalla direzione della società per azioni. Inoltre, secondo quanto constatato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), il debitore potrebbe aver sopportato un rischio connesso ai propri compensi. 16 In secondo luogo, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848, si presumerebbe che una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente abbia il centro dei suoi interessi principali nel luogo in cui si trova la sua sede principale di attività. La «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, rinvierebbe a qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita, in modo non transitorio, un’attività economica con impiego di risorse umane e di beni. 17 Alla luce della constatazione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui non sussistevano i presupposti per applicare la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848 per il fatto che il debitore, nell’ambito della sua attività indipendente, non si avvaleva di risorse umane o di beni, il giudice del rinvio si interroga sulla pertinenza di un siffatto requisito ai fini della determinazione del luogo in cui si trova la sede principale di attività di una persona fisica che esercita un’attività indipendente. 18 Secondo il giudice del rinvio, se tale requisito fosse necessario, si dovrebbe considerare che il debitore non ha alcuna «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/848. Si porrebbe allora la questione se il luogo in cui viene svolta l’attività indipendente possa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, di tale regolamento, presumersi essere il luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, fino a prova contraria. 19 Se si dovesse rispondere in senso affermativo a tale seconda questione, si presumerebbe parimenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali del debitore sia situato nel territorio tedesco. 20 Per contro, in caso di risposta negativa alle due precedenti questioni, si porrebbe allora la questione se si applichi la presunzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, di detto regolamento e se una persona fisica che non ha alcuna «dipendenza», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del medesimo regolamento, per la sua attività imprenditoriale o professionale indipendente, rientri nella nozione di «altre persone fisiche», di cui alla prima disposizione sopra citata. 21 Il giudice del rinvio precisa, a tal riguardo, che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha ignorato la presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del regolamento 2015/848 ed ha applicato l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento. Se fosse pertinente la presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del suddetto regolamento, occorrerebbe anzitutto accertare il luogo di residenza abituale del debitore al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza. Bisognerebbe poi verificare se eventuali circostanze di fatto ancora da accertare consentano di superare tale presunzione. Una siffatta interpretazione imporrebbe di annullare l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). 22 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento [2015/848], letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, del [medesimo regolamento], debba essere interpretato nel senso che il luogo di operazioni di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente costituisce una dipendenza anche quando l’attività svolta non presuppone alcun impiego di risorse umane e di beni patrimoniali. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento [2015/848] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona fisica che svolge un’attività imprenditoriale o professionale indipendente non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento, si presume, fino a prova contraria, che il centro dei suoi interessi principali sia il luogo nel quale viene esercitata l’attività imprenditoriale o professionale indipendente. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [2015/848] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica esercente un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, la quale non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, si presume fino a prova contraria, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, di detto regolamento, che il centro degli interessi principali di tale persona sia il luogo in cui essa ha la propria residenza abituale». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 23 Nelle sue osservazioni scritte, il debitore rimette in discussione la valutazione del giudice del rinvio secondo cui, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, egli esercitava una «un’attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento 2015/848. Secondo il debitore, l’attività che egli svolge, in qualità di presidente del consiglio di vigilanza, la quale sarebbe del resto solo secondaria, non rientra in detta nozione, tenuto conto delle condizioni di esercizio di tale attività. 24 Secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema prospettato sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15 , EU:C:2016:718 , punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata). 25 Detta presunzione di rilevanza non può essere invalidata per il semplice fatto che una delle parti nel procedimento principale contesta taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15 , EU:C:2016:718 , punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, come precisato al punto 13 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha espressamente indicato che non rimetteva in discussione il fatto constatato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il debitore, al momento della domanda di apertura della procedura d’insolvenza, esercitava una «attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848. Dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio intende stabilire, in sostanza, se la presunzione contenuta in tale disposizione possa essere applicata a detto debitore, malgrado che la sua attività, così qualificata come «attività imprenditoriale o professionale indipendente», non necessiti di alcuna risorsa umana o di alcun bene, né all’interno del territorio tedesco né in un altro luogo. 27 Date tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate partendo dalla premessa sulla quale si fonda detto giudice, vale a dire che il debitore esercitava, al momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza, una «attività imprenditoriale o professionale indipendente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848. Tale premessa inerisce al contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale, che non spetta alla Corte verificare. Sulla prima questione 28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento. 29 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848, i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza, la quale viene denominata in tale regolamento «procedura principale di insolvenza». Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. 30 L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento stabilisce che, per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. 31 Nel caso di specie, il giudice del rinvio interpreta la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, alla luce della nozione di «dipendenza», definita all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento. Esso si chiede se, tenuto conto di tale definizione, il luogo di cui sopra costituisca parimenti una «dipendenza» ove non vi sia ricorso a risorse umane o beni. 32 A questo proposito, occorre constatare che, nella versione in lingua tedesca del regolamento 2015/848, esiste una prossimità linguistica tra i termini «dipendenza» ( Niederlassung ) e «sede principale di attività» ( Hauptniederlassung ). 33 Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, questa prossimità non esiste in altre versioni linguistiche di tale regolamento che utilizzano termini semanticamente diversi, come, in particolare, le versioni in lingua inglese ( establishment e principal place of business ), spagnola ( establecimiento e centro principal de actividad ), francese ( établissement e lieu d’activité principal ), italiana («dipendenza» e «sede principale di attività»), polacca ( oddzial e glowne miejsce wykonywania tej dzialnosci ) e svedese ( driftställe e huvudsakliga verksamhetsställe ). 34 Di conseguenza, secondo una costante giurisprudenza, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione del diritto dell’Unione esige, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di quest’ultima, che la disposizione in questione venga interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 9 settembre 2020, TMD Friction e TMD Friction EsCo, C‑674/18 e C‑675/18 , EU:C:2020:682 , punto 89 nonché la giurisprudenza ivi citata). 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto della normativa, si deve constatare che la nozione di «dipendenza», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/848, figura all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, che determina il criterio di competenza internazionale per l’apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. 36 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti di tale debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. 37 Risulta, inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/848 che, quando una procedura di insolvenza è stata aperta ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, qualsiasi procedura aperta successivamente ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo è una procedura secondaria di insolvenza. 38 Il legislatore dell’Unione ha dunque scelto di operare una distinzione chiara tra, da un lato, la procedura principale di insolvenza, contemplata dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, e, dall’altro, la procedura secondaria di insolvenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Orbene, come risulta dai considerando 23, 24, 37 e 38 di detto regolamento, la presenza in uno Stato membro di una «dipendenza», come definita all’articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, costituisce il criterio determinante unicamente per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato membro. Tale nozione non può, di conseguenza, essere pertinente nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento. 39 Un’interpretazione siffatta è, in secondo luogo, conforme all’obiettivo del regolamento 2015/848, che mira ad assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del foro competente ricorrendo a criteri oggettivi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 20 ). 40 Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso in caso di corrispondenza tra la nozione di «sede principale di attività», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, e quella di «dipendenza», di cui all’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, la quale creerebbe una confusione tra i criteri pertinenti per l’apertura di una procedura principale di insolvenza, da un lato, e di una procedura secondaria di insolvenza, dall’altro. 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento. Sulla seconda questione 42 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si può presumere, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività di detta persona, malgrado che tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene. 43 Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848, il criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza è quello relativo al centro degli interessi principali del debitore. Nel caso particolare in cui il debitore sia una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento prevede una presunzione semplice secondo cui il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività di tale persona. 44 In primo luogo, la Corte ha statuito che il «centro degli interessi principali», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, deve essere determinato all’esito di una valutazione globale dell’insieme dei criteri oggettivi e verificabili dai terzi, e in particolare dai creditori, suscettibili di determinare il luogo effettivo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 22 ). 45 Dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848 risulta, da un lato, che le considerazioni che precedono valgono indistintamente per qualsiasi debitore, che si tratti di società, persone giuridiche o persone fisiche, e, dall’altro, che, impiegando, in tale disposizione, il termine «interessi», l’intenzione del legislatore dell’Unione era quella di ricomprendere tutte le attività economiche in generale. 46 Così, in primis , tale criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, nonché l’approccio basato su criteri oggettivi e verificabili dai terzi che occorre adottare per applicarlo, valgono anche per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 23 ). In secundis , alla luce della nozione di «interessi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, i criteri che consentono di determinare il centro degli interessi principali di una persona fisica sono simili, indipendentemente dal fatto che tale persona eserciti o meno un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, in quanto tali criteri si riferiscono all’attività economica di quest’ultima categoria di persone. 47 Orbene, nel caso di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, la Corte ha precisato che i criteri pertinenti per determinare il centro degli interessi principali di tale persona sono quelli che si riferiscono, segnatamente, alla sua situazione economica, il che corrisponde al luogo in cui tale persona gestisce i suoi interessi economici e in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi, oppure al luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 24 ). 48 In secondo luogo, per quanto riguarda la presunzione semplice enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848, dai termini stessi di tale disposizione, letta alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, risulta che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che essa gestisca abitualmente i propri interessi nel luogo in cui si trova la sua sede principale di attività, poiché esiste una forte probabilità che tale luogo corrisponda al centro dei suoi interessi principali. Pertanto, fintanto che tale presunzione non venga superata, i giudici dello Stato membro in cui è situato tale luogo di attività sono competenti a livello internazionale ad aprire una procedura d’insolvenza nei confronti di detta persona fisica. 49 Al riguardo, il solo fatto che l’attività imprenditoriale o professionale indipendente dell’interessato non necessiti di alcun bene o di alcuna risorsa umana non può, di per sé, essere sufficiente per superare detta presunzione. 50 Infatti, se l’ubicazione dei beni del debitore o le eventuali risorse umane impiegate per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale indipendente dell’interessato costituiscono criteri oggettivi e verificabili dai terzi da prendere in considerazione per determinare il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi, la presunzione di cui al punto precedente della presente sentenza può nondimeno essere superata solo al termine di una valutazione globale di un insieme di criteri oggettivi e verificabili da terzi (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punto 28 ). 51 Inoltre, tale presunzione verrebbe privata di effetto utile se dovesse essere interpretata nel senso che essa esige necessariamente la presenza di beni o di risorse umane nel luogo in cui si trova la sede principale di attività dell’interessato. Infatti, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni, per sua stessa natura, l’attività imprenditoriale o professionale indipendente può essere esercitata in mancanza di tali beni o di risorse umane, cosicché un siffatto requisito finirebbe per escludere un numero rilevante di persone che esercitano una siffatta attività dall’ambito di applicazione di detta presunzione. 52 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha constatato che, nell’ambito della sua attività indipendente, in qualità di presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni tedesca, il debitore non si avvaleva di alcuna risorsa umana né di alcun bene, né all’interno del territorio tedesco né in un altro luogo. 53 Sebbene la presenza di tali risorse umane o beni non sia decisiva per stabilire il centro degli interessi principali di una persona, spetta comunque al giudice competente determinare, tenendo conto dei criteri ricordati al punto 47 della presente sentenza, l’ubicazione del centro degli interessi principali del debitore prendendo in considerazione l’insieme degli elementi oggettivi e verificabili dai terzi che si riferiscono alla situazione economica del debitore, come, segnatamente, quelli che consentono di individuare il luogo in cui tale persona gestisce i suoi interessi economici ed in cui viene percepita e spesa la maggior parte dei suoi redditi. 54 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene. Sulla terza questione 55 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione. Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10, di detto regolamento. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che: nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali di tale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris