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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02248/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata; considerato in particolare che la motivazione in maniera del tutto logica evidenzia i profili che precludono l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi di minore gravità (pg.3 e 4) evidenziando varietà merceologica e conoscenze dell'imputato; che il motivo di ricorso che contesti la correttezza della motivazione denunciando contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di una diversa valutazione, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); quanto ai profili inerenti la negazione delle circostanze attenuanti, essi appaiono sufficientemente motivati dalla Corte, sì da ridurre le critiche formulate nel ricorso a mero esercizio di stile, privo di pregnanza giustificativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 12/12/23 Il conigliere est.

Fran

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulate nel grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all'apparato motivazionale della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si presenta come adeguatamente motivata; considerato in particolare che la motivazione in maniera del tutto logica evidenzia i profili che precludono l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi di minore gravità (pg.3 e 4) evidenziando varietà merceologica e conoscenze dell'imputato; che il motivo di ricorso che contesti la correttezza della motivazione denunciando contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla base di una diversa valutazione, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); quanto ai profili inerenti la negazione delle circostanze attenuanti, essi appaiono sufficientemente motivati dalla Corte, sì da ridurre le critiche formulate nel ricorso a mero esercizio di stile, privo di pregnanza giustificativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 12/12/23 Il conigliere est. Fran
Sentenza Cassazione n. 02248/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris