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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18002/2026

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difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,n. 1072/2018 depositata il 06/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoposta a liquidazionecoatta amministrativa, ha depositato davanti al Tribunale di Torino lo statoNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026passivo della procedura, versando la somma di euro 11.736,00 a titolo diimposta di bollo.

Ritenendo che tale atto dovesse invece essereassoggettato esclusivamente al contributo unificato, ai sensi dell’art. 18 deld.P.R. n. 115/2002, la detta società ha successivamente presentato istanzadi rimborso all’Agenzia delle Entrate, che l’ha rigettata.2.

La società contribuente ha, quindi, impugnato il diniego dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Torino, sostenendo che il depositodello stato passivo, quale atto “antecedente, necessario e funzionale” allaprocedura concorsuale, fosse esente dall’imposta di bollo in virtù delprincipio di alternatività rispetto al contributo unificato.

L’ufficio erariale siè costituito, affermando che la liquidazione coatta amministrativa avrebbenatura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente inapplicabilitàdel contributo unificato.3. [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con sentenza n.165/08/17, ha accolto il ricorso della contribuente e ha ritenuto non dovutal’imposta di bollo, compensando le spese in ragione della particolarità dellaquestione.4.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto appellodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, sostenendonuovamente che la L.C.A. non potesse rientrare tra le “procedureconcorsuali” di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 115/2002 e che il deposito dellostato passivo costituisse atto amministrativo soggetto a bollo.

La societàappellata si è costituita chiedendo la conferma della decisione di primogrado.5. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con sentenzan. 1072/03/18, ha rigettato l’appello dell’ufficio erariale.

Ha osservato, inparticolare, che il sistema del contributo unificato, una volta applicabile alprocedimento, esclude l’ulteriore imposizione dell’imposta di bollo sugli attidello stesso; che la L.C.A. rientra tra le procedure concorsuali, condividendola finalità del fallimento; e che il deposito dello stato passivo, ex art. 252,Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026co. 8, cod. ass., costituisce atto “antecedente, necessario e funzionale” allaprocedura concorsuale, e pertanto è escluso dal bollo.

Ha quindi condannatol’Ufficio erariale alle spese.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (di cui il secondoprospettato in forma subordinata), cui ha resistito con controricorso lasocietà contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9, 10, 13 e 18 del d.P.R. 115/2002 nonché dell’art.1 del d.P.R. n. 641/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.1.1.

L’Agenzia delle Entrate assume che la Commissione tributariaregionale avrebbe erroneamente ritenuto che il deposito dello stato passivodi una società in liquidazione coatta amministrativa debba essereassoggettato al contributo unificato, con conseguente esclusionedell’imposta di bollo in forza del principio di alternatività previsto dall’art.18 del d.P.R. 115/2002.

Secondo l’ufficio erariale, la disposizione dell’art. 9del medesimo decreto, che menziona le “procedure concorsuali”, siriferirebbe esclusivamente a quelle di natura giurisdizionale, mentre laliquidazione coatta amministrativa sarebbe ontologicamente unprocedimento amministrativo, come affermato dalla giurisprudenza dellaCorte di cassazione.

L’atto di deposito dello stato passivo, privo di naturagiurisdizionale, non rientrerebbe dunque tra i procedimenti soggetti alcontributo unificato, sicché troverebbe applicazione l’imposta di bollo aisensi dell’art. 1 del d.P.R. 641/1972.

Parte ricorrente aggiunge che l’art. 13del d.P.R. 115/2002 - che individua gli importi del contributo unificato - noncontempla alcuna voce relativa alla liquidazione coatta amministrativa,mentre disciplina espressamente soltanto la procedura fallimentare.

Da ciòdesume che la L.C.A. non rientra nel novero delle procedure concorsualiindicate dall’art. 9.Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/20261.2.

Ad avviso della parte controricorrente l’art. 18 del d.P.R.115/2002 esclude l’imposta di bollo per tutti gli atti “antecedenti, necessario funzionali” al procedimento giurisdizionale soggetto al contributounificato, e che tale qualificazione comprende anche il deposito dello statopassivo, il quale costituisce atto essenziale e prodromico rispettoall’eventuale fase giurisdizionale prevista dall’art. 209 della leggefallimentare.

A dire della società suindicata anche la nozione di “proceduraconcorsuale” utilizzata dall’art. 9 non coincide con quella di “proceduragiurisdizionale”, ma abbraccia tutte le procedure in cui la normativaconcorsuale si innesta su una fase giudiziaria eventuale.

Ha, indi,sottolineato che la liquidazione coatta amministrativa è pacificamente unaprocedura concorsuale, come confermato sia dalla giurisprudenzacostituzionale sia dal sistema normativo, e che l’eventualità della fasegiurisdizionale non incide sull’esclusione dell’imposta di bollo.

Lacontroricorrente ha richiamato, inoltre, l’interpretazione ministerialesecondo cui, nei procedimenti concorsuali non dotati di autonomo tariffario,il contributo unificato si determina in base al valore della controversia.

Daciò ha dedotto la piena correttezza della sentenza impugnata, che avrebbeapplicato coerentemente il principio di alternatività tra contributo unificatoe imposta di bollo.1.3.

Il motivo è fondato.1.4.

I fatti di causa sono pacifici: la contribuente è una società inL.C.A. che ha provveduto al deposito dello stato passivo presso il [OSCURATO:PERSONA], versando un'imposta di bollo pari ad € 11.736,00; il contrasto conl'Agenzia delle Entrate sta, quindi, nel tipo di tassazione dell'atto: se lostesso sia soggetto a contributo unificato ovvero ad imposta di bollo.Nel primo caso, com'è noto, non sarebbe dovuta l'imposta di bollostante il principio di alternatività contenuto nell'art. 18 comma 1 del D.P.R.115/2002, titolato “Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processopenale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato”, il quale recitaNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026testualmente

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con lasola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo.L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processocivile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, delprocesso amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributounificato.

L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche,comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richiestedalle parti processuali.

Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli attiprocessuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali .L’art. 9 del medesimo decreto, invece, recita:

1. È dovuto ilcontributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nelprocesso civile, compresa la procedura concorsuale e di volontariagiurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario,secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previstodall'articolo 10 .

Nella seconda ipotesi, invece, il contributo non sarebbedovuto, e, stante la appena menzionata normativa, sarebbe dovutal’imposto di bollo, e, dunque, il richiesto rimborso della detta imposta(versato nella misura sopra indicata) non spetterebbe alla societàcontribuente.1.5.

Ritiene la Corte di dover aderire a tale seconda prospettazione.Alla luce delle disposizioni sopra menzionate, deve invero ritenersi che laliquidazione coatta amministrativa non sia esclusa dalla disciplina del bollo,in quanto non rientra nell’ambito del “processo civile” di cui all’art. 9. d.P.R.115/2002.

Più nello specifico, per il combinato disposto degli artt. 9 e 18del D.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi che la procedura di liquidazionecoatta amministrativa non rientri tra quelle esenti dall’imposta di bollo pereffetto dell’assoggettamento al contributo unificato.

L’art. 18, comma 1, deld.P.R. n. 115/2002 prevede infatti la non applicabilità dell’imposta di bolloagli atti e provvedimenti “del processo civile”, nonché degli altri processiespressamente indicati, purché “soggetti al contributo unificato”.

TaleNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026previsione va letta, come visto, congiuntamente all’art. 9 del medesimodecreto, secondo cui il contributo unificato è dovuto “per ciascun grado digiudizio” nei processi civili, amministrativi e tributari.

Ne consegue chel’esenzione dall’imposta di bollo opera, soltanto, nelle ipotesi in cui vi sia unvero e proprio processo, caratterizzato dall’iscrizione a ruolo e dalconseguente obbligo di versamento del contributo unificato.La liquidazione coatta amministrativa, invece, almeno nella fase relativaal deposito e alla formazione dello stato passivo, non presenta una naturapropriamente processuale, bensì amministrativa.

In tale fase, infatti mancaun giudizio in senso tecnico; non vi è iscrizione a ruolo; non è, quindi,dovuto il contributo unificato (il cui ammontare non è infatti specificato nellerelative griglie quantificatorie).Pertanto, non essendo applicabile il contributo unificato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 115/2002, non può trovare applicazione neppure il regimedi esenzione dall’imposta di bollo previsto dall’art. 18 del medesimo decreto.Deve, dunque, ritenersi che gli atti relativi alla liquidazione coattaamministrativa restino assoggettati all’imposta di bollo e che,conseguentemente, il richiesto rimborso dell’imposta versata non spetti allasocietà contribuente, in quanto il tributo risultava dovuto ab origine.1.6.

A conferma di tale ragionamento, va sottolineato che lagiurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi in fattispecie diverse daquelle di natura tributaria, ha, più volte, ribadito la natura amministrativadell’istituto in analisi (tra cui Cass.

SS.UU. 25174/2008 e Cass.12386/2011).Si è ritenuto che la liquidazione coatta amministrativa costituisce unprocedimento avente natura amministrativa e che, con il deposito incancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore nonacquista carattere giurisdizionale ma assolve ad una mera funzione dipubblicità, segnando il momento a partire dal quale può aprirsi unafase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall'art.Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026209 legge fall.; pertanto, all'opposizioneallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, indifetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previstodall'art. 327 cod. proc. civ., che ha sì valenza generale, ma nell'ambito delleimpugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si trattidi far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamentelesi, o comunque non riconosciuti nell'ambito di un precedenteprocedimento amministrativo (Cass. 15/10/2008, n. 25174).Si è, pure, osservato che in tema di ammissione al passivo della liquidazionecoatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimentodeposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento apartire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizionedi uno dei ricorsi ex art. 209 l.fall. (…) (Cass. 13/09/2017, n. 21216).

Neconsegue la inapplicabilità dell’invocato art. 9.1.7.

In accoglimento del primo motivo di ricorso deve, quindi,affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione coattaamministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello statopassivo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art.18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto tale procedura, in detta fase, nonintegra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell’art. 9 del medesimodecreto; ne consegue che gli atti medesimi restano soggetti all’imposta dibollo e non spetta il rimborso dell’imposta validamente corrisposta .2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in subordine, la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546/1992in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.2.1.

Il ricorrente prospetta che la Commissione tributaria regionale,qualificando l’appello dell’ufficio erariale come “apodittico” e carente dispecificità, avrebbe implicitamente pronunciato una statuizione diinammissibilità, in violazione dei criteri indicati dagli artt. 19, 21 e 53 delNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026d.lgs. 546/1992.

Si osserva a tal riguardo che la questione oggetto dellacontroversia era pacifica nei fatti e riguardava esclusivamente la correttaqualificazione giuridica del deposito dello stato passivo della società inliquidazione coatta amministrativa; pertanto, secondo l’ufficio erariale,anche una motivazione sintetica nell’atto di appello sarebbe stata sufficientea devolvere integralmente la questione alla cognizione del giudice disecondo grado.2.2.

Tale motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento delprecedente.3.

In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito ilsecondo e va cassata la sentenza impugnata.Non essendo necessari accertamenti da parte del giudice di merito,perché il contributo risulta dovuto e, quindi, è infondata la pretesa dirimborso, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso della parte contribuente.3.1.

Le spese vanno compensate stante la novità della questione perl’assenza di giurisprudenza di legittimità sullo specifico tema.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario diparte contribuente.

Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte,n. 1072/2018 depositata il 06/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sottoposta a liquidazionecoatta amministrativa, ha depositato davanti al Tribunale di Torino lo statoNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026passivo della procedura, versando la somma di euro 11.736,00 a titolo diimposta di bollo. Ritenendo che tale atto dovesse invece essereassoggettato esclusivamente al contributo unificato, ai sensi dell’art. 18 deld.P.R. n. 115/2002, la detta società ha successivamente presentato istanzadi rimborso all’Agenzia delle Entrate, che l’ha rigettata.2. La società contribuente ha, quindi, impugnato il diniego dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Torino, sostenendo che il depositodello stato passivo, quale atto “antecedente, necessario e funzionale” allaprocedura concorsuale, fosse esente dall’imposta di bollo in virtù delprincipio di alternatività rispetto al contributo unificato. L’ufficio erariale siè costituito, affermando che la liquidazione coatta amministrativa avrebbenatura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente inapplicabilitàdel contributo unificato.3. [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con sentenza n.165/08/17, ha accolto il ricorso della contribuente e ha ritenuto non dovutal’imposta di bollo, compensando le spese in ragione della particolarità dellaquestione.4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto appellodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, sostenendonuovamente che la L.C.A. non potesse rientrare tra le “procedureconcorsuali” di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 115/2002 e che il deposito dellostato passivo costituisse atto amministrativo soggetto a bollo. La societàappellata si è costituita chiedendo la conferma della decisione di primogrado.5. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con sentenzan. 1072/03/18, ha rigettato l’appello dell’ufficio erariale. Ha osservato, inparticolare, che il sistema del contributo unificato, una volta applicabile alprocedimento, esclude l’ulteriore imposizione dell’imposta di bollo sugli attidello stesso; che la L.C.A. rientra tra le procedure concorsuali, condividendola finalità del fallimento; e che il deposito dello stato passivo, ex art. 252,Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026co. 8, cod. ass., costituisce atto “antecedente, necessario e funzionale” allaprocedura concorsuale, e pertanto è escluso dal bollo. Ha quindi condannatol’Ufficio erariale alle spese.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (di cui il secondoprospettato in forma subordinata), cui ha resistito con controricorso lasocietà contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9, 10, 13 e 18 del d.P.R. 115/2002 nonché dell’art.1 del d.P.R. n. 641/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.1.1. L’Agenzia delle Entrate assume che la Commissione tributariaregionale avrebbe erroneamente ritenuto che il deposito dello stato passivodi una società in liquidazione coatta amministrativa debba essereassoggettato al contributo unificato, con conseguente esclusionedell’imposta di bollo in forza del principio di alternatività previsto dall’art.18 del d.P.R. 115/2002. Secondo l’ufficio erariale, la disposizione dell’art. 9del medesimo decreto, che menziona le “procedure concorsuali”, siriferirebbe esclusivamente a quelle di natura giurisdizionale, mentre laliquidazione coatta amministrativa sarebbe ontologicamente unprocedimento amministrativo, come affermato dalla giurisprudenza dellaCorte di cassazione. L’atto di deposito dello stato passivo, privo di naturagiurisdizionale, non rientrerebbe dunque tra i procedimenti soggetti alcontributo unificato, sicché troverebbe applicazione l’imposta di bollo aisensi dell’art. 1 del d.P.R. 641/1972. Parte ricorrente aggiunge che l’art. 13del d.P.R. 115/2002 - che individua gli importi del contributo unificato - noncontempla alcuna voce relativa alla liquidazione coatta amministrativa,mentre disciplina espressamente soltanto la procedura fallimentare. Da ciòdesume che la L.C.A. non rientra nel novero delle procedure concorsualiindicate dall’art. 9.Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/20261.2. Ad avviso della parte controricorrente l’art. 18 del d.P.R.115/2002 esclude l’imposta di bollo per tutti gli atti “antecedenti, necessario funzionali” al procedimento giurisdizionale soggetto al contributounificato, e che tale qualificazione comprende anche il deposito dello statopassivo, il quale costituisce atto essenziale e prodromico rispettoall’eventuale fase giurisdizionale prevista dall’art. 209 della leggefallimentare. A dire della società suindicata anche la nozione di “proceduraconcorsuale” utilizzata dall’art. 9 non coincide con quella di “proceduragiurisdizionale”, ma abbraccia tutte le procedure in cui la normativaconcorsuale si innesta su una fase giudiziaria eventuale. Ha, indi,sottolineato che la liquidazione coatta amministrativa è pacificamente unaprocedura concorsuale, come confermato sia dalla giurisprudenzacostituzionale sia dal sistema normativo, e che l’eventualità della fasegiurisdizionale non incide sull’esclusione dell’imposta di bollo. Lacontroricorrente ha richiamato, inoltre, l’interpretazione ministerialesecondo cui, nei procedimenti concorsuali non dotati di autonomo tariffario,il contributo unificato si determina in base al valore della controversia. Daciò ha dedotto la piena correttezza della sentenza impugnata, che avrebbeapplicato coerentemente il principio di alternatività tra contributo unificatoe imposta di bollo.1.3. Il motivo è fondato.1.4. I fatti di causa sono pacifici: la contribuente è una società inL.C.A. che ha provveduto al deposito dello stato passivo presso il [OSCURATO:PERSONA], versando un'imposta di bollo pari ad € 11.736,00; il contrasto conl'Agenzia delle Entrate sta, quindi, nel tipo di tassazione dell'atto: se lostesso sia soggetto a contributo unificato ovvero ad imposta di bollo.Nel primo caso, com'è noto, non sarebbe dovuta l'imposta di bollostante il principio di alternatività contenuto nell'art. 18 comma 1 del D.P.R.115/2002, titolato “Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processopenale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato”, il quale recitaNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026testualmente 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con lasola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo.L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processocivile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, delprocesso amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributounificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche,comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richiestedalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli attiprocessuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali .L’art. 9 del medesimo decreto, invece, recita: 1. È dovuto ilcontributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nelprocesso civile, compresa la procedura concorsuale e di volontariagiurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario,secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previstodall'articolo 10 . Nella seconda ipotesi, invece, il contributo non sarebbedovuto, e, stante la appena menzionata normativa, sarebbe dovutal’imposto di bollo, e, dunque, il richiesto rimborso della detta imposta(versato nella misura sopra indicata) non spetterebbe alla societàcontribuente.1.5. Ritiene la Corte di dover aderire a tale seconda prospettazione.Alla luce delle disposizioni sopra menzionate, deve invero ritenersi che laliquidazione coatta amministrativa non sia esclusa dalla disciplina del bollo,in quanto non rientra nell’ambito del “processo civile” di cui all’art. 9. d.P.R.115/2002. Più nello specifico, per il combinato disposto degli artt. 9 e 18del D.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi che la procedura di liquidazionecoatta amministrativa non rientri tra quelle esenti dall’imposta di bollo pereffetto dell’assoggettamento al contributo unificato. L’art. 18, comma 1, deld.P.R. n. 115/2002 prevede infatti la non applicabilità dell’imposta di bolloagli atti e provvedimenti “del processo civile”, nonché degli altri processiespressamente indicati, purché “soggetti al contributo unificato”. TaleNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026previsione va letta, come visto, congiuntamente all’art. 9 del medesimodecreto, secondo cui il contributo unificato è dovuto “per ciascun grado digiudizio” nei processi civili, amministrativi e tributari. Ne consegue chel’esenzione dall’imposta di bollo opera, soltanto, nelle ipotesi in cui vi sia unvero e proprio processo, caratterizzato dall’iscrizione a ruolo e dalconseguente obbligo di versamento del contributo unificato.La liquidazione coatta amministrativa, invece, almeno nella fase relativaal deposito e alla formazione dello stato passivo, non presenta una naturapropriamente processuale, bensì amministrativa. In tale fase, infatti mancaun giudizio in senso tecnico; non vi è iscrizione a ruolo; non è, quindi,dovuto il contributo unificato (il cui ammontare non è infatti specificato nellerelative griglie quantificatorie).Pertanto, non essendo applicabile il contributo unificato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 115/2002, non può trovare applicazione neppure il regimedi esenzione dall’imposta di bollo previsto dall’art. 18 del medesimo decreto.Deve, dunque, ritenersi che gli atti relativi alla liquidazione coattaamministrativa restino assoggettati all’imposta di bollo e che,conseguentemente, il richiesto rimborso dell’imposta versata non spetti allasocietà contribuente, in quanto il tributo risultava dovuto ab origine.1.6. A conferma di tale ragionamento, va sottolineato che lagiurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi in fattispecie diverse daquelle di natura tributaria, ha, più volte, ribadito la natura amministrativadell’istituto in analisi (tra cui Cass. SS.UU. 25174/2008 e Cass.12386/2011).Si è ritenuto che la liquidazione coatta amministrativa costituisce unprocedimento avente natura amministrativa e che, con il deposito incancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore nonacquista carattere giurisdizionale ma assolve ad una mera funzione dipubblicità, segnando il momento a partire dal quale può aprirsi unafase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall'art.Numero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026209 legge fall.; pertanto, all'opposizioneallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, indifetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previstodall'art. 327 cod. proc. civ., che ha sì valenza generale, ma nell'ambito delleimpugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si trattidi far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamentelesi, o comunque non riconosciuti nell'ambito di un precedenteprocedimento amministrativo (Cass. 15/10/2008, n. 25174).Si è, pure, osservato che in tema di ammissione al passivo della liquidazionecoatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimentodeposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento apartire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizionedi uno dei ricorsi ex art. 209 l.fall. (…) (Cass. 13/09/2017, n. 21216). Neconsegue la inapplicabilità dell’invocato art. 9.1.7. In accoglimento del primo motivo di ricorso deve, quindi,affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione coattaamministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello statopassivo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art.18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto tale procedura, in detta fase, nonintegra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell’art. 9 del medesimodecreto; ne consegue che gli atti medesimi restano soggetti all’imposta dibollo e non spetta il rimborso dell’imposta validamente corrisposta .2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in subordine, la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 19, 21 e 53 del d.lgs. n. 546/1992in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.2.1. Il ricorrente prospetta che la Commissione tributaria regionale,qualificando l’appello dell’ufficio erariale come “apodittico” e carente dispecificità, avrebbe implicitamente pronunciato una statuizione diinammissibilità, in violazione dei criteri indicati dagli artt. 19, 21 e 53 delNumero registro generale 29139/2018Numero sezionale 4598/2026Numero di raccolta generale 18002/2026Data pubblicazione 04/06/2026d.lgs. 546/1992. Si osserva a tal riguardo che la questione oggetto dellacontroversia era pacifica nei fatti e riguardava esclusivamente la correttaqualificazione giuridica del deposito dello stato passivo della società inliquidazione coatta amministrativa; pertanto, secondo l’ufficio erariale,anche una motivazione sintetica nell’atto di appello sarebbe stata sufficientea devolvere integralmente la questione alla cognizione del giudice disecondo grado.2.2. Tale motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento delprecedente.3. In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito ilsecondo e va cassata la sentenza impugnata.Non essendo necessari accertamenti da parte del giudice di merito,perché il contributo risulta dovuto e, quindi, è infondata la pretesa dirimborso, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso della parte contribuente.3.1. Le spese vanno compensate stante la novità della questione perl’assenza di giurisprudenza di legittimità sullo specifico tema. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario diparte contribuente. Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris