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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 31011/2026

Testo disponibile della fonte

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lla Corte d'appello di Palermo del 9/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 9.12.2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato, inqualità di giudice dell’esecuzione, una richiesta di applicazione della disciplina delreato continuato ai reati giudicati con le seguenti tre sentenze irrevocabili a caricodi [OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 23.1.2024,irrevocabile il 7.6.2024, per i reati di truffa e sostituzione di persona, commessi inCefalù il 3.2.2024; b) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 16.5.2024,irrevocabile il 22.10.2024, per il reato di truffa aggravata, commesso in Cefalù il29 e il 30.6.2015; c) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 21.6.2024,irrevocabile il 5.11.2024, per il reato di truffa, commesso a Collesano il19.11.2014.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza dellamedesimezza del disegno criminoso sia in ragione dell’ampio arco temporale dicommissione dei reati, essendo i fatti stati commessi rispettivamente nelnovembre 2014, nel giugno 2015 e nel giugno 2024, sia alla luce delle differentimodalità delle condotte truffaldine, avendo il condannato agito, di volta in volta,come falso consulente finanziario, come venditore online e come procacciatored’affari.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di FilippoTusa, articolando due motivi di impugnazione.2.1.

Con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione pertravisamento di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125cod. proc. pen.In particolare, il giudice dell’esecuzione avrebbe fondato il rigetto dell’istanzasu un’erronea ricostruzione del dato temporale, ritenendo che i fatti siano staticommessi nell’arco di un decennio (dal 2014 al 2024).In realtà, come emerge dalla lettura dei relativi capi d’imputazione, lecondotte risultano collocate in un arco temporale ben circoscritto, compreso trafebbraio 2014 e giugno 2015, e non già – come erroneamente ritenuto – tranovembre 2014 e giugno 2024.Tale circostanza assume carattere decisivo, atteso che una correttaindividuazione della sequenza temporale delle condotte costituisce elementoessenziale ai fini dell’accertamento dell’unicità del disegno criminoso.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper violazione e falsa applicazione degli art. 81 e 671 cod. proc. pen.La Corte territoriale, oltre ad aver travisato il dato cronologico, ha del tuttoomesso di valutare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso ravvisabilinel caso di specie.

In particolare, non sono stati considerate l’omogeneità dei reati,la ravvicinata collocazione temporale delle condotte, le analoghe modalitàesecutive, nonché il ricorso, da parte del condannato, a medesimi schemifraudolenti, consistenti nell’attribuirsi di volta in volta la qualifica di abile affaristae nell’adottare un identico modus operandi, basato sulla prospettazione difinanziamenti o operazioni di acquisto poi non andate a buon fine, nel medesimocontesto territoriale.3.

Con requisitoria scritta trasmessa 27.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la dedotta errataindicazione di alcune delle date dei commessi reati non incide sul percorsomotivazionale dell'ordinanza impugnata e che la valutazione in fatto sullainsufficienza di elementi a provare il chiesto disegno è insindacabile in sede dilegittimità.4.

In data 30.4.2026, il difensore del ricorrente ha presentato conclusioniscritte e memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2.

Il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego dell’applicazione delladisciplina del reato continuato, tra gli altri, su un dato errato dal punto di vistafattuale, e cioè che i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con tre sentenzeirrevocabili fossero stati commessi in «un ampio arco temporale … (trattandosi difatti rispettivamente commessi nel novembre 2014, nel giugno 2015 e poi nelgiugno 2024)».In realtà, dal certificato del casellario giudiziale in atti, che la natura delladoglianza articolata nel primo motivo ha richiesto di consultare, risulta che i reatidi truffa e sostituzione di persona giudicati con la sentenza della Corte d’appello diPalermo del 23.1.2024 sono stati commessi il 3.2.2014 e non il 3.2.2024.Pertanto, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è affetta da un vizio dimotivazione conseguente ad un vizio relativo ad una informazione – le date dicommissione dei reati – da considerarsi certamente rilevante ai fini dellavalutazione richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen.Infatti, il Tribunale ha escluso che le condotte oggetto delle sentenze dicondanna irrevocabili siano state poste in essere dall’imputato in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, anche sulla base della inesatta indicazione della lorocommissione lungo un arco di oltre dieci anni, laddove invece i reati risultanocommessi in un intervallo temporale di poco più di un anno.È necessario, pertanto, che il giudice dell’esecuzione verifichi nuovamentel’indice della contiguità temporale tra i reati, su cui ha fondato, in modo sia purenon esclusivo ma rilevante, il rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA].3.

Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioalla Corte d'appello di Palermo perché, impregiudicata ogni autonomia valutativa,proceda ad un nuovo apprezzamento, tra gli elementi da cui eventualmentedesumere l’ideazione unitaria dei reati, dell’arco temporale in cui sono staticommessi.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Palermo.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Palermo del 9/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 9.12.2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato, inqualità di giudice dell’esecuzione, una richiesta di applicazione della disciplina delreato continuato ai reati giudicati con le seguenti tre sentenze irrevocabili a caricodi [OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 23.1.2024,irrevocabile il 7.6.2024, per i reati di truffa e sostituzione di persona, commessi inCefalù il 3.2.2024; b) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 16.5.2024,irrevocabile il 22.10.2024, per il reato di truffa aggravata, commesso in Cefalù il29 e il 30.6.2015; c) sentenza della Corte d’appello di Palermo del 21.6.2024,irrevocabile il 5.11.2024, per il reato di truffa, commesso a Collesano il19.11.2014.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza dellamedesimezza del disegno criminoso sia in ragione dell’ampio arco temporale dicommissione dei reati, essendo i fatti stati commessi rispettivamente nelnovembre 2014, nel giugno 2015 e nel giugno 2024, sia alla luce delle differentimodalità delle condotte truffaldine, avendo il condannato agito, di volta in volta,come falso consulente finanziario, come venditore online e come procacciatored’affari.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di FilippoTusa, articolando due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione pertravisamento di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125cod. proc. pen.In particolare, il giudice dell’esecuzione avrebbe fondato il rigetto dell’istanzasu un’erronea ricostruzione del dato temporale, ritenendo che i fatti siano staticommessi nell’arco di un decennio (dal 2014 al 2024).In realtà, come emerge dalla lettura dei relativi capi d’imputazione, lecondotte risultano collocate in un arco temporale ben circoscritto, compreso trafebbraio 2014 e giugno 2015, e non già – come erroneamente ritenuto – tranovembre 2014 e giugno 2024.Tale circostanza assume carattere decisivo, atteso che una correttaindividuazione della sequenza temporale delle condotte costituisce elementoessenziale ai fini dell’accertamento dell’unicità del disegno criminoso.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper violazione e falsa applicazione degli art. 81 e 671 cod. proc. pen.La Corte territoriale, oltre ad aver travisato il dato cronologico, ha del tuttoomesso di valutare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso ravvisabilinel caso di specie. In particolare, non sono stati considerate l’omogeneità dei reati,la ravvicinata collocazione temporale delle condotte, le analoghe modalitàesecutive, nonché il ricorso, da parte del condannato, a medesimi schemifraudolenti, consistenti nell’attribuirsi di volta in volta la qualifica di abile affaristae nell’adottare un identico modus operandi, basato sulla prospettazione difinanziamenti o operazioni di acquisto poi non andate a buon fine, nel medesimocontesto territoriale.3. Con requisitoria scritta trasmessa 27.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la dedotta errataindicazione di alcune delle date dei commessi reati non incide sul percorsomotivazionale dell'ordinanza impugnata e che la valutazione in fatto sullainsufficienza di elementi a provare il chiesto disegno è insindacabile in sede dilegittimità.4. In data 30.4.2026, il difensore del ricorrente ha presentato conclusioniscritte e memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. Il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego dell’applicazione delladisciplina del reato continuato, tra gli altri, su un dato errato dal punto di vistafattuale, e cioè che i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con tre sentenzeirrevocabili fossero stati commessi in «un ampio arco temporale … (trattandosi difatti rispettivamente commessi nel novembre 2014, nel giugno 2015 e poi nelgiugno 2024)».In realtà, dal certificato del casellario giudiziale in atti, che la natura delladoglianza articolata nel primo motivo ha richiesto di consultare, risulta che i reatidi truffa e sostituzione di persona giudicati con la sentenza della Corte d’appello diPalermo del 23.1.2024 sono stati commessi il 3.2.2014 e non il 3.2.2024.Pertanto, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è affetta da un vizio dimotivazione conseguente ad un vizio relativo ad una informazione – le date dicommissione dei reati – da considerarsi certamente rilevante ai fini dellavalutazione richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen.Infatti, il Tribunale ha escluso che le condotte oggetto delle sentenze dicondanna irrevocabili siano state poste in essere dall’imputato in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, anche sulla base della inesatta indicazione della lorocommissione lungo un arco di oltre dieci anni, laddove invece i reati risultanocommessi in un intervallo temporale di poco più di un anno.È necessario, pertanto, che il giudice dell’esecuzione verifichi nuovamentel’indice della contiguità temporale tra i reati, su cui ha fondato, in modo sia purenon esclusivo ma rilevante, il rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA].3. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioalla Corte d'appello di Palermo perché, impregiudicata ogni autonomia valutativa,proceda ad un nuovo apprezzamento, tra gli elementi da cui eventualmentedesumere l’ideazione unitaria dei reati, dell’arco temporale in cui sono staticommessi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Palermo.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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