CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha ulteriormente sottolineato essere «nel caso di specie ... emerso che il terreno occupato senza titolo dalla società convenuta costituiva area pertinenziale di un fabbricato e, quindi, non poteva essere considerato secondo un autonomo valore commerciale»; e che la «domanda originariamente proposta» concerne «soltanto le voci riportate per : 1) illegittima occupazione del suolo, 2) riversamento di olio nel terreno circostante e nel sottosuolo, 3) danni prodotti dalla caduta di olio sui viali, recinzione e casotto», laddove le ulteriori voci di danno relative ai «4) danni per l'abbattimento dei pali, 5) danno morale, 6) danni da elettrosmog, 7) maggior danno, non possono essere prese in considerazione perché costituenti domanda nuova, quindi inammissibile». 7Orbene, alla stregua dell'operato accertamento in fatto, nel pervenire alle suindicate conclusioni in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda di ristoro, e nel ritenere doversi la domanda risarcitoria nella specie considerare come limitata alle specifiche voci di danno dall'originaria attrice ( ed odierna ricorrente ) specificamente indicate, aventi pertanto valore non già meramente esemplificativo bensì determinativo dell'ambito del danno oggetto del preteso risarcimento ( v. Cass., 7/5/2021, n. 12159; Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450. Cfr. altresì Cass., 12/6/2006, n. 13546 ), i giudici di merito hanno fatto invero applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale in caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico ( sent. n. 16601 del 2017 ) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto ( v. 8Cass., 29/9/2021, n. 26331; Cass., 25/5/2021, n. 14268; 21/9/2015, n. 18494. Contra v. peraltro Cass., 31/7/2019, n. 20708; Cass., 28/8/2018, n. 21239 ). A fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione l'odierna ricorrente propone ricorso per cassazione invero privo del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. là dove pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, l'«atto di citazione notificato il 15-06-2001», la «documentazione a sostegno della domanda: a) la «consulenza ... dell'ing. D'Ascoli», la sentenza del giudice di prime cure, l'atto di appello, la «memorai prevista dall'art. 184 c.p.c. ( cfr. fascicolo parte del giudizio di primo grado )» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti ( es., il «terzo motivo d'appello», «pag. 11» della sentenza di 1° grado ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza 9anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 1020/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). A parte il rilievo ( avuto in particolare riferimento al 10 e al 30 motivo ) che al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduce in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà, la perplessità e l'incomprensibilità della sentenza ( v. pagg. 18, 35 del ricorso ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ), deve per altro verso sottolinearsi che alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto risulta altresì dall'odierna ricorrente non (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi secondo cui «nel caso di specie la parte attrice non ha mai richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, né ha specificato le voci dei pregiudizi richiesti in sede di precisazione delle conclusioni ( biologico, morale, esistenziale ), e gli unici danni ai quali ha fatto riferimento nell'atto introduttivo riguardano quelli relativi al versamento di olio bruciato su diversi alberi, alla pavimentazione di granito per circa 60 metri ed al cancello di recinzione, riservando alla successiva CTU la determinazione dell'importo», laddove «le ulteriori richieste di risarcimento del danno (anche non patrimoniale) avanzate dall'appellante 11all'esito della CTU costituiscono mutati° libelli, e tanto senza aver nulla dedotto e provato in relazione all'esistenza di pregiudizi esistenziali, ambientali, alla salute ed altri danni generici». Né può d'altro canto sottacersi che l'odierna ricorrente si limita invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta in termini ( oltre che erronei ) inammissibilmente di mera contrapposizione; e che ( avuto in particolare riguardo al 1° motivo ) l'infondatezza dell'assunto dell'odierna ricorrente di essersi rimessa, «in ordine alle voci di danno», alla «CTU», emerge invero ictu ocuii, già in base ai suoi stessi scritti difensivi, all'espletamento di quest'ultima la medesima avendo fatto invero rinvio esclusivamente ai fini della determinazione del quantum di risarcimento da liquidarsi relativamente alle specifiche voci di danno elencate nei propri scritti difensivi, come dalla corte di merito nell'impugnata sentenza invero specificamente posto in rilievo «in mancanza di domanda iniziale di risarcimento del danno per le voci, richieste per la prima volta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in mancanza altresì di allegazione degli elementi probatori relativi ai lamentati pregiudizi non patrimoniali, il motivo di appello, formulato esclusivamente in relazione al risarcimento di tutti i danni subiti, è da ritenersi infondato e la motivazione espressa dal giudice di primo grado è condivisa da questa Corte d'Appello». A tale stregua il ricorso risulta inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile 12prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). All'inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti termini, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MAi sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. • Roma, 3/11/2021 , , -\ r idente— , DEPOSITATO,[OSCURATO:PERSONA].922--— / : [OSCURATO:PERSONA] PANMEIT /f / 14