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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45873/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il delitto evasione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato.

Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale, allontanamento dal minimo edittale adeguatamente giustificato anche per quanto riferito in odine alle modalità del fatto già apprezzate nella parte della decisione che ha portato a negare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il P:r si ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il delitto evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato. Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale, allontanamento dal minimo edittale adeguatamente giustificato anche per quanto riferito in odine alle modalità del fatto già apprezzate nella parte della decisione che ha portato a negare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il P:r si ent
Sentenza Cassazione n. 45873/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris