CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] „ c0 ha concluso chiedendo eA~0-12-QA, UN/ udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., ha dichiarato iì' non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, del codice di rito, eccependo che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello è intervenuta, per errore, nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, con studio in Firenze, che è persona diversa da colui che difende l'imputato ovvero l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato (con studio in Firenze). L'omonimia ha evidentemente tratto in inganno il notificante, con la conseguenza che detto difensore non è stato notiziato della data di udienza e non ha potuto quindi svolgere il suo mandato difensivo, e che si è verificata la nullità anche di tutti gli atti conseguenziali, compresa la sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 595, 51 cod. pen. e 21 Cost., nonché il vizio argomentativo, invocando, tra l'altro, quanto meno l'applicazione della scriminante nella forma putativa. 2.3. Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 599 cod. pen. e il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, invocando in particolare l'applicazione della causa di non punibilità della provocazione. 2.4. Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 600, comma 4, del codice di rito o, comunque, la mancanza di motivazione, con riferimento alla invocata sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.Emerge per tabulas che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato, effettivamente, notificato a mezzo P.E.C. all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze anziché all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato, con studio a Firenze, difensore dell'imputato. La nullità della notificazione eseguita a mezzo P.E.C., invero, è configurabile soltanto in ipotesi limite, tra le quali quella dell'errore da parte dell'ufficio sull'indirizzo P.E.C. del destinatario, che è capitato, ad esempio, proprio nel caso di omonimie (Sez. 5, n. 40159 del 16/05/2018, Casali; Sez. 1, n. 23507 del 30/04/2019, Baratto). Nè nel caso di specie potrebbe porsi la questione sulla non rilevabilità dell'errore, risultando nell'atto di nomina del difensore ben specificati il suo indirizzo e, per quel che qui rileva, trattandosi di notifica a mezzo P.e.c., la sua appartenenza al foro di Prato in luogo di quello di Firenze. Tale errore ha comportato l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al difensore dell'imputato che non ha quindi preso parte al giudizio; ne discende la nullità assoluta del giudizio di appello e della pronuncia che all'esito di esso è stata pronunciata. 2.Considerato che, sul versante penale, la nullità del giudizio assume però valenza recessiva rispetto alla già dichiarata estinzione del reato per prescrizione, secondo quanto già autorevolmente affermato da questa Corte a Sezioni Unite - cfr. Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 che ha affermato che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - , ne consegue che, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ()culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, residuando unicamente le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile compete