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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi si riporta ai motivi del ricorso e in-siste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’im-pugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Brindisiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentadocumentale e per distrazione.2.

L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e inos-servanza o erronea applicazione dell’art. 216 l.f. ritenendo che la Corte d’Appello,per quanto concerne la bancarotta per distrazione, non abbia dato conto dell’ef-fettiva idoneità delle condotte a creare un pericolo concreto per le ragioni creditoriee si sia limitata, di fatto, a desumere la sussistenza del reato dalla mera assenzadei beni sociali.

Tuttavia, il modesto valore da un lato delle somme di denaro e,dall’altro, delle attrezzature e delle rimanenze oggetto di contestazione (rispetti-vamente € 565 e circa € 4.000) avrebbe dovuto orientare verso l’esclusione di unreale pericolo per le ragioni dei creditori, tanto più che questi ultimi neanche sonostati indicati nelle due sentenze di merito.

Tale carenza di prova, erroneamentetrascurata dalla Corte d’Appello, si ripercuote anche sul tema dell’elemento psico-logico, che deve essere escluso sotto il profilo della reale consapevolezza dell’im-putato di porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori sociali.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con rife-rimento all’art. 216, 2° comma n. 2) l.f., ritenendo che erroneamente la Corted’Appello abbia ravvisato il reato di bancarotta documentale pur in assenza diprova del dolo specifico e pur mancando solo alcune delle scritture contabili obbli-gatorie.

La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui desume la falsi-ficazione della contabilità dal mero dato dell’identico contenuto dei bilanci relativiagli anni dal 2014 al 2017: tale conclusione non tiene infatti conto che la società,composta da un unico socio e priva in tale periodo di dipendenti, era inattiva e perquesta ragione, dunque, nei bilanci non era riportato il conto economico.

In realtà,prosegue il ricorrente, nel caso di specie sono ravvisabili la mera incompletezzadella documentazione contabile e l’assenza della volontà di pregiudicare la rico-struzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che visono i presupposti per riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice.2.3 Con il terzo motivo si contesta l’omessa applicazione dell’attenuante exart. 219, 3° comma l.f. nonostante il modesto valore dell’attivo oggetto delle con-dotte distrattive.

La Corte d’Appello ha infatti escluso la configurabilità dell’atte-nuante in base all’elevata entità del passivo fallimentare, trascurando che per giu-risprudenza costante di questa Corte la valutazione deve essere condotta facendoriferimento alle poste attive sottratte alla disponibilità dei creditori.2.4 Con il quarto motivo si deducono violazione della legge penale e carenzadi motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento delle attenuanti generi-che.

La Corte d’Appello ha escluso il beneficio osservando che il giudice di primogrado aveva preso le mosse dal minimo edittale e valorizzato, attraverso l’esclu-sione della recidiva, gli elementi segnalati dalla difesa.

Tale ragionamento è peròerrato, non essendo precluso, ed anzi consentito dalla giurisprudenza di legitti-mità, il ricorso ad uno stesso elemento di fatto sotto due diversi e concorrentiprofili senza che ciò implichi violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale.A questo si aggiunga che l’esclusione della recidiva derivava comunque dall’inesi-stenza di precedenti penali al momento della commissione dei fatti.2.5.

Con il quinto e ultimo motivo si deducono carenza di motivazione ederronea applicazione della legge penale con riguardo all’applicazione dell’aggra-vante della pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, 2° comma numero 1) l.f.Nel caso di specie, infatti, trattandosi di un unico episodio distrattivo e di un unicoepisodio di bancarotta documentale, tra loro strettamente connessi, l’aggravantedoveva essere esclusa.

Inoltre, la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità delragionamento del giudice di primo grado, che aveva applicato il regime della con-tinuazione, aveva però illogicamente ritenuto corretto l’aumento di pena concre-tamente praticato poiché altrimenti si sarebbe dovuto procedere ad un incrementodi un terzo.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Quanto al primo motivo, va premesso che la natura di reato di pericoloconcreto della bancarotta per distrazione esige la prova rigorosa dell’idoneitàdella condotta a incidere negativamente sulle ragioni dei creditori e, in tale ottica,assume rilevanza anche la qualità ed entità del distacco patrimoniale (Sez. 5, n.28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01).

Nondimeno, si ritiene che dall’esiguitàdel valore dei beni oggetto di distrazione non possa dedursi sic et simpliciterl’insussistenza del reato sul piano obiettivo, dovendosi all’opposto calare tale ele-mento di fatto nel contesto della complessiva situazione patrimoniale dell’im-presa fallita.

Stando così le cose, allora, non si può non rilevare che dalle duesentenze di merito emerge che i beni oggetto di imputazione (denaro di cassa,arredi, rimanenze di materie prime ed impianti per un valore totale di circa 4.500euro) costituivano di fatto l’intero patrimonio della fallita, la quale non aveva maiposseduto né immobili né mobili registrati (v. in particolare, sul punto, pagina 2sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi).

A questo si aggiunga, come osser-vano sia il G.U.P. sia la Corte d’Appello nelle rispettive sentenze, che l’imputatoha esplicitamente ammesso di aver ceduto a terzi tutte le attrezzature allo scopodi far fronte ad una crisi di liquidità e che di tale vendita, nondimeno, non vi eraalcun riscontro contabile.

Si ritiene allora che questi elementi di fatto, citati evalorizzati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (da intendersiovviamente come un unico ed organico corpus), legittimino sul piano logico-giu-ridico la conclusione, da un lato, che la distrazione di tutti i beni di cui era titolarel’impresa creasse di per sé un pericolo apprezzabile per le ragioni creditorie e,dall’altro, che di tale potenziale lesività l’imputato fosse consapevole.2.

Circa il secondo motivo, si premette che la sentenza impugnata non ètoccata da alcuna censura nella parte in cui, al pari della pronuncia di primogrado, attesta l’omessa consegna al curatore dei libri contabili indicati in impu-tazione (registro dei verbali delle assemblee dei soci, registro dei beni ammor-tizzabili, libro degli inventari, elenco dei clienti e dei fornitori, mastri contabilirelativi ai clienti), l’assenza di qualunque annotazione nei registri IVA per gli annidal 2014 al 2017 e la descrizione del solo stato patrimoniale nei bilanci del pe-riodo 2015-2017.

Il ricorso, inoltre, non si sofferma sull’affermazione del giudicedi primo grado circa l’impossibilità di stabilire, a causa dell’assenza dell’elencodei clienti e dei fornitori, l’origine dei 12.500 euro di crediti che risultavano ap-postati nella contabilità (pagina 2 sentenza cit.).

Parimenti, il ricorso non prendeposizione sul riferimento delle due sentenze di merito al fatto che il curatoreabbia ammesso di aver potuto effettuare, sulla base delle scritture a sua dispo-sizione, una ricostruzione lacunosa della situazione patrimoniale della fallita.

Ilricorrente, in sostanza, si è limitato ad eccepire che l’assenza del conto econo-mico nei bilanci relativi al periodo 2015-2017 dipende semplicemente dal fattoche la società era ormai inattiva.

Appare a questo punto evidente che tale isolataaffermazione non è in grado di intaccare, da sola, la tenuta logica della motiva-zione della sentenza impugnata nella parte in cui, integrata con quella di primogrado, deduce dai numerosi, convergenti e puntuali elementi primi citati la ma-terialità del reato di bancarotta documentale (elementi che, si rammenta, consi-stono nell’assenza di molteplici libri contabili, nella mancanza, all’interno dellepoche scritture consegnate, di annotazioni riguardanti interi anni solari e nell’im-possibilità sia di individuare la fonte dei 12.500 euro di crediti sia, più in generale,di pervenire ad una adeguata ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari).

Ne consegue che, sia per la solidità intrinseca degli argomenti prima evi-denziati sia per il sostanziale silenzio del ricorrente sul punto, il percorso argo-mentativo che ha portato a ravvisare l’elemento oggettivo del reato appare im-mune da vizi logico-giuridici.Considerazioni in parte sovrapponibili valgono con riguardo al dolo speci-fico.

La sentenza impugnata, infatti, prende esplicitamente posizione sul puntoaffermando che tale elemento si desume da vari elementi specificamente indivi-duati nella (già evidenziata) vendita delle attrezzature allo scopo di reperire li-quidità, nella vaghezza delle giustificazioni addotte a sostegno della mancataproduzione di documentazione contabile e, infine, nella “natura pregiudizievoledella condotta”; ebbene, in questo caso si deve osservare che a fronte di taliargomenti, circostanziati e non manifestamente illogici, non vi è una presa diposizione del ricorrente, che sul punto si è limitato a citare solo parzialmente ilpasso della sentenza impugnata omettendo tutta la parte successiva in cui sienumerano le circostanze di fatto da cui è desumibile il dolo specifico (v. pagina4 del ricorso, in cui la citazione testuale della motivazione si arresta subito primadella frase in cui la Corte d’Appello afferma che “tale elemento soggettivo, inveropuò essere desunto da una pluralità di elementi indiziari” che, a loro volta, sonosuccessivamente descritti e coincidono con quelli poc’anzi richiamati).3.

Quanto al terzo motivo, si osserva che la sua infondatezza si ricava propriodalla giurisprudenza citata dal ricorrente.

E’ vero, infatti, che la configurabilitàdell’attenuante deve essere valutata alla luce dell’entità del patrimonio sottrattoalla massa attiva (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243 - 01); ma èaltrettanto vero, come si ribadisce, che nel caso di specie la distrazione ha ri-guardato di fatto tutti i beni della fallita (circostanza che si ricava de plano dalledue sentenze di merito: v. supra) privando dunque i creditori di qualunquechance di realizzazione dei propri diritti.4.

Sul quarto motivo si osserva che la motivazione della sentenza impu-gnata non appare errata o illogica nella parte in cui rileva che gli unici elementiprospettati dall’imputato (esito positivo dell’affidamento in prova e abrogazionedi alcuni reati per i quali era intervenuta condanna definitiva) sono già stati va-lutati dal giudice di primo grado ai fini dell’esclusione della recidiva.

E’ pur vero,come sostiene il ricorrente, che per giurisprudenza consolidata uno stesso ele-mento di fatto può essere valorizzato a più fini nell’ambito della commisurazionedella pena e dunque anche in sede di decisione sulle attenuanti generiche; maproprio perché si tratta di una facoltà del giudice il mancato esercizio di essa nonpuò essere censurato se non nei limiti in cui, in sede di determinazione dellapena, sia resa una motivazione manifestamente illogica, lacunosa o contraddit-toria.

Ebbene, nel caso di specie questo non è accaduto visto che la Corte d’Ap-pello ha contestualmente sottolineato l’assenza di altri elementi positivamentevalutabili a favore dell’imputato, la determinazione della pena in misura corri-spondente al minimo edittale e l’applicazione di minimi aumenti per la continua-zione, così pervenendo ad una valutazione sufficientemente logica e argomentatasulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio.

Anche sul punto, dun-que, il ricorso deve essere rigettato.5.

Sul quinto e ultimo motivo si rileva che l’applicazione dell’aggravanteprevista dall’art. 219, 2° comma n. 1) l.f. è giustificata dal fatto che la bancarottaper distrazione e la bancarotta documentale costituiscono innegabilmente, sulpiano penalistico, due distinte e autonome fattispecie incriminatrici.

Il fatto che sitratti, come evidenzia il ricorrente, di reati “connessi”, non esclude ma anzi con-ferma la loro distinzione sul piano giuridico, con la conseguenza che ci si trovadinanzi a più fatti di bancarotta il che integra, a sua volta, il presupposto stesso diapplicazione della norma.

E’ vero, poi, che la Corte d’Appello, pur riconoscendol’erroneità dell’applicazione da parte del G.U.P. dell’art. 81 cpv. cod. pen. in luogodell’art. 219, 2° comma n. 1) l.f., ha comunque giudicato congruo l’aumento dipena praticato dalla sentenza di primo grado; ed è altrettanto vero che la sentenzaimpugnata erra nel momento in cui afferma che l’applicazione della norma specialeavrebbe determinato un aumento di pena “pari a 1/3”, visto che, al contrario, nelcaso di specie trova applicazione la norma generale dell’art. 64 cod. pen. con con-seguente possibilità di aumentare la pena fino a un terzo.

Detto questo, e prescin-dendo dal fatto che dunque anche il ricorrente erra nel ritenere che l’art. 219, 2°comma n. 1) preveda un aggravamento di pena fino alla metà (p. 7 ricorso), siosserva che l’aumento è stato determinato dal G.U.P. in otto mesi su una penabase di tre anni e, dunque, in misura inferiore al massimo di un terzo ex art. 64cod. pen.

Sulla congruità della quantificazione dell’aumento di pena, peraltro, ilricorrente non solleva contestazioni, limitandosi a sottolineare l’errore giuridico(evidentemente privo di effetto) in cui è incorsa la Corte d’Appello; e siccome deveessere radicalmente escluso, come si è detto, che si tratti di aumento di penaillegale, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo.6.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi si riporta ai motivi del ricorso e in-siste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’im-pugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Brindisiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentadocumentale e per distrazione.2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e inos-servanza o erronea applicazione dell’art. 216 l.f. ritenendo che la Corte d’Appello,per quanto concerne la bancarotta per distrazione, non abbia dato conto dell’ef-fettiva idoneità delle condotte a creare un pericolo concreto per le ragioni creditoriee si sia limitata, di fatto, a desumere la sussistenza del reato dalla mera assenzadei beni sociali. Tuttavia, il modesto valore da un lato delle somme di denaro e,dall’altro, delle attrezzature e delle rimanenze oggetto di contestazione (rispetti-vamente € 565 e circa € 4.000) avrebbe dovuto orientare verso l’esclusione di unreale pericolo per le ragioni dei creditori, tanto più che questi ultimi neanche sonostati indicati nelle due sentenze di merito. Tale carenza di prova, erroneamentetrascurata dalla Corte d’Appello, si ripercuote anche sul tema dell’elemento psico-logico, che deve essere escluso sotto il profilo della reale consapevolezza dell’im-putato di porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori sociali.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con rife-rimento all’art. 216, 2° comma n. 2) l.f., ritenendo che erroneamente la Corted’Appello abbia ravvisato il reato di bancarotta documentale pur in assenza diprova del dolo specifico e pur mancando solo alcune delle scritture contabili obbli-gatorie. La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui desume la falsi-ficazione della contabilità dal mero dato dell’identico contenuto dei bilanci relativiagli anni dal 2014 al 2017: tale conclusione non tiene infatti conto che la società,composta da un unico socio e priva in tale periodo di dipendenti, era inattiva e perquesta ragione, dunque, nei bilanci non era riportato il conto economico. In realtà,prosegue il ricorrente, nel caso di specie sono ravvisabili la mera incompletezzadella documentazione contabile e l’assenza della volontà di pregiudicare la rico-struzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che visono i presupposti per riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice.2.3 Con il terzo motivo si contesta l’omessa applicazione dell’attenuante exart. 219, 3° comma l.f. nonostante il modesto valore dell’attivo oggetto delle con-dotte distrattive. La Corte d’Appello ha infatti escluso la configurabilità dell’atte-nuante in base all’elevata entità del passivo fallimentare, trascurando che per giu-risprudenza costante di questa Corte la valutazione deve essere condotta facendoriferimento alle poste attive sottratte alla disponibilità dei creditori.2.4 Con il quarto motivo si deducono violazione della legge penale e carenzadi motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento delle attenuanti generi-che. La Corte d’Appello ha escluso il beneficio osservando che il giudice di primogrado aveva preso le mosse dal minimo edittale e valorizzato, attraverso l’esclu-sione della recidiva, gli elementi segnalati dalla difesa. Tale ragionamento è peròerrato, non essendo precluso, ed anzi consentito dalla giurisprudenza di legitti-mità, il ricorso ad uno stesso elemento di fatto sotto due diversi e concorrentiprofili senza che ciò implichi violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale.A questo si aggiunga che l’esclusione della recidiva derivava comunque dall’inesi-stenza di precedenti penali al momento della commissione dei fatti.2.5. Con il quinto e ultimo motivo si deducono carenza di motivazione ederronea applicazione della legge penale con riguardo all’applicazione dell’aggra-vante della pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, 2° comma numero 1) l.f.Nel caso di specie, infatti, trattandosi di un unico episodio distrattivo e di un unicoepisodio di bancarotta documentale, tra loro strettamente connessi, l’aggravantedoveva essere esclusa. Inoltre, la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità delragionamento del giudice di primo grado, che aveva applicato il regime della con-tinuazione, aveva però illogicamente ritenuto corretto l’aumento di pena concre-tamente praticato poiché altrimenti si sarebbe dovuto procedere ad un incrementodi un terzo.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Quanto al primo motivo, va premesso che la natura di reato di pericoloconcreto della bancarotta per distrazione esige la prova rigorosa dell’idoneitàdella condotta a incidere negativamente sulle ragioni dei creditori e, in tale ottica,assume rilevanza anche la qualità ed entità del distacco patrimoniale (Sez. 5, n.28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01). Nondimeno, si ritiene che dall’esiguitàdel valore dei beni oggetto di distrazione non possa dedursi sic et simpliciterl’insussistenza del reato sul piano obiettivo, dovendosi all’opposto calare tale ele-mento di fatto nel contesto della complessiva situazione patrimoniale dell’im-presa fallita. Stando così le cose, allora, non si può non rilevare che dalle duesentenze di merito emerge che i beni oggetto di imputazione (denaro di cassa,arredi, rimanenze di materie prime ed impianti per un valore totale di circa 4.500euro) costituivano di fatto l’intero patrimonio della fallita, la quale non aveva maiposseduto né immobili né mobili registrati (v. in particolare, sul punto, pagina 2sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi). A questo si aggiunga, come osser-vano sia il G.U.P. sia la Corte d’Appello nelle rispettive sentenze, che l’imputatoha esplicitamente ammesso di aver ceduto a terzi tutte le attrezzature allo scopodi far fronte ad una crisi di liquidità e che di tale vendita, nondimeno, non vi eraalcun riscontro contabile. Si ritiene allora che questi elementi di fatto, citati evalorizzati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (da intendersiovviamente come un unico ed organico corpus), legittimino sul piano logico-giu-ridico la conclusione, da un lato, che la distrazione di tutti i beni di cui era titolarel’impresa creasse di per sé un pericolo apprezzabile per le ragioni creditorie e,dall’altro, che di tale potenziale lesività l’imputato fosse consapevole.2. Circa il secondo motivo, si premette che la sentenza impugnata non ètoccata da alcuna censura nella parte in cui, al pari della pronuncia di primogrado, attesta l’omessa consegna al curatore dei libri contabili indicati in impu-tazione (registro dei verbali delle assemblee dei soci, registro dei beni ammor-tizzabili, libro degli inventari, elenco dei clienti e dei fornitori, mastri contabilirelativi ai clienti), l’assenza di qualunque annotazione nei registri IVA per gli annidal 2014 al 2017 e la descrizione del solo stato patrimoniale nei bilanci del pe-riodo 2015-2017. Il ricorso, inoltre, non si sofferma sull’affermazione del giudicedi primo grado circa l’impossibilità di stabilire, a causa dell’assenza dell’elencodei clienti e dei fornitori, l’origine dei 12.500 euro di crediti che risultavano ap-postati nella contabilità (pagina 2 sentenza cit.). Parimenti, il ricorso non prendeposizione sul riferimento delle due sentenze di merito al fatto che il curatoreabbia ammesso di aver potuto effettuare, sulla base delle scritture a sua dispo-sizione, una ricostruzione lacunosa della situazione patrimoniale della fallita. Ilricorrente, in sostanza, si è limitato ad eccepire che l’assenza del conto econo-mico nei bilanci relativi al periodo 2015-2017 dipende semplicemente dal fattoche la società era ormai inattiva. Appare a questo punto evidente che tale isolataaffermazione non è in grado di intaccare, da sola, la tenuta logica della motiva-zione della sentenza impugnata nella parte in cui, integrata con quella di primogrado, deduce dai numerosi, convergenti e puntuali elementi primi citati la ma-terialità del reato di bancarotta documentale (elementi che, si rammenta, consi-stono nell’assenza di molteplici libri contabili, nella mancanza, all’interno dellepoche scritture consegnate, di annotazioni riguardanti interi anni solari e nell’im-possibilità sia di individuare la fonte dei 12.500 euro di crediti sia, più in generale,di pervenire ad una adeguata ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari). Ne consegue che, sia per la solidità intrinseca degli argomenti prima evi-denziati sia per il sostanziale silenzio del ricorrente sul punto, il percorso argo-mentativo che ha portato a ravvisare l’elemento oggettivo del reato appare im-mune da vizi logico-giuridici.Considerazioni in parte sovrapponibili valgono con riguardo al dolo speci-fico. La sentenza impugnata, infatti, prende esplicitamente posizione sul puntoaffermando che tale elemento si desume da vari elementi specificamente indivi-duati nella (già evidenziata) vendita delle attrezzature allo scopo di reperire li-quidità, nella vaghezza delle giustificazioni addotte a sostegno della mancataproduzione di documentazione contabile e, infine, nella “natura pregiudizievoledella condotta”; ebbene, in questo caso si deve osservare che a fronte di taliargomenti, circostanziati e non manifestamente illogici, non vi è una presa diposizione del ricorrente, che sul punto si è limitato a citare solo parzialmente ilpasso della sentenza impugnata omettendo tutta la parte successiva in cui sienumerano le circostanze di fatto da cui è desumibile il dolo specifico (v. pagina4 del ricorso, in cui la citazione testuale della motivazione si arresta subito primadella frase in cui la Corte d’Appello afferma che “tale elemento soggettivo, inveropuò essere desunto da una pluralità di elementi indiziari” che, a loro volta, sonosuccessivamente descritti e coincidono con quelli poc’anzi richiamati).3. Quanto al terzo motivo, si osserva che la sua infondatezza si ricava propriodalla giurisprudenza citata dal ricorrente. E’ vero, infatti, che la configurabilitàdell’attenuante deve essere valutata alla luce dell’entità del patrimonio sottrattoalla massa attiva (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243 - 01); ma èaltrettanto vero, come si ribadisce, che nel caso di specie la distrazione ha ri-guardato di fatto tutti i beni della fallita (circostanza che si ricava de plano dalledue sentenze di merito: v. supra) privando dunque i creditori di qualunquechance di realizzazione dei propri diritti.4. Sul quarto motivo si osserva che la motivazione della sentenza impu-gnata non appare errata o illogica nella parte in cui rileva che gli unici elementiprospettati dall’imputato (esito positivo dell’affidamento in prova e abrogazionedi alcuni reati per i quali era intervenuta condanna definitiva) sono già stati va-lutati dal giudice di primo grado ai fini dell’esclusione della recidiva. E’ pur vero,come sostiene il ricorrente, che per giurisprudenza consolidata uno stesso ele-mento di fatto può essere valorizzato a più fini nell’ambito della commisurazionedella pena e dunque anche in sede di decisione sulle attenuanti generiche; maproprio perché si tratta di una facoltà del giudice il mancato esercizio di essa nonpuò essere censurato se non nei limiti in cui, in sede di determinazione dellapena, sia resa una motivazione manifestamente illogica, lacunosa o contraddit-toria. Ebbene, nel caso di specie questo non è accaduto visto che la Corte d’Ap-pello ha contestualmente sottolineato l’assenza di altri elementi positivamentevalutabili a favore dell’imputato, la determinazione della pena in misura corri-spondente al minimo edittale e l’applicazione di minimi aumenti per la continua-zione, così pervenendo ad una valutazione sufficientemente logica e argomentatasulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio. Anche sul punto, dun-que, il ricorso deve essere rigettato.5. Sul quinto e ultimo motivo si rileva che l’applicazione dell’aggravanteprevista dall’art. 219, 2° comma n. 1) l.f. è giustificata dal fatto che la bancarottaper distrazione e la bancarotta documentale costituiscono innegabilmente, sulpiano penalistico, due distinte e autonome fattispecie incriminatrici. Il fatto che sitratti, come evidenzia il ricorrente, di reati “connessi”, non esclude ma anzi con-ferma la loro distinzione sul piano giuridico, con la conseguenza che ci si trovadinanzi a più fatti di bancarotta il che integra, a sua volta, il presupposto stesso diapplicazione della norma. E’ vero, poi, che la Corte d’Appello, pur riconoscendol’erroneità dell’applicazione da parte del G.U.P. dell’art. 81 cpv. cod. pen. in luogodell’art. 219, 2° comma n. 1) l.f., ha comunque giudicato congruo l’aumento dipena praticato dalla sentenza di primo grado; ed è altrettanto vero che la sentenzaimpugnata erra nel momento in cui afferma che l’applicazione della norma specialeavrebbe determinato un aumento di pena “pari a 1/3”, visto che, al contrario, nelcaso di specie trova applicazione la norma generale dell’art. 64 cod. pen. con con-seguente possibilità di aumentare la pena fino a un terzo. Detto questo, e prescin-dendo dal fatto che dunque anche il ricorrente erra nel ritenere che l’art. 219, 2°comma n. 1) preveda un aggravamento di pena fino alla metà (p. 7 ricorso), siosserva che l’aumento è stato determinato dal G.U.P. in otto mesi su una penabase di tre anni e, dunque, in misura inferiore al massimo di un terzo ex art. 64cod. pen. Sulla congruità della quantificazione dell’aumento di pena, peraltro, ilricorrente non solleva contestazioni, limitandosi a sottolineare l’errore giuridico(evidentemente privo di effetto) in cui è incorsa la Corte d’Appello; e siccome deveessere radicalmente escluso, come si è detto, che si tratti di aumento di penaillegale, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo.6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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