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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22381/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1900 (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 582 - 585 cod. pen (capo C).

Secondo l'accusa il ricorrente avrebbe illecitamente ceduto hashish, dietro compenso di denaro, e detenuto, ai fini di successiva cessione a terzi, grammi 3,03 della medesima sostanza suddivisa complessivamente in sette dosi.

Avrebbe, inoltre, colpito con calci e pugni i carabiniere [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per interrompere l'attività di cessione di hashish in corso, che nell'occasione subiva lesioni.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna e disatteso tutte le doglianze difensive.

In relazione alla nullità dell'atto di perquisizione in ragione dell'omissione dell'avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., formulato in una lingua non comprensibile all'imputato, ha ritenuto che al momento della perquisizione non vi fosse necessità di nomina di un interprete, visto che l'attività criminosa si era svolta sotto gli occhi dei carabinieri, situazione che necessitava di un pronto intervento.

Si è disattesa, inoltre, la censura inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. rispetto al reato di cui al capo A, in considerazione della detenzione di più dosi destinate allo spaccio In relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha confermato la valutazione negativa del Giudice di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

Con riferimento all'eccepito omesso avviso all'imputato di farsi assistere dal difensore di fiducia durante la perquisizione - tenuto conto che l'avviso è stato formulato in una lingua non comprensibile all'imputato alloglotta -, la difesa censura la parte della decisione che giustificherebbe tale mancanza con la necessità di non interrompere la perquisizione; tale circostanza non poteva assumere valenza determinante in considerazione della compatibilità tra il fermo dell'indagato e la perquisizione, da un lato, e la garanzia in ordine alla facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore e nominare un interprete, dall'altro.

Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto esaustiva la tutela del ricorrente di impugnazione "del provvedimento conseguente", visto che in tal modo la normativa che assegna all'indagato la possibilità di farsi assistere da un difensore durante la perquisizione risulterebbe inutile.

Se interpretati in questo senso, gli artt. 247, 249, 352, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., tanto che su tali norme processuali si reitera la questione di legittimità costituzionale.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al delitto di vendita e illecita detenzione di sostanza stupefacente.

La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alle specifiche censure formulate, limitandosi a ritenere quale causa preclusiva dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. una congetturale reiterazione della condotta da parte dell'imputato non accertata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine a mancata applicazione delle circostanze attenuante generiche.

La Corte d'appello non avrebbe motivato sul perché gli elementi addotti dalla difesa non fossero meritevoli di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile.

2. Manifestamente infondato e generico risulta il primo motivo di ricorso attraverso cui la difesa del ricorrente censura la risposta della Corte territoriale in ordine al dedotto motivo di gravame con cui si doleva del mancato avviso, in lingua conosciuta al ricorrente, della facoltà di farsi assistere dal difensore.

Ineccepibile risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale che, oltre a fare pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui la natura indifferibile ed urgente dell'adempimento fa sì che non sia necessaria la traduzione immediata all'indagato alloglotta (in tal senso cfr., Sez. 6, n. 36746 del 23/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270611, nonché Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004, dep. 2005, Livadhi, Rv. 230497, che hanno precisato che la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro), ha comunque ritenuto dirimente l'assoluta mancanza di effetti di una eventuale illegittimità della perquisizione sulle risultanze che hanno condotto alla sentenza di condanna in ragione dell'eseguito sequestro del corpo del reato e della parallela attività di osservazione della polizia giudiziaria, che ha notato il ricorrente cedere ad un terzo della sostanza stupefacente in cambio di denaro.

Deve essere ricordato che questa Corte, attraverso il suo Supremo consesso (Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 — 01), ha ormai da tempo affermato che, quando si è presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile nel processo, qualora, però, il sequestro riguardi il corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, Lil costituendo un atto dovuto, risulta irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti.

I Giudici di merito hanno, inoltre, apprezzato la suddivisione in dosi dello stupefacente, il denaro rinvenuto e sequestrato indosso a [OSCURATO:PERSONA] e quello ritrovato e sequestrato nei pressi del luogo ove era avvenuta la colluttazione, motivo che è stato ritenuto determinante ai fini della declaratoria di responsabilità che non ha formato oggetto di censura e che, pertanto, rende il ricorso aspecifico.

In tal senso depone consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso in cui manchi ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Le ragioni dell'aspecificità del motivo di ricorso enunciate rend<rfillevante la Q, questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente, in maniera apodittica, reitera in questa sede.

3. Manifestamente infondato e generico risulta il secondo motivo attraverso cui il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha, dapprima, ripercorso e rievocato le ragioni che avevano portato i primi giudici ad escludere che la condotta fosse di speciale tenuità, facendo riferimento all'aggressione ed allq lesione provocata al militare intervenuto, poi, ha valorizzato il dato secondo cui lo svolgimento dei fatti nel perimetro di una nota "piazza di spaccio" impedisse di giudicare la condotta del ricorrente come occasionale; all'esito ha fatto proprie le conclusioni del Tribunale (testualmente: «oltre a quanto già osservato dal G.i.p., può soggiungersi che [...]»).

Per confutare la deduzione della difesa secondo cui il luogo di spaccio non sarebbe stato determinante e che la condotta sarebbe consistita in un'unica cessione, tanto che, qualora spacciatore abituale, sarebbe stata rinvenuta indosso una maggiore somma di denaro, la Corte di merito ha logicamente replicato mettendo in rilievo che proprio l'intervento degli investigatori aveva impedito che il ricorrente, in possesso di più dosi di sostanza stupefacente, potesse reiterare la cessione.

A fronte di detta completa e logica risposta che aveva richiamato e aderito alla motivazione sul punto resa dal Giudice di primo grado e risposto alle critiche avanzate dal ricorrente attraverso i motivi di gravame, la difesa tenta di accreditare, per mezzo di una parziale estrapolazione del contenuto della motivazione ed una personale interpretazione della stessa, la mai sostenuta tesi uli secondo cui la ragione del diniego sia da ricercare nell'ipotetica e non dimostrata reiterazione della condotta, argomento che non è stato posto alla base della mancata applicazione della causa di non punibilità invocata, ma esclusivamente rivolto ad escludere la significatività del dato introdotto dalla stessa difesa secondo cui il ricorrente era in possesso di una non significativa quantità di denaro sottoposta a sequestro e che fosse stato notato mentre cedeva la sostanza in una sola occasione, escludendo apoditticamente l'apprezzata significativa valenza dell'allocazione del Sissoko in una nota "piazza di spaccio", dato su cui era prevalentemente fondata la esclusa causa di non punibilità non adeguatamente confutata.

4. Non consentito risulta il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Deve, inoltre ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Logica, pertanto, risulta la motivazione sul punto della decisione impugnata che, oltre ad aver condiviso le ragioni del Tribunale che aveva fatto riferimento al contegno in sede di convalida ed alle diverse generalità declinate nel corso del tempo, ha messo in evidenza l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e richiamato proprio la condotta assunta in sede di interrogatorio, ove era stata negata l'evidenza dei fatti e, pertanto, esclusi elementi significativi che deponessero per una resipiscenza; tale motivazione, in quanto non illogica, non è censurabile in sede di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1900 (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 582 - 585 cod. pen (capo C). Secondo l'accusa il ricorrente avrebbe illecitamente ceduto hashish, dietro compenso di denaro, e detenuto, ai fini di successiva cessione a terzi, grammi 3,03 della medesima sostanza suddivisa complessivamente in sette dosi. Avrebbe, inoltre, colpito con calci e pugni i carabiniere [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per interrompere l'attività di cessione di hashish in corso, che nell'occasione subiva lesioni. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna e disatteso tutte le doglianze difensive. In relazione alla nullità dell'atto di perquisizione in ragione dell'omissione dell'avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., formulato in una lingua non comprensibile all'imputato, ha ritenuto che al momento della perquisizione non vi fosse necessità di nomina di un interprete, visto che l'attività criminosa si era svolta sotto gli occhi dei carabinieri, situazione che necessitava di un pronto intervento. Si è disattesa, inoltre, la censura inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. rispetto al reato di cui al capo A, in considerazione della detenzione di più dosi destinate allo spaccio In relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha confermato la valutazione negativa del Giudice di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Con riferimento all'eccepito omesso avviso all'imputato di farsi assistere dal difensore di fiducia durante la perquisizione - tenuto conto che l'avviso è stato formulato in una lingua non comprensibile all'imputato alloglotta -, la difesa censura la parte della decisione che giustificherebbe tale mancanza con la necessità di non interrompere la perquisizione; tale circostanza non poteva assumere valenza determinante in considerazione della compatibilità tra il fermo dell'indagato e la perquisizione, da un lato, e la garanzia in ordine alla facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore e nominare un interprete, dall'altro. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto esaustiva la tutela del ricorrente di impugnazione "del provvedimento conseguente", visto che in tal modo la normativa che assegna all'indagato la possibilità di farsi assistere da un difensore durante la perquisizione risulterebbe inutile. Se interpretati in questo senso, gli artt. 247, 249, 352, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., tanto che su tali norme processuali si reitera la questione di legittimità costituzionale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al delitto di vendita e illecita detenzione di sostanza stupefacente. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alle specifiche censure formulate, limitandosi a ritenere quale causa preclusiva dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. una congetturale reiterazione della condotta da parte dell'imputato non accertata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine a mancata applicazione delle circostanze attenuante generiche. La Corte d'appello non avrebbe motivato sul perché gli elementi addotti dalla difesa non fossero meritevoli di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile. 2. Manifestamente infondato e generico risulta il primo motivo di ricorso attraverso cui la difesa del ricorrente censura la risposta della Corte territoriale in ordine al dedotto motivo di gravame con cui si doleva del mancato avviso, in lingua conosciuta al ricorrente, della facoltà di farsi assistere dal difensore. Ineccepibile risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale che, oltre a fare pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui la natura indifferibile ed urgente dell'adempimento fa sì che non sia necessaria la traduzione immediata all'indagato alloglotta (in tal senso cfr., Sez. 6, n. 36746 del 23/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270611, nonché Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004, dep. 2005, Livadhi, Rv. 230497, che hanno precisato che la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro), ha comunque ritenuto dirimente l'assoluta mancanza di effetti di una eventuale illegittimità della perquisizione sulle risultanze che hanno condotto alla sentenza di condanna in ragione dell'eseguito sequestro del corpo del reato e della parallela attività di osservazione della polizia giudiziaria, che ha notato il ricorrente cedere ad un terzo della sostanza stupefacente in cambio di denaro. Deve essere ricordato che questa Corte, attraverso il suo Supremo consesso (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 — 01), ha ormai da tempo affermato che, quando si è presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile nel processo, qualora, però, il sequestro riguardi il corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, Lil costituendo un atto dovuto, risulta irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. I Giudici di merito hanno, inoltre, apprezzato la suddivisione in dosi dello stupefacente, il denaro rinvenuto e sequestrato indosso a [OSCURATO:PERSONA] e quello ritrovato e sequestrato nei pressi del luogo ove era avvenuta la colluttazione, motivo che è stato ritenuto determinante ai fini della declaratoria di responsabilità che non ha formato oggetto di censura e che, pertanto, rende il ricorso aspecifico. In tal senso depone consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso in cui manchi ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Le ragioni dell'aspecificità del motivo di ricorso enunciate rend<rfillevante la Q, questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente, in maniera apodittica, reitera in questa sede. 3. Manifestamente infondato e generico risulta il secondo motivo attraverso cui il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha, dapprima, ripercorso e rievocato le ragioni che avevano portato i primi giudici ad escludere che la condotta fosse di speciale tenuità, facendo riferimento all'aggressione ed allq lesione provocata al militare intervenuto, poi, ha valorizzato il dato secondo cui lo svolgimento dei fatti nel perimetro di una nota "piazza di spaccio" impedisse di giudicare la condotta del ricorrente come occasionale; all'esito ha fatto proprie le conclusioni del Tribunale (testualmente: «oltre a quanto già osservato dal G.i.p., può soggiungersi che [...]»). Per confutare la deduzione della difesa secondo cui il luogo di spaccio non sarebbe stato determinante e che la condotta sarebbe consistita in un'unica cessione, tanto che, qualora spacciatore abituale, sarebbe stata rinvenuta indosso una maggiore somma di denaro, la Corte di merito ha logicamente replicato mettendo in rilievo che proprio l'intervento degli investigatori aveva impedito che il ricorrente, in possesso di più dosi di sostanza stupefacente, potesse reiterare la cessione. A fronte di detta completa e logica risposta che aveva richiamato e aderito alla motivazione sul punto resa dal Giudice di primo grado e risposto alle critiche avanzate dal ricorrente attraverso i motivi di gravame, la difesa tenta di accreditare, per mezzo di una parziale estrapolazione del contenuto della motivazione ed una personale interpretazione della stessa, la mai sostenuta tesi uli secondo cui la ragione del diniego sia da ricercare nell'ipotetica e non dimostrata reiterazione della condotta, argomento che non è stato posto alla base della mancata applicazione della causa di non punibilità invocata, ma esclusivamente rivolto ad escludere la significatività del dato introdotto dalla stessa difesa secondo cui il ricorrente era in possesso di una non significativa quantità di denaro sottoposta a sequestro e che fosse stato notato mentre cedeva la sostanza in una sola occasione, escludendo apoditticamente l'apprezzata significativa valenza dell'allocazione del Sissoko in una nota "piazza di spaccio", dato su cui era prevalentemente fondata la esclusa causa di non punibilità non adeguatamente confutata. 4. Non consentito risulta il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Deve, inoltre ribadirsi il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Logica, pertanto, risulta la motivazione sul punto della decisione impugnata che, oltre ad aver condiviso le ragioni del Tribunale che aveva fatto riferimento al contegno in sede di convalida ed alle diverse generalità declinate nel corso del tempo, ha messo in evidenza l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e richiamato proprio la condotta assunta in sede di interrogatorio, ove era stata negata l'evidenza dei fatti e, pertanto, esclusi elementi significativi che deponessero per una resipiscenza; tale motivazione, in quanto non illogica, non è censurabile in sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem