CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 45158/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/05/1983 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 12 giugno 2019 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violazione di domicilio aggravata dalla violenza alle cose ed alla persona e di lesione personale aggravata perché commessa da più persone riunite e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi, ciascuno relativo ad una delle due imputazioni, con i quali lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, sostenendo che la versione dell'accaduto da lui fornita — secondo la quale egli era entrato dalla porta, lasciata aperta, dell'abitazione della persona offesa e, pur essendosi limitato a cercare di sedare la lite tra il suo amico [OSCURATO:PERSONA], che era penetrato nella medesima abitazione da un balcone dopo essersi arrampicato sulla facciata dell'edificio, e la persona offesa, era stato da questa picchiato brutalmente — era verosimile e non smentita da altri elementi, mentre quella della persona offesa non era riscontrata dalle dichiarazioni del vicino di casa [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuto quando la colluttazione era già iniziata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione fornita dalla Corte di appello consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente e logicamente evidenziato che l'imputato non è credibile e che la sua versione si pone in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle di un vicino di casa della vittima. In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2