Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1979

Cassazione n. 19818/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1979 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 15 aprile 2021 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed • euro duemila di multa, riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e reiterata, per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stato dedotto vizio motivazionale in considerazione della mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, non essendo sufficiente il richiamo motivazionale alla sola esistenza di precedenti, laddove le modalità di consumazione dei reati erano sempre quelle rudimentali dello spaccio da strada, e non potevano costituire espressione di maggiore pericolosità sociale.

Si trattava tra l'altro in specie dell'avvenuto sequestro di dieci dosi di cocaina per un totale di sette grammi lordi, per cui sussisteva una scarsa offensività del fatto e non si ravvisava alcuna marcata lesione o messa in pericolo del bene tutelato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Osserva anzitutto questa Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

3.2. Ciò posto, vero è che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (era stato così chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)(Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782; cfr. altresì ad es.

Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183).

3.2.1. La Corte territoriale ha in proposito puntualmente richiamato la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha appunto evocato i precedenti dell'odierno ricorrente osservando che - nonostante le sanzioni ricevute per fatti risalenti, ma poi replicate per più recenti episodi ancorché privi ancora del crisma dell'irrevocabilità - nulla si era modificato nello stile di vita dell'imputato, sì da giustificare una valutazione di maggiore pericolosità e non di mera ricaduta nel delitto.

3.2.2. La motivazione, certamente sussistente nei termini evocati, si presenta parimenti non illogica, fondata su elementi oggettivi e dati di fatto non revocabili in dubbio, sì che non sussiste affatto l'applicazione di mere clausole di stile.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta con la sentenza complessivamente intesa, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA] dente la io Cerro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1979 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 15 aprile 2021 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed • euro duemila di multa, riconosciute le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e reiterata, per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato dedotto vizio motivazionale in considerazione della mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, non essendo sufficiente il richiamo motivazionale alla sola esistenza di precedenti, laddove le modalità di consumazione dei reati erano sempre quelle rudimentali dello spaccio da strada, e non potevano costituire espressione di maggiore pericolosità sociale. Si trattava tra l'altro in specie dell'avvenuto sequestro di dieci dosi di cocaina per un totale di sette grammi lordi, per cui sussisteva una scarsa offensività del fatto e non si ravvisava alcuna marcata lesione o messa in pericolo del bene tutelato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Osserva anzitutto questa Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 3.2. Ciò posto, vero è che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (era stato così chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)(Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782; cfr. altresì ad es. Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). 3.2.1. La Corte territoriale ha in proposito puntualmente richiamato la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha appunto evocato i precedenti dell'odierno ricorrente osservando che - nonostante le sanzioni ricevute per fatti risalenti, ma poi replicate per più recenti episodi ancorché privi ancora del crisma dell'irrevocabilità - nulla si era modificato nello stile di vita dell'imputato, sì da giustificare una valutazione di maggiore pericolosità e non di mera ricaduta nel delitto. 3.2.2. La motivazione, certamente sussistente nei termini evocati, si presenta parimenti non illogica, fondata su elementi oggettivi e dati di fatto non revocabili in dubbio, sì che non sussiste affatto l'applicazione di mere clausole di stile. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta con la sentenza complessivamente intesa, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA] dente la io Cerro
Sentenza Cassazione n. 19818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris