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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43940/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •L. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza in data 13/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE il 2/2/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ciò ai fini di verificare la tempestività della querela e la credibilità delle parti civili anche sul punto; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 192, cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e alla non considerata insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (l'imputa non aveva compreso il significato dell'atto di pignoramento notificatole e ciò anche perché dall'estratto del pubblico registro immobiliare questo non risultava, il prezzo versato era congruo e il trasferimento della proprietà vi è stato, ragione questa per la quale il profitto non sarebbe ingiusto); - violazione di legge e vizio di motivazioni in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

2. In data 8 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

La doglianza è manifestamente infondata.

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla superfluità dell'approfondimento richiesto), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

2.2. nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa e quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi, alla inverosimiglianza della ricostruzione alternativa e alla decisiva circostanza che l'imputata ha comunque taciuto dell'esistenza del debito e del pignoramento (cfr. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche avanzate della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.3. Nel terzo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a questi aspetti alla gravità del fatto, alla rilevante entità del profitto e alla mancanza di qualsivoglia elemento valutabile in senso favorevole.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •L. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza in data 13/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE il 2/2/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esaminando il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ciò ai fini di verificare la tempestività della querela e la credibilità delle parti civili anche sul punto; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 192, cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e alla non considerata insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (l'imputa non aveva compreso il significato dell'atto di pignoramento notificatole e ciò anche perché dall'estratto del pubblico registro immobiliare questo non risultava, il prezzo versato era congruo e il trasferimento della proprietà vi è stato, ragione questa per la quale il profitto non sarebbe ingiusto); - violazione di legge e vizio di motivazioni in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. 2. In data 8 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla superfluità dell'approfondimento richiesto), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2.2. nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa e quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi, alla inverosimiglianza della ricostruzione alternativa e alla decisiva circostanza che l'imputata ha comunque taciuto dell'esistenza del debito e del pignoramento (cfr. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche avanzate della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.3. Nel terzo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a questi aspetti alla gravità del fatto, alla rilevante entità del profitto e alla mancanza di qualsivoglia elemento valutabile in senso favorevole. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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