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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20622/2026

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sa dalla Corte di appello di Cataniaparte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinviodella sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela;lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lombardo, che ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per remissione diquerela;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza del 24/09/2025 la Corte di appello di Catania, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 13/01/2025 con laquale il Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustiziaper il reato di cui all'art. 640, comma 1, cod. pen. nonché al risarcimento deldanno in favore della costituita parte civile.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, che dopo lapronuncia di secondo grado la persona offesa aveva rimesso la querela el'imputato aveva accettato la remissione sicché il reato di truffa si era estinto.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Il reato per cui si procede (truffa) è procedibile a querela, giusto il dispostodell'art. 640, ultimo comma, cod. pen., non essendo stata contestata (neppure infatto) alcuna delle aggravanti per effetto delle quali lo stesso è procedibile exofficio.

Con dichiarazione resa a verbale alla PG il 03/11/2025 la persona offesa eparte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela da luisporta il 09/11/2020 che ha dato origine al presente procedimento penale acarico dell'odierno ricorrente.

Quest'ultimo, con dichiarazione resa a verbale il09/11/2025, ha accettato tale remissione.

Posto dunque che tanto la remissionedella querela quanto l’accettazione della stessa sono regolarmente avvenute nelrispetto delle forme previste dagli artt. 339, 340 c.p.p., il reato per cui siprocede è da ritenersi estinto giusto il disposto degli artt. 152, 155 c.p.Va altresì rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza delricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reatoche prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dalgiudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01).

E' altresì pacificoche la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione,determina altresì la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto(Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti, Rv. 288997 - 01).Le spese del procedimento devono invece essere poste a carico delquerelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., non essendo intervenuto tra le parti undiverso accordo al riguardo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dalla Corte di appello di Cataniaparte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinviodella sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela;lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lombardo, che ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per remissione diquerela;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza del 24/09/2025 la Corte di appello di Catania, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 13/01/2025 con laquale il Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustiziaper il reato di cui all'art. 640, comma 1, cod. pen. nonché al risarcimento deldanno in favore della costituita parte civile.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, che dopo lapronuncia di secondo grado la persona offesa aveva rimesso la querela el'imputato aveva accettato la remissione sicché il reato di truffa si era estinto.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il reato per cui si procede (truffa) è procedibile a querela, giusto il dispostodell'art. 640, ultimo comma, cod. pen., non essendo stata contestata (neppure infatto) alcuna delle aggravanti per effetto delle quali lo stesso è procedibile exofficio. Con dichiarazione resa a verbale alla PG il 03/11/2025 la persona offesa eparte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela da luisporta il 09/11/2020 che ha dato origine al presente procedimento penale acarico dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, con dichiarazione resa a verbale il09/11/2025, ha accettato tale remissione. Posto dunque che tanto la remissionedella querela quanto l’accettazione della stessa sono regolarmente avvenute nelrispetto delle forme previste dagli artt. 339, 340 c.p.p., il reato per cui siprocede è da ritenersi estinto giusto il disposto degli artt. 152, 155 c.p.Va altresì rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza delricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reatoche prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dalgiudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01). E' altresì pacificoche la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione,determina altresì la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto(Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti, Rv. 288997 - 01).Le spese del procedimento devono invece essere poste a carico delquerelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., non essendo intervenuto tra le parti undiverso accordo al riguardo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris