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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20139/2026

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ni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MilanoUdita la relazione svolta dal Presidente;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si riportaalla requisitoria scritta e conclude per l'annullamento con rinvio al tribunale diMilano sezione riesame.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibileo rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore delegato EPPO, sede di Palermo, ricorre per l’annullamentodell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha annullatol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, applicativadella misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all’art. 416 e 416 bis. 1 cod.pen., art. 4 legge n. 146del 2006, per essersi associato con altri dando vita ad una associazione edelinquere avente carattere transazionale finalizzata al compimento di reati inmateria tributaria, rilevando che gli elementi indiziari non raggiungevano la gravitàindiziaria con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestionedi fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e più in generale al sodalizio criminoso nella qualità difinanziatore.2.

Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.Sotto un primo profilo contesta il ricorrente la ritenuta mancanza di gravitàindiziaria con il riconoscimento del sodalizio criminale nei confronti di altri indagatitra cui [OSCURATO:PERSONA].

La conclusione a cui sarebbe giunto il tribunale sarebbeintrinsecamente contraddittoria nonché espressione di una visione estremamenteformalistica dello stesso complessivo ruolo del tribunale del riesame e delladisamina che lo stesso deve effettuare del materiale indiziario sottoposto al suovaglio.Prosegue il ricorrente riportando nel corpo del ricorso gli elementi indiziariricavabili dalle conversazioni intercettate, indicate per sunto da cui emergerebbeche [OSCURATO:PERSONA] gestirebbe per conto della stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA] anche lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] la cui capacità finanziaria deriverebbe dal [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Nelprocedimento in oggetto sarebbero stati accertati affari da parte dei fratelliNuvoletta essendo emersa una vera e propria mafia imprenditoriale che avrebbeabbandonato i metodi tradizionali per impegnarsi in attività diversificate e piùredditizie rispetto alle tradizionali attività estorsive.

Le risultanze investigativefondate sugli esiti delle intercettazioni telefoniche nuovamente riportate per suntonel motivo di ricorso, consentirebbero di documentare, secondo il ricorrente, ildiretto interessamento, per il business gestito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di ben dueclan di camorra, tra cui il clan [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] utili generati dalle frodi a carosello, con l’aggravante del metodo mafioso.Il ricorso del P.M. prosegue ancora con l’esposizione degli elementi probatori cheriguardano la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 17, e del contenuto delleconversazioni intercettate che sostanzierebbero la sua partecipazione ai profittidelle frodi a carosello, e poi conclude, a pag. 22, che Alla luce delle conversazioniesaminate sarebbe chiaro che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero dato specifiche direttiveai sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maggiore sulla distribuzione dei profitti generati dallefrodi a carosello e con ciò confermando che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] trae profitti dallaperpetrazione delle frodi iva intracomunitarie.

Chiede l’annullamentodell’ordinanza.3.

Il Procuratore ricorrente ha depositato ampia documentazione costituitadagli atti processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti di ammissibilitàstabiliti per il ricorso per cassazione che si connota per impugnazione a criticavincolata del provvedimento impugnato, per i motivi enunciati nell'art. 606cod.proc.pen.Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen.essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio dellamotivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà.In particolare, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi dellamotivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliatain merito alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche cheriporta finanche nel corpo del ricorso.Non considera, il ricorrente, che, anche nella materia cautelare, la Corte diCassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e che è esclusal’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, anche ai soli finiindiziari.5.

Va, al contrario, evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logicae coerente motivazione in ordine alla assenza di gravità indiziaria richiesta perl’adozione e il mantenimento di una misura cautelare, in particolare conriferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di gestore (amministratore di fattosecondo l’incolpazione) della [OSCURATO:SOCIETA]Secondo l’ordinanza impugnata, né le intercettazioni, né le fontidichiarative, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riconducono aNuvoletta [OSCURATO:PERSONA] un ruolo operativo anche di fatto, attesa la formaleintestazione al prestanome Migliaccio, della gestione della società.

Né risultanoelementi per affermare che l'amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi più stretti collaboratori avvenisse secondo le direttive impartite da NuvolettaGiovanni.

Neppure risulta approfondito il tema delle modalità di costituzione dellasocietà, sicché non era neppure ipotizzabile un intervento in tale fase di NuvolettaGiovanni in termini di immissione delle necessarie risorse economiche.

E, anche avoler prescindere dal fatto che l'addebito individua in capo al ricorrente un ruolodi amministratore di fatto, rimane non ancorato, tale ruolo, ad alcun dato di fattonegli anni in cui la stessa rimaneva operativa e messa a disposizione della filieradelittuosa.Allo stesso modo con riferimento al reato associativo gli elementi indicaticome fondanti la sua partecipazione, non assumevano il grado di indiziarionecessario per il mantenimento della misura cautelare.

Scrivono i giudici dellacautela, a pagina 30, che, pur in presenza di spunti investigativi provenienti dalleintercettazioni, non si registrano tuttavia solidi dati fattuali per affermare cheGiovanni o [OSCURATO:PERSONA] avessero, prima della crisi coniugale, finanziato ilgruppo, impegnandovi risorse proprie del clan per alimentare il meccanismofraudolento e l'operatività il sodalizio criminoso finalizzato alle frodi carosello.

Inaltre parole, conclude, il giudice della cautela, che le conversazioni suggerivanouna qualche ingerenza dei [OSCURATO:PERSONA] negli affari di [OSCURATO:PERSONA], ma non erano decisivead inquadrare un ruolo adesivo al sodalizio medesimo, proprio perché viziati dalcontesto di familiarità fraterna che legava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA].6.

A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna criticaspecifica alla decisione impugnata, limitandosi a riversare a Questo giudice dellalegittimità il materiale probatorio e chiedendone una nuova valutazione in chiavealternativa a quella data dal giudice della cautela, rivalutazione che esula dalperimetro del vizio di motivazione sindacabile in questa sede.Il ricorso del Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MilanoUdita la relazione svolta dal Presidente;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si riportaalla requisitoria scritta e conclude per l'annullamento con rinvio al tribunale diMilano sezione riesame.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibileo rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore delegato EPPO, sede di Palermo, ricorre per l’annullamentodell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha annullatol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, applicativadella misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all’art. 416 e 416 bis. 1 cod.pen., art. 4 legge n. 146del 2006, per essersi associato con altri dando vita ad una associazione edelinquere avente carattere transazionale finalizzata al compimento di reati inmateria tributaria, rilevando che gli elementi indiziari non raggiungevano la gravitàindiziaria con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestionedi fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e più in generale al sodalizio criminoso nella qualità difinanziatore.2. Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.Sotto un primo profilo contesta il ricorrente la ritenuta mancanza di gravitàindiziaria con il riconoscimento del sodalizio criminale nei confronti di altri indagatitra cui [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione a cui sarebbe giunto il tribunale sarebbeintrinsecamente contraddittoria nonché espressione di una visione estremamenteformalistica dello stesso complessivo ruolo del tribunale del riesame e delladisamina che lo stesso deve effettuare del materiale indiziario sottoposto al suovaglio.Prosegue il ricorrente riportando nel corpo del ricorso gli elementi indiziariricavabili dalle conversazioni intercettate, indicate per sunto da cui emergerebbeche [OSCURATO:PERSONA] gestirebbe per conto della stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA] anche lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] la cui capacità finanziaria deriverebbe dal [OSCURATO:PERSONA] stesso. Nelprocedimento in oggetto sarebbero stati accertati affari da parte dei fratelliNuvoletta essendo emersa una vera e propria mafia imprenditoriale che avrebbeabbandonato i metodi tradizionali per impegnarsi in attività diversificate e piùredditizie rispetto alle tradizionali attività estorsive. Le risultanze investigativefondate sugli esiti delle intercettazioni telefoniche nuovamente riportate per suntonel motivo di ricorso, consentirebbero di documentare, secondo il ricorrente, ildiretto interessamento, per il business gestito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], di ben dueclan di camorra, tra cui il clan [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] utili generati dalle frodi a carosello, con l’aggravante del metodo mafioso.Il ricorso del P.M. prosegue ancora con l’esposizione degli elementi probatori cheriguardano la posizione di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 17, e del contenuto delleconversazioni intercettate che sostanzierebbero la sua partecipazione ai profittidelle frodi a carosello, e poi conclude, a pag. 22, che Alla luce delle conversazioniesaminate sarebbe chiaro che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avessero dato specifiche direttiveai sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maggiore sulla distribuzione dei profitti generati dallefrodi a carosello e con ciò confermando che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] trae profitti dallaperpetrazione delle frodi iva intracomunitarie. Chiede l’annullamentodell’ordinanza.3. Il Procuratore ricorrente ha depositato ampia documentazione costituitadagli atti processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti di ammissibilitàstabiliti per il ricorso per cassazione che si connota per impugnazione a criticavincolata del provvedimento impugnato, per i motivi enunciati nell'art. 606cod.proc.pen.Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen.essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio dellamotivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà.In particolare, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi dellamotivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliatain merito alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche cheriporta finanche nel corpo del ricorso.Non considera, il ricorrente, che, anche nella materia cautelare, la Corte diCassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, e che è esclusal’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, anche ai soli finiindiziari.5. Va, al contrario, evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logicae coerente motivazione in ordine alla assenza di gravità indiziaria richiesta perl’adozione e il mantenimento di una misura cautelare, in particolare conriferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di gestore (amministratore di fattosecondo l’incolpazione) della [OSCURATO:SOCIETA]Secondo l’ordinanza impugnata, né le intercettazioni, né le fontidichiarative, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riconducono aNuvoletta [OSCURATO:PERSONA] un ruolo operativo anche di fatto, attesa la formaleintestazione al prestanome Migliaccio, della gestione della società. Né risultanoelementi per affermare che l'amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi più stretti collaboratori avvenisse secondo le direttive impartite da NuvolettaGiovanni. Neppure risulta approfondito il tema delle modalità di costituzione dellasocietà, sicché non era neppure ipotizzabile un intervento in tale fase di NuvolettaGiovanni in termini di immissione delle necessarie risorse economiche. E, anche avoler prescindere dal fatto che l'addebito individua in capo al ricorrente un ruolodi amministratore di fatto, rimane non ancorato, tale ruolo, ad alcun dato di fattonegli anni in cui la stessa rimaneva operativa e messa a disposizione della filieradelittuosa.Allo stesso modo con riferimento al reato associativo gli elementi indicaticome fondanti la sua partecipazione, non assumevano il grado di indiziarionecessario per il mantenimento della misura cautelare. Scrivono i giudici dellacautela, a pagina 30, che, pur in presenza di spunti investigativi provenienti dalleintercettazioni, non si registrano tuttavia solidi dati fattuali per affermare cheGiovanni o [OSCURATO:PERSONA] avessero, prima della crisi coniugale, finanziato ilgruppo, impegnandovi risorse proprie del clan per alimentare il meccanismofraudolento e l'operatività il sodalizio criminoso finalizzato alle frodi carosello. Inaltre parole, conclude, il giudice della cautela, che le conversazioni suggerivanouna qualche ingerenza dei [OSCURATO:PERSONA] negli affari di [OSCURATO:PERSONA], ma non erano decisivead inquadrare un ruolo adesivo al sodalizio medesimo, proprio perché viziati dalcontesto di familiarità fraterna che legava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA].6. A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha svolto alcuna criticaspecifica alla decisione impugnata, limitandosi a riversare a Questo giudice dellalegittimità il materiale probatorio e chiedendone una nuova valutazione in chiavealternativa a quella data dal giudice della cautela, rivalutazione che esula dalperimetro del vizio di motivazione sindacabile in questa sede.Il ricorso del Pubblico Ministero va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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