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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28156/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18399/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERBANIA n. 725/2016 depositata il21/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento con cantina e di due garages facenti parte di un complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], impugnò davanti al Tribunale di Verbaniala delibera condominiale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il consuntivo della gestione degli anni 2014-2015, per violazione degli artt. 1123 e 1126 c.c.

L’attrice espose che il condominio era formato da otto palazzine multipiano e da un edificio di un solo piano, aventi parti comuni; in particolare, alcuni condomini erano proprietari di box e posti auto al piano interrato, nel quale erano ubicati parecchi posti auto e garages, collegati da un corridoio carrabile comune cui si accedeva da una rampa che collegava il piano terra al piano interrato; il piano interrato si trovava in parte sotto le varie palazzine, in parte sotto terrazzi/giardini di proprietà esclusiva e per la maggior parte era ricoperto da una soletta di cemento armato sopra il quale era ubicato un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini.

La ricorrente contestò l’erronea applicazione dell’art.1123 c.c. , in relazione alla ripartizione delle spese per la sistemazione del piano interrato, assumendo che i beni oggetto di intervento erano destinati a servire i condomini in misura diversa, in relazione ai lavori di messa a norma dei garage e delle antenne TV; conseguentemente la delibera impugnata avrebbe stabilito spese non necessarie per la conservazione ed il godimento di parti comuni e/o per la prestazione di servizi non destinati all’interesse comune ed avrebbe suddiviso le spese relative al rifacimento del lastrico e i lavori necessari per mantenere l’agibilità del sotterraneo tra tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà mentre avrebbe dovuto ripartire le spese secondo i criteri previsti dall’art 1126 c.c.

Con tale delibera il condominio avrebbe inoltre stabilito di attingere dal fondo comune il denaro necessario per pagare spese destinate all’utilità solo di alcuni dei condomini, in violazione dell’art 1123 c.c., con riferimento alle spese di sostituzione delle antenne televisive ed alla messa a norma dei posti auto sotterranei.

Si costituì il [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso.

In primo luogo, il condominio osservò che l ’attrice era proprietaria di un appartamento e due posti auto per 22,3 2 millesimi, che il condominio era dotato di un unico regolamento e di un’unica tabella millesimale, richiamato nei singoli atti di vendita, che derogava agli artt 1123, 1125 e 1126 c.c.

Poiché il sistema di suddivisione di qualsivoglia spesa per la conservazione delle parti comuni poteva essere modificato per convenzione, l’accettazione da parte dei condomini della tabella millesimale predisposta dal venditore- costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi rendeva legittimo il sistema di riparto adottato nella delibera impugnata.

Il Tribunale rigettò la domanda di annullamento della delibera assembleare e condannòl’attrice alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale fondava il suo convincimento sulla circostanza che le tabelle millesimali erano state predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dai singoli acquirenti con i singoli atti pubblici d’acquisto; nel caso di specie, l’art.3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva.

Inoltre, il Tribunale accertava che il pianointerrato era ricoperto da una soletta di cemento armato sopra la quale si trova un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini ed i lavori avevano riguardato la posa della guaina e della soletta posta al di sotto del guardino pensile.

L’esame dei singoli lavori deliberati riguardava quindi spazi comuni del condominio o comunque a spazi inerenti agli immobili di proprietà dell’attrice.

L’appello proposto dalla Buonacossi è statodichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Torino con ordinanza ex art.348 bis c.p.c. del 30.5.2017. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ex 348 ter c.p.c., impugnando la sentenza n. 725/2016 pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verbania sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1 Va , in primo luogo , esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto nella procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione il mandato sarebbe stato rilasciato per impugnare la sentenza d’appello e non la sentenza di primo grado.

L’errata indicazione del provvedimento impugnato sarebbe incompatibile con la specialità della procura richiesta per il giudizio di cassazione.

L’eccezione è infondata.

Osserva il collegio che dal contesto del ricorso(in cui è incorporata la procura speciale) risulta con estrema chiarezza c he viene impugnata la sentenza di primo grado e non l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello: i nfatti, dopo aver riportato lo svolgimento del processo, la ricorrente dichiara espressamente di voler impugnare la sentenza del Tribunale di Verbania (pag.11 del ricorso; cfr. anche pag. 1 penultimo rigo e pagg. 21 e 22).

Di conseguenza, l’erroneo riferimento alla sentenza di appello contenuto nella procura va ricondotto soltanto ad un mero errore materialeprivo di rilievo (Cass. 9938/200 8).

Questa Corte ha, invero, abbandonato l’orientamento formalistico in tema di procura alle liti, ritenendo sufficiente che il suo contenuto soddisfi il requisito della certezza, provenienza e tempestività ed ha relega to le altre ipotesi nell’ambito de ll’errore materiale (Cass. Sez.

Unite N.10848/2017).

Sono infondate anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso perl’asserita mancanza dei requisiti di contenuto e di forma in quanto non sarebbe stata trascritta integralmente l’ordinanza ex art.348 bis c.p.c. ed i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.

Rileva il collegio che il ricorso per cassazione riporta puntualmente il contenuto della sentenza di primo grado ed il motivo d’appello, consentendo di accertare se sulle statuizioni di primo grado si sia formato o meno il giudicato interno. 2 Passando all’esame del merito, con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 1123 c.c., 1125 c.c. e 1126 c.c. per aver il Tribunale di Verbania ritenuto che la tabella millesimale predisposta dal costruttore e contenuta in un regolamento condominiale contrattuale costituisca modifica e quindi deroga convenzionale alle norme contenute negli artt. 1123 c.c., 1125 c.c. e 1126 c.c.

Secondo la ricorrente, il regolamento condominiale, recepito negli atti d’acquisto dei singoli condomini, riguarderebbe solo la determinazione del valore delle singole unità immobiliare, senza prevedere alcuna deroga alle norme codicistiche sui criteri di ripartizione delle spese con la conseguenza che le spese relative a beni suscettibili di utilizzazione separata avrebbero dovuto essere poste a carico del condomino o del gruppo di condomini che ne avevano trattoesclusiva utilità.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha adottato due distinte rationes decidendi che autonomamente sostengono la decisione.

Con la prima ratio decidendi, ha ritenuto che le tabelle millesimali predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dai singoli acquirenti con i singoli atti pubblici d’acquisto derogano alle norme civilistiche in tema di riparto delle spese (pag.8 della sentenza); nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’art.3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva.

Con la seconda ratio, il Tribunale (v. pag. 9) ha accertato – con apprezzamento in fatto qui non sindacabile - che il piano interrato era per a maggior parte ricoperto da una soletta di cemento armato sopra la quale si trovava un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini, come confermato dalla documentazione in atti; ha quindi accertato che i lavori avevano riguardato la posa della guaina e della soletta posta al di sotto del guardino pensile che costituiva spazio comuni dell’edificio condominiale.

A medesime conclusioni è pervenuto con riferimento ai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico al piano sotterraneo ritenuto di proprietà comune e alla dotazione dei mezzi antincendio.

Quanto alla installazione delle antenne tv, ha accertato che tale intervento riguardava anche la palazzina ove sono ubicate le unità immobiliari dell’attrice.

Per il principio della pluralità di rationes decidendi, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009; Cass 3633. del 2017).

Infatti, se l'indicata seconda ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dalla ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata ( 11493 /2018; 2108/2012; 12372/2006).

Ne consegue che, una volta respinta la censura contro la seconda ratio perché avente ad oggetto l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito sul fatto che gli interventi hanno interessa to tutti i condomini, si rivela inammissibile per difetto di interesse la censura sull’altra ratio, attinente alla ritenuta deroga convenzionale alle norme del codice civile.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguonola soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18399/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERBANIA n. 725/2016 depositata il21/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento con cantina e di due garages facenti parte di un complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], impugnò davanti al Tribunale di Verbaniala delibera condominiale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il consuntivo della gestione degli anni 2014-2015, per violazione degli artt. 1123 e 1126 c.c. L’attrice espose che il condominio era formato da otto palazzine multipiano e da un edificio di un solo piano, aventi parti comuni; in particolare, alcuni condomini erano proprietari di box e posti auto al piano interrato, nel quale erano ubicati parecchi posti auto e garages, collegati da un corridoio carrabile comune cui si accedeva da una rampa che collegava il piano terra al piano interrato; il piano interrato si trovava in parte sotto le varie palazzine, in parte sotto terrazzi/giardini di proprietà esclusiva e per la maggior parte era ricoperto da una soletta di cemento armato sopra il quale era ubicato un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini. La ricorrente contestò l’erronea applicazione dell’art.1123 c.c. , in relazione alla ripartizione delle spese per la sistemazione del piano interrato, assumendo che i beni oggetto di intervento erano destinati a servire i condomini in misura diversa, in relazione ai lavori di messa a norma dei garage e delle antenne TV; conseguentemente la delibera impugnata avrebbe stabilito spese non necessarie per la conservazione ed il godimento di parti comuni e/o per la prestazione di servizi non destinati all’interesse comune ed avrebbe suddiviso le spese relative al rifacimento del lastrico e i lavori necessari per mantenere l’agibilità del sotterraneo tra tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà mentre avrebbe dovuto ripartire le spese secondo i criteri previsti dall’art 1126 c.c. Con tale delibera il condominio avrebbe inoltre stabilito di attingere dal fondo comune il denaro necessario per pagare spese destinate all’utilità solo di alcuni dei condomini, in violazione dell’art 1123 c.c., con riferimento alle spese di sostituzione delle antenne televisive ed alla messa a norma dei posti auto sotterranei. Si costituì il [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso. In primo luogo, il condominio osservò che l ’attrice era proprietaria di un appartamento e due posti auto per 22,3 2 millesimi, che il condominio era dotato di un unico regolamento e di un’unica tabella millesimale, richiamato nei singoli atti di vendita, che derogava agli artt 1123, 1125 e 1126 c.c. Poiché il sistema di suddivisione di qualsivoglia spesa per la conservazione delle parti comuni poteva essere modificato per convenzione, l’accettazione da parte dei condomini della tabella millesimale predisposta dal venditore- costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi rendeva legittimo il sistema di riparto adottato nella delibera impugnata. Il Tribunale rigettò la domanda di annullamento della delibera assembleare e condannòl’attrice alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale fondava il suo convincimento sulla circostanza che le tabelle millesimali erano state predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dai singoli acquirenti con i singoli atti pubblici d’acquisto; nel caso di specie, l’art.3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva. Inoltre, il Tribunale accertava che il pianointerrato era ricoperto da una soletta di cemento armato sopra la quale si trova un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini ed i lavori avevano riguardato la posa della guaina e della soletta posta al di sotto del guardino pensile. L’esame dei singoli lavori deliberati riguardava quindi spazi comuni del condominio o comunque a spazi inerenti agli immobili di proprietà dell’attrice. L’appello proposto dalla Buonacossi è statodichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Torino con ordinanza ex art.348 bis c.p.c. del 30.5.2017. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ex 348 ter c.p.c., impugnando la sentenza n. 725/2016 pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verbania sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1 Va , in primo luogo , esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in quanto nella procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione il mandato sarebbe stato rilasciato per impugnare la sentenza d’appello e non la sentenza di primo grado. L’errata indicazione del provvedimento impugnato sarebbe incompatibile con la specialità della procura richiesta per il giudizio di cassazione. L’eccezione è infondata. Osserva il collegio che dal contesto del ricorso(in cui è incorporata la procura speciale) risulta con estrema chiarezza c he viene impugnata la sentenza di primo grado e non l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello: i nfatti, dopo aver riportato lo svolgimento del processo, la ricorrente dichiara espressamente di voler impugnare la sentenza del Tribunale di Verbania (pag.11 del ricorso; cfr. anche pag. 1 penultimo rigo e pagg. 21 e 22). Di conseguenza, l’erroneo riferimento alla sentenza di appello contenuto nella procura va ricondotto soltanto ad un mero errore materialeprivo di rilievo (Cass. 9938/200 8). Questa Corte ha, invero, abbandonato l’orientamento formalistico in tema di procura alle liti, ritenendo sufficiente che il suo contenuto soddisfi il requisito della certezza, provenienza e tempestività ed ha relega to le altre ipotesi nell’ambito de ll’errore materiale (Cass. Sez. Unite N.10848/2017). Sono infondate anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso perl’asserita mancanza dei requisiti di contenuto e di forma in quanto non sarebbe stata trascritta integralmente l’ordinanza ex art.348 bis c.p.c. ed i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. Rileva il collegio che il ricorso per cassazione riporta puntualmente il contenuto della sentenza di primo grado ed il motivo d’appello, consentendo di accertare se sulle statuizioni di primo grado si sia formato o meno il giudicato interno. 2 Passando all’esame del merito, con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 1123 c.c., 1125 c.c. e 1126 c.c. per aver il Tribunale di Verbania ritenuto che la tabella millesimale predisposta dal costruttore e contenuta in un regolamento condominiale contrattuale costituisca modifica e quindi deroga convenzionale alle norme contenute negli artt. 1123 c.c., 1125 c.c. e 1126 c.c. Secondo la ricorrente, il regolamento condominiale, recepito negli atti d’acquisto dei singoli condomini, riguarderebbe solo la determinazione del valore delle singole unità immobiliare, senza prevedere alcuna deroga alle norme codicistiche sui criteri di ripartizione delle spese con la conseguenza che le spese relative a beni suscettibili di utilizzazione separata avrebbero dovuto essere poste a carico del condomino o del gruppo di condomini che ne avevano trattoesclusiva utilità. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha adottato due distinte rationes decidendi che autonomamente sostengono la decisione. Con la prima ratio decidendi, ha ritenuto che le tabelle millesimali predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dai singoli acquirenti con i singoli atti pubblici d’acquisto derogano alle norme civilistiche in tema di riparto delle spese (pag.8 della sentenza); nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’art.3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva. Con la seconda ratio, il Tribunale (v. pag. 9) ha accertato – con apprezzamento in fatto qui non sindacabile - che il piano interrato era per a maggior parte ricoperto da una soletta di cemento armato sopra la quale si trovava un giardino pensile di proprietà di tutti i condomini, come confermato dalla documentazione in atti; ha quindi accertato che i lavori avevano riguardato la posa della guaina e della soletta posta al di sotto del guardino pensile che costituiva spazio comuni dell’edificio condominiale. A medesime conclusioni è pervenuto con riferimento ai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico al piano sotterraneo ritenuto di proprietà comune e alla dotazione dei mezzi antincendio. Quanto alla installazione delle antenne tv, ha accertato che tale intervento riguardava anche la palazzina ove sono ubicate le unità immobiliari dell’attrice. Per il principio della pluralità di rationes decidendi, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009; Cass 3633. del 2017). Infatti, se l'indicata seconda ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dalla ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata ( 11493 /2018; 2108/2012; 12372/2006). Ne consegue che, una volta respinta la censura contro la seconda ratio perché avente ad oggetto l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito sul fatto che gli interventi hanno interessa to tutti i condomini, si rivela inammissibile per difetto di interesse la censura sull’altra ratio, attinente alla ritenuta deroga convenzionale alle norme del codice civile. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguonola soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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