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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28730/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 01/10/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648-bis cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, insufficiente e manifestamente illogica in relazione alla responsabilità dell'imputato quanto al capo a) della rubrica; i presupposti sulla base dei quali è stata assunta la decisione sono erronei e illogicamente apprezzati; tutto l'iter argomentativo è illogico e contraddittorio; emergono pesi e misure diversi dei vari apporti probatori, non comprensibili, chiaro indice del fatto che i giudici di appello hanno fatto ricorso ad una valutazione intuitiva dei protagonisti della vicenda, ne è conseguita la mancata derubricazione del reato in questione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria e insufficiente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e assente, oltre che manifestamente illogica in relazione ai criteri per la determinazione della pena inflitta nel massimo edittale senza tenere conto delle condizioni soggettive del Ficano e delle effettive circostanze dell'azione.

Sono poi stati presentati motivi aggiunti con i quali sono state reiterate e sostenute ulteriormente le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che tende ad introdurre in questa sede una non consentita rilettura dell'esito dibattimentale, valutato in modo conforme dal giudice di primo e di secondo grado.

3. .

Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado.

I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01).

4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle acquisizioni effettuate nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta all'odierno ricorrente così come contestata.

Sono stati evidenziati e considerati una serie di elementi di fatto assolutamente chiari ed univoci (smontaggio di autovettura presso l'attività di autodemolizione gestita dal Ficano, ostacolo all'attività di accertamento da parte della Polizia giudiziaria; mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza del bene; totale inattendibilità delle dichiarazioni rese con le quali si accusava del furto della vettura ), in mancanza di adeguate giustificazioni quanto al possesso di un bene provento di furto.

Effettivamente la Corte di appello descrive in modo analitico, puntuale e con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, la pluralità di elementi, che, a prescindere dalla mancanza di giustificazione da parte del Ficano, evidenziavano in modo inequivocabile la responsabilità dello stesso per il reato di riciclaggio in concorso.

Nel ritenere, in modo conforme al giudice di primo grado la piena riferibilità della condotta contestata al Ficano la Corte di appello ha, dunque, fatto buongoverno del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto)(Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01;Sez. 2, n. 35349 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963- 01).

In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi - come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, mancanza di documentazione giustificativa del possesso, smontaggio di parti rilevanti del mezzo per alterarne le caratteristiche e non rendere possibile una sua concreta identificazione - che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità del Ficano, è stata correttamente ritenuta la ricorrenza del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza in alcun modo poter essere giustificato un diverso inquadramento giuridico del fatto.

7. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; questione sulla quale la Corte di appello rende una motivazione chiara, esplicita e persuasiva, in mancanza di qualsiasi aporia, con la quale il ricorrente non si confronta affatto (gravità del fatto, attività organizzata e preordinata a tal fine, personalità dell'imputato gravato da precedenti anche specifici).

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace,Rv. 270986-01).

8. Non può essere esaminata la doglianza proposta con il terzo motivo in tema di trattamento sanzionatorio, perché non proposta con l'atto di appello.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

9. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 01/10/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648-bis cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, insufficiente e manifestamente illogica in relazione alla responsabilità dell'imputato quanto al capo a) della rubrica; i presupposti sulla base dei quali è stata assunta la decisione sono erronei e illogicamente apprezzati; tutto l'iter argomentativo è illogico e contraddittorio; emergono pesi e misure diversi dei vari apporti probatori, non comprensibili, chiaro indice del fatto che i giudici di appello hanno fatto ricorso ad una valutazione intuitiva dei protagonisti della vicenda, ne è conseguita la mancata derubricazione del reato in questione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria e insufficiente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e assente, oltre che manifestamente illogica in relazione ai criteri per la determinazione della pena inflitta nel massimo edittale senza tenere conto delle condizioni soggettive del Ficano e delle effettive circostanze dell'azione. Sono poi stati presentati motivi aggiunti con i quali sono state reiterate e sostenute ulteriormente le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che tende ad introdurre in questa sede una non consentita rilettura dell'esito dibattimentale, valutato in modo conforme dal giudice di primo e di secondo grado. 3. . Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle acquisizioni effettuate nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta all'odierno ricorrente così come contestata. Sono stati evidenziati e considerati una serie di elementi di fatto assolutamente chiari ed univoci (smontaggio di autovettura presso l'attività di autodemolizione gestita dal Ficano, ostacolo all'attività di accertamento da parte della Polizia giudiziaria; mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza del bene; totale inattendibilità delle dichiarazioni rese con le quali si accusava del furto della vettura ), in mancanza di adeguate giustificazioni quanto al possesso di un bene provento di furto. Effettivamente la Corte di appello descrive in modo analitico, puntuale e con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, la pluralità di elementi, che, a prescindere dalla mancanza di giustificazione da parte del Ficano, evidenziavano in modo inequivocabile la responsabilità dello stesso per il reato di riciclaggio in concorso. Nel ritenere, in modo conforme al giudice di primo grado la piena riferibilità della condotta contestata al Ficano la Corte di appello ha, dunque, fatto buongoverno del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto)(Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01;Sez. 2, n. 35349 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963- 01). In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi - come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, mancanza di documentazione giustificativa del possesso, smontaggio di parti rilevanti del mezzo per alterarne le caratteristiche e non rendere possibile una sua concreta identificazione - che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità del Ficano, è stata correttamente ritenuta la ricorrenza del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., senza in alcun modo poter essere giustificato un diverso inquadramento giuridico del fatto. 7. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; questione sulla quale la Corte di appello rende una motivazione chiara, esplicita e persuasiva, in mancanza di qualsiasi aporia, con la quale il ricorrente non si confronta affatto (gravità del fatto, attività organizzata e preordinata a tal fine, personalità dell'imputato gravato da precedenti anche specifici). Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace,Rv. 270986-01). 8. Non può essere esaminata la doglianza proposta con il terzo motivo in tema di trattamento sanzionatorio, perché non proposta con l'atto di appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 9. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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