CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 18506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila il 4 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Teramo il 12 maggio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso in ricettazione di capi di abbigliamento provento di furto all'interno di un centro commerciale, fatto commesso il 20 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, invece, riqualificato il reato in furto aggravato dall'impiego del mezzo fraudolento, dall'avere agito in almeno tre persone e su cose esposte alla pubblica fede, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti a tali aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo, in particolare, lamenta inosservanza di legge processuale (artt. 178-179 cod. proc. pen.) in ordine alla omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello, per essere stata la stessa effettuata - si sottolinea - presso il Difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza preventivo tentativo presso la residenza dell'imputato e, comunque, in violazione dell'art. 161, comma 4-bis, cod. proc. pen., ossia presso un Difensore che non aveva dato l'assenso alla domiciliazione presso il proprio studio, dove, peraltro, l'imputato non aveva eletto domicilio, rifiutando di firmare il verbale. Conseguentemente, si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.192 e 533 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione sull'an della responsabilità per il reato di furto aggravato, così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione, poiché dalla testimonianza dell'ispettore di [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbero elementi tali da affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe prova della volontà dell'imputato di collaborare con altri nella realizzazione del reato. L'imputato non avrebbe mai avuto la disponibilità dei vestiti oggetto di furto. Non sarebbe configurabile nel caso di specie l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, poiché i vestiti erano sempre sotto la vigilanza dei proprietario. Non sussisterebbe nemmeno l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura ulteriore violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen. e 6 CEDU) per violazione del diritto di difesa in relazione alla diversità, che si stima imprevedibile, tra il fatto accertato e quello originariamente contestato. In ragione di una separazione disposta unilateralmente dalla Procura della Repubblica, inoltre, il ricorrente non potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria datata 21 febbraio 2023 con cui si sottolinea come, per giurisprudenza costante, l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono valide solo nell'ambito del processo in cui sono effettuate, mentre nel caso di specie l'elezione di domicilio era stata effettuata dal ricorrente in relazione al distinto procedimento pendente presso il Tribunale di Teramo e, in ogni caso, che la effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all'accusa contenuta in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, ma non può desumersi dalla elezione o dichiarazione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari. Si rammenta inoltre come le Sezioni unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 20220, Ismail, Rv. 279420) abbiano precisato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi idoneo presupposto la sola elezione di domicilio presso il Difensore, dovendo inoltre il Giudice verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario ed il cliente, tale da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del provvedimento ovvero si sia volontariamente sottratto alla stessa. Inoltre, richiamata giurisprudenza di legittimità al riguardo, si sottolinea la insussistenza nel caso di specie dell'aggravate della violenza sulle cose, peraltro nemmeno contestata. Non sussisterebbe nemmeno l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, essendo stata mantenuta costantemente la sorveglianza sul bene da parte del titolare del diritto. Infine, si ribadisce non essere stato possibile esercitare il diritto di difesa in ragione della riqualificazione del reato da ricettazione in furto. [OSCURATO:PERSONA] 1-Premesso che il reato non è prescritto (l'evento estintivo maturerà, in ipotesi, il 20 agosto 2026), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (con cui si lamenta la nullità della notificazione della citazione per il giudizio di appello dell'imputato), esso è strutturato in maniera meramente assertiva; né la memoria successiva offre ulteriori, più specifici, elementi. Al riguardo, il P.G. segnala (alla p. 1 della requisitoria) che con verbale di elezione di domicilio del 20 febbraio 2014, ore 21.30, l'imputato ha nominato l'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale Difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso il relativo studio, sottolineando che la circostanza che non abbia poi inteso firmare non ne inficia la validità. L'accesso diretto agli atti da parte del Collegio, possibile, atteso il tipo di vizio denunziato, conferma le circostanze della elezione di domicilio e del rifiuto di firmare da parte dell'indagato; in ogni caso, secondo diffuso orientamento interpretativo, «La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio» (tra le varie, Sez. 1, n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931), circostanze queste ultime non verificatesi nel caso di specie. 1.2. Con il secondo motivo (tramite il quale si contesta la pretesa violazione delle regole in materia di valutazione delle prove), si propone, in buona sostanza, una - inammissibile - lettura alternativa delle emergenze istruttorie. Al riguardo, occorre comunque evidenziare come, secondo la costante interpretazione della Corte di legittimità, «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (ex plurimis, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02). 1.3. In relazione al terzo motivo (con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa per riqualificazione del fatto), corretto e puntuale è il richiamo del Procuratore Generale (p. 2 della requisitoria) al principio di diritto sottolineato da Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403, secondo cui «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte)» (nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278093). 1.4. E' appena il caso di accennare, infine, che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551), diritto di querela che, comunque, nel caso di specie è stato concretamente esercitato dalla persona offesa. 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento