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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00126/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/9/2020 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'omessa revoca della condanna alle spese sostenute dalle parti civili estromesse di cui chiede la revoca e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha provveduto all'estromissione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlie della Salvo, revocando conseguentemente le statuizioni civili adottate il loro favore.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'omessa modifica delle spese liquidate in primo grado anche in favore delle parti civili estromesse, nonché in merito alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, delle figlie della medesima e dei loro mariti, erroneamente qualificati come testimoni "terzi".

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'effettiva carica intimidatoria delle minacce proferite dal Terrasi, il cui atteggiamento sarebbe stato apoditticamente definito bellicoso e prevaricatore esclusivamente sulla base delle interessate testimonianze dei soggetti sopra elencati.

Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.

In proposito il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto dell'occasionalità del fatto, desumibile anche dall'incensuratezza dell'imputato.

3. Hanno depositato memorie il difensore dell'imputato, che ha ribadito i motivi di ricorso in replica alle conclusioni del PG ed allegato documentazione, e il difensore della parte civile, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Le censure proposte con il primo motivo in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento risultano intrinsecamente generiche e prive della necessaria correlazione all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che ha compiutamente dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e delle sue figlie anche, ma non solo, in ragione dei riscontri estrinseci che il loro racconto, peraltro pienamente convergente, ha trovato.

In proposito va altresì osservato come dalla sentenza risulti che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano soltanto i fidanzati delle figlie della Salvo e non già i mariti, come apoditticamente eccepito dal ricorrente (né in senso contrario valgono le precisazioni contenute in proposito nella memoria del difensore che si rivelano parimenti generiche ed assertive), e comunque come certamente proveniente da una fonte estranea al contesto in cui è maturato il reato è quella dell'operante intervenuto, il cui contenuto è stato logicamente valutato al fine di escludere gli intenti calunniosi degli altri testimoni.

Allo stesso modo generiche sono le censure proposte con il secondo motivo, atteso che l'idoneità intimidatoria della condotta dell'imputato - sulla cui indole "bonaria" i rilievi svolti nel ricorso si riducono a mere asserzioni, rimanendo irrilevante che lo stesso non fosse noto alle forze dell'ordine per eventuali comportamenti violenti pregressi - è stata desunta dalla Corte proprio attraverso una valutazione complessiva della stessa e non limitandosi al contenuto oggettivo delle frasi proferite.

Ed in tal senso in maniera logica - e quindi insindacabile in questa sede - il giudice dell'appello ha considerato il fatto che l'imputato ha accompagnato le proprie minacce sferrando violenti pugni sulla persiana, chiusa a chiave, della porta dell'abitazione della Salvo cercando di introdursi nella medesima, circostanza che nemmeno ha costituito oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

3. Ancora generiche sono le doglianze svolte con il terzo motivo, che invero si riducono all'obiezione relativa all'occasionalità del fatto imputato.

Se tale circostanza - nemmeno messa in dubbio dalla Corte, che si è limitata invece, al fine di meglio contestualizzare l'episodio, a rilevare come dal testimoniale di riferimento emergano però le tutt'altro che occasionali manifestazioni del malanimo del Terrasi nei confronti dei vicini - certamente esclude una delle condizioni ostative al riconoscimento dell'esimente invocata dall'imputato, ciò non significa che l'accertata non abitualità della condotta costituisca - come dimostra di credere il ricorrente - automatico presupposto per l'operatività dell'art. 131-bis c.p.

Il giudice dell'appello ha al contrario evidenziato, con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali esposte, le ragioni per cui il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità.

Motivazione con la quale per l'ennesima volta il ricorso dimostra di non essersi voluto confrontare.

Ed analogamente, quanto all'obiezione - invero solo abbozzata dal ricorrente - relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la stessa risulta eccentrica rispetto al contenuto della decisione assunta dalla Corte sul punto, poiché la stessa ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo d'appello relativo al trattamento sanzionatorio ed è tale statuizione che doveva costituire oggetto di critica in questa sede.

4. Coglie nel segno, invece, la residua doglianz,i3 proposta con il primo motivo di ricorso.

A seguito dell'estromissione di due delle parti civili statuita nel giudizio d'appello, la Corte aveva il dovere di rimodulare le spese cumulativamente liquidate in primo grado in riferimento a tutte le parti civili assistite da un comune difensore, in quanto non dovute, rideterminando il loro ammontare con esclusivo riferimento a quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA].

Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'imputato condannato alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalla menzionata [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione non è interessata dall'accoglimento del motivo relativo alle altre parti civili - che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute in primo grado dalle parti civili estromesse, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/9/2020 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'omessa revoca della condanna alle spese sostenute dalle parti civili estromesse di cui chiede la revoca e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha provveduto all'estromissione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlie della Salvo, revocando conseguentemente le statuizioni civili adottate il loro favore. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'omessa modifica delle spese liquidate in primo grado anche in favore delle parti civili estromesse, nonché in merito alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, delle figlie della medesima e dei loro mariti, erroneamente qualificati come testimoni "terzi". Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'effettiva carica intimidatoria delle minacce proferite dal Terrasi, il cui atteggiamento sarebbe stato apoditticamente definito bellicoso e prevaricatore esclusivamente sulla base delle interessate testimonianze dei soggetti sopra elencati. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche. In proposito il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto dell'occasionalità del fatto, desumibile anche dall'incensuratezza dell'imputato. 3. Hanno depositato memorie il difensore dell'imputato, che ha ribadito i motivi di ricorso in replica alle conclusioni del PG ed allegato documentazione, e il difensore della parte civile, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Le censure proposte con il primo motivo in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento risultano intrinsecamente generiche e prive della necessaria correlazione all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che ha compiutamente dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa e delle sue figlie anche, ma non solo, in ragione dei riscontri estrinseci che il loro racconto, peraltro pienamente convergente, ha trovato. In proposito va altresì osservato come dalla sentenza risulti che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano soltanto i fidanzati delle figlie della Salvo e non già i mariti, come apoditticamente eccepito dal ricorrente (né in senso contrario valgono le precisazioni contenute in proposito nella memoria del difensore che si rivelano parimenti generiche ed assertive), e comunque come certamente proveniente da una fonte estranea al contesto in cui è maturato il reato è quella dell'operante intervenuto, il cui contenuto è stato logicamente valutato al fine di escludere gli intenti calunniosi degli altri testimoni. Allo stesso modo generiche sono le censure proposte con il secondo motivo, atteso che l'idoneità intimidatoria della condotta dell'imputato - sulla cui indole "bonaria" i rilievi svolti nel ricorso si riducono a mere asserzioni, rimanendo irrilevante che lo stesso non fosse noto alle forze dell'ordine per eventuali comportamenti violenti pregressi - è stata desunta dalla Corte proprio attraverso una valutazione complessiva della stessa e non limitandosi al contenuto oggettivo delle frasi proferite. Ed in tal senso in maniera logica - e quindi insindacabile in questa sede - il giudice dell'appello ha considerato il fatto che l'imputato ha accompagnato le proprie minacce sferrando violenti pugni sulla persiana, chiusa a chiave, della porta dell'abitazione della Salvo cercando di introdursi nella medesima, circostanza che nemmeno ha costituito oggetto di contestazione da parte del ricorrente. 3. Ancora generiche sono le doglianze svolte con il terzo motivo, che invero si riducono all'obiezione relativa all'occasionalità del fatto imputato. Se tale circostanza - nemmeno messa in dubbio dalla Corte, che si è limitata invece, al fine di meglio contestualizzare l'episodio, a rilevare come dal testimoniale di riferimento emergano però le tutt'altro che occasionali manifestazioni del malanimo del Terrasi nei confronti dei vicini - certamente esclude una delle condizioni ostative al riconoscimento dell'esimente invocata dall'imputato, ciò non significa che l'accertata non abitualità della condotta costituisca - come dimostra di credere il ricorrente - automatico presupposto per l'operatività dell'art. 131-bis c.p. Il giudice dell'appello ha al contrario evidenziato, con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali esposte, le ragioni per cui il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità. Motivazione con la quale per l'ennesima volta il ricorso dimostra di non essersi voluto confrontare. Ed analogamente, quanto all'obiezione - invero solo abbozzata dal ricorrente - relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la stessa risulta eccentrica rispetto al contenuto della decisione assunta dalla Corte sul punto, poiché la stessa ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo d'appello relativo al trattamento sanzionatorio ed è tale statuizione che doveva costituire oggetto di critica in questa sede. 4. Coglie nel segno, invece, la residua doglianz,i3 proposta con il primo motivo di ricorso. A seguito dell'estromissione di due delle parti civili statuita nel giudizio d'appello, la Corte aveva il dovere di rimodulare le spese cumulativamente liquidate in primo grado in riferimento a tutte le parti civili assistite da un comune difensore, in quanto non dovute, rideterminando il loro ammontare con esclusivo riferimento a quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA]. Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'imputato condannato alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalla menzionata [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione non è interessata dall'accoglimento del motivo relativo alle altre parti civili - che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute in primo grado dalle parti civili estromesse, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori com
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