CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 07849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18108/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso il provvedimento n. 14373/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di Torino depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 18108/21Ruiz-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino peruviano , già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Milano convalidato per la durata di trenta giorni, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal Questore di quella città aisensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,ne ha prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori quindici e giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo che, avendo scontato un periodo di detenzione superiore a novanta giorni, dopo l'iniziale trattenimento, il suo trattenimento non avrebbe potuto essere prorogato, rendendosi la proroga possibile solo nei confronti dei cittadini di un paese con cui l'Italia abbia un accordo per rimpatri, condizione che nella specie faceva difetto. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. E per vero il motivo non indica dove e quando il fatto allegato dal ricorrente –aver sofferto un periodo di restrizione superiore a novanta giorni, di guisa che potrebbe applicarsi nei suoi confronti un ulteriore proroga del trattenimento per altri trenta giorni a condizione che sussista tra l’Italia ed il paese di origine un accordo di rimpatrio –abbia formato oggetto di deduzione avanti al giudice di pace, di tal che allo stato, tacendo, al riguardo, il ricorso così come lo stesso provvedimento, la questione qui prospettata risulta nuova e si sottrae come tale al sindacato di questa Corte che può avere ad oggetto, come è noto, solo questioni esaminate nei gradi di merito. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. RG 18108/21Ruiz-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] è dovuto il raddoppio del contributo perché il procedimento è esente. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consigl