CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena - sono manifestamente infondate, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria e si è espresso sulla congruità della pena; sono generiche poiché non indicano quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; inoltre esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. sull'ulteriore motivo aggiunto, inerente alla violazione dell'art. 129 c.p.p., anche con riferimento agli artt. 47 c.p., 448, 530 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettere b) e c) c.p.p., motivo comunque estraneo al citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] orosini DErn5:!7;''.7-0 ft4 CAM