Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0599_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2022 – bett1.de / EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star)
(causa T‑599/21) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 14, 15, 41, 42)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 16, 17)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Body-Star e Bodyguard
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 22‑24, 28‑30, 39, 40, 43, 48‑51)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 25)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 31)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020‑2) è annullata per quanto riguarda i «[m]aterassi; coprimaterasso; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci (esclusa la biancheria); cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici», rientranti nella classe 20 e i «[c]opriletto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo», appartenenti alla classe 24.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(
1
)
GU C 452 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.