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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2022

ECLI:EU:T:2022:598
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0599_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2022 – bett1.de / EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star) (causa T‑599/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 14, 15, 41, 42)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 17)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Body-Star e Bodyguard [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22‑24, 28‑30, 39, 40, 43, 48‑51)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 25)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 31) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020‑2) è annullata per quanto riguarda i «[m]aterassi; coprimaterasso; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci (esclusa la biancheria); cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici», rientranti nella classe 20 e i «[c]opriletto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo», appartenenti alla classe

24. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 452 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0599_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2022 – bett1.de / EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star) (causa T‑599/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 14, 15, 41, 42) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 17) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Body-Star e Bodyguard [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22‑24, 28‑30, 39, 40, 43, 48‑51) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 25) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 31) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020‑2) è annullata per quanto riguarda i «[m]aterassi; coprimaterasso; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci (esclusa la biancheria); cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici», rientranti nella classe 20 e i «[c]opriletto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo», appartenenti alla classe 24. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 452 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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