CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 04228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18200/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di se stesso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63A08 B714J), con studio in Carapelle (FG) alla via Montebello n. 56, iscritto nello speciale Albo degli [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] pro- tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale presso la PEC [OSCURATO:EMAIL] - resistente - avversola ordinanza del Tribunale di Foggia depositata in data 21.06.2024 ; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/02/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Foggia il 29.6.2021 , ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice dell’opposizione ritenne tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente alla adozione del provvedimento che aveva definito il giudizio, in applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, del DPR 115/2002 in forza del quale “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, articolando un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica e non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendoil Tribunale rigettato l’istanza, perché proposta dopo la conclusione del giudizio. La censura è fondata. La sentenza impugnata si è discostata dal costante orientamento di questa Corte, cui l’odierno Collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3 - bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce,né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale normaunicamente la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez.2 n. 19478 del 15 luglio 2025, Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023; Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019). In detti termini, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Foggia in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della