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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15957/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10530/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (ANNUNZIATA) [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Brescia, n. 434/2021, depositato in data 11 febbraio 2021.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 27 agosto 2020, la Corte d’Appello di Brescia, decidendo monocraticamente sul ricorso ex art. 3, L. 89/2001 proposto dall’odierna ricorrente, determinò in 4 anni l’ingiustificata durata del processo penale scaturito da querela della stessa ricorrente, liquidando il danno nella misura di € 400,00 per i primi tre anni, ed € 450,00 per l’ultimo anno.

2. L’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], venne rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese in favore del Ministero della Giustizia.

3. Ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente depositato memoria.

Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in sei motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione per inesistenza della motivazione nella parte in cui la stessa ha escluso dal computo della durata del giudizio il periodo anteriore alla costituzione di parte civile.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione per inesistenza della motivazione nella parte in cui la stessa ha escluso una determinazione del danno superiore alla misura minima.

R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 2 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione del D.M. 55/2014, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di opposizione con cui veniva dedotta la liquidazione -nel decreto monocratico- delle spese di lite sia in misura inferiore al parametro di riferimento, con riguardo alla fase di studio, sia escludendo le voci per la fase introduttiva e quella decisionale.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dei D.M. 55/2014 e 37/2018 sempre in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, per avere la Corte liquidato le spese con riferimento ad una fascia di valore -tra quelle indicate dal D.M. 55/2014- superiore a quella effettiva.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità per inesistenza della motivazione, nella parte in cui ha condannato la ricorrente al versamento dell’importo ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sebbene il procedimento in questione sia esente dal versamento del contributo unificato.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati.

Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 3 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Nella specie la motivazione della Corte territoriale ha, in realtà, esposto in modo adeguatamente diffuso ed argomentato le ragioni per cui -peraltro sulla scia di un precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26625 del 21/12/2016 - Rv. 641920 - 01)- ha ritenuto di escludere, dal computo della durata del processo, la fase anteriore alla costituzione di parte civile dell’odierna ricorrente.

Impostazione, questa, che trovato conforto anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha recentemente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile (Corte Cost. 28/10/2021, n. 203), dopo che sul tema si era già pronunciata con la sentenza 28/10/2021, n. 249.

Va quindi ribadito il principio che la persona offesa dal reato o il querelante, non può considerarsi parte del suddetto procedimento prima della costituzione come parte civile, non avendo un autonomo R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 4 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., ben potendo la persona offesa svincolarsi dall'esito di quel procedimento, promuovendo un'autonoma domanda risarcitoria in sede civile ovvero, quando possibile, costituirsi parte civile nel procedimento penale, senza alcuna compromissione del proprio diritto di difesa.

Anche con riferimento al profilo della quantificazione dell’equa riparazione, la Corte ha esposto in modo non apparente né apodittico le ragioni che l’hanno condotta alla quantificazione medesima, dovendosi rammentare, da un lato, che la determinazione dell’equa riparazione può essere parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 - Rv. 657244 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012 - Rv. 623380 - 01), nonché motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2995 del 03/02/2017 - Rv. 642572 - 01), dall’altro lato, che non è possibile, in sede di legittimità, sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25964 del 24/09/2021 - Rv. 662296 - 01)

3. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Vale, infatti, il principio per cui in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 5 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Il quarto motivo risulta invece fondato.

Risulta del tutto assente la motivazione esplicativa della scelta della Corte d’Appello di Brescia di procedere alla liquidazione delle spese della fase di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001 sulla base della tabella prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione, peraltro ponendosi in contrasto con l’orientamento di questa Corte, a mente del quale il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 6 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. L’accoglimento di detto motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori due motivi, giacché il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la controversia può essere decisa nel merito.

La liquidazione va, pertanto, effettuata sulla base della tabella n. 12 dello stesso D.M. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte di Appello.

Considerato che il disputatum innanzi alla Corte territoriale concerneva sia la richiesta di una liquidazione di equa riparazione ulteriore rispetto a quella già riconosciuta di € 400,00 per i primi tre anni e di € 450,00 per il terzo anno, sia la liquidazione delle spese legali della fase innanzi al consigliere designato, il parametro di riferimento deve essere quello delle controversie di valore superiore ad € 1.100,01.

La rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve tuttavia avvenire tenendo conto della speciale semplicità R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 7 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. L’accoglimento significativamente parziale del ricorso giustifica la declaratoria d'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915).

P. Q. M. accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 1.198,50 la liquidazione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dei compensi per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Brescia; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 8 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10530/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (ANNUNZIATA) [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Brescia, n. 434/2021, depositato in data 11 febbraio 2021. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 27 agosto 2020, la Corte d’Appello di Brescia, decidendo monocraticamente sul ricorso ex art. 3, L. 89/2001 proposto dall’odierna ricorrente, determinò in 4 anni l’ingiustificata durata del processo penale scaturito da querela della stessa ricorrente, liquidando il danno nella misura di € 400,00 per i primi tre anni, ed € 450,00 per l’ultimo anno. 2. L’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], venne rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese in favore del Ministero della Giustizia. 3. Ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente depositato memoria. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in sei motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione per inesistenza della motivazione nella parte in cui la stessa ha escluso dal computo della durata del giudizio il periodo anteriore alla costituzione di parte civile. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione per inesistenza della motivazione nella parte in cui la stessa ha escluso una determinazione del danno superiore alla misura minima. R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 2 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione del D.M. 55/2014, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di opposizione con cui veniva dedotta la liquidazione -nel decreto monocratico- delle spese di lite sia in misura inferiore al parametro di riferimento, con riguardo alla fase di studio, sia escludendo le voci per la fase introduttiva e quella decisionale. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dei D.M. 55/2014 e 37/2018 sempre in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, per avere la Corte liquidato le spese con riferimento ad una fascia di valore -tra quelle indicate dal D.M. 55/2014- superiore a quella effettiva. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità per inesistenza della motivazione, nella parte in cui ha condannato la ricorrente al versamento dell’importo ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sebbene il procedimento in questione sia esente dal versamento del contributo unificato. 2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 3 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie la motivazione della Corte territoriale ha, in realtà, esposto in modo adeguatamente diffuso ed argomentato le ragioni per cui -peraltro sulla scia di un precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26625 del 21/12/2016 - Rv. 641920 - 01)- ha ritenuto di escludere, dal computo della durata del processo, la fase anteriore alla costituzione di parte civile dell’odierna ricorrente. Impostazione, questa, che trovato conforto anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha recentemente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 2, comma 2- bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile (Corte Cost. 28/10/2021, n. 203), dopo che sul tema si era già pronunciata con la sentenza 28/10/2021, n. 249. Va quindi ribadito il principio che la persona offesa dal reato o il querelante, non può considerarsi parte del suddetto procedimento prima della costituzione come parte civile, non avendo un autonomo R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 4 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., ben potendo la persona offesa svincolarsi dall'esito di quel procedimento, promuovendo un'autonoma domanda risarcitoria in sede civile ovvero, quando possibile, costituirsi parte civile nel procedimento penale, senza alcuna compromissione del proprio diritto di difesa. Anche con riferimento al profilo della quantificazione dell’equa riparazione, la Corte ha esposto in modo non apparente né apodittico le ragioni che l’hanno condotta alla quantificazione medesima, dovendosi rammentare, da un lato, che la determinazione dell’equa riparazione può essere parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 - Rv. 657244 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012 - Rv. 623380 - 01), nonché motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2995 del 03/02/2017 - Rv. 642572 - 01), dall’altro lato, che non è possibile, in sede di legittimità, sindacare la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25964 del 24/09/2021 - Rv. 662296 - 01) 3. Il terzo motivo è parimenti infondato. Vale, infatti, il principio per cui in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 5 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale -decreto- del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16512 del 31/07/2020 - Rv. 658292 - 01) Correttamente, quindi, la Corte territoriale -constatata l’inesattezza in cui era incorso il consigliere designato nell’applicare la tabella prevista per i procedimenti a cognizione piena (tabella invece applicabile nella fase di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001), e preso atto che la liquidazione era conseguentemente avvenuta in una misura anche superiore a quella derivante dall’applicazione della corretta tabella, ma non era stata oggetto di opposizione da parte del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- ha disatteso le lagnanze dell’odierna ricorrente, basate -come peraltro nella presente sede- su un’erronea individuazione della tabella applicabile nella fase innanzi al consigliere designato. 4. Il quarto motivo risulta invece fondato. Risulta del tutto assente la motivazione esplicativa della scelta della Corte d’Appello di Brescia di procedere alla liquidazione delle spese della fase di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001 sulla base della tabella prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione, peraltro ponendosi in contrasto con l’orientamento di questa Corte, a mente del quale il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 6 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso, perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato, con la conseguenza che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. concernente i giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 6015 del 28/02/2019 - Rv. 652772 - 01). 5. L’accoglimento di detto motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori due motivi, giacché il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la controversia può essere decisa nel merito. La liquidazione va, pertanto, effettuata sulla base della tabella n. 12 dello stesso D.M. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte di Appello. Considerato che il disputatum innanzi alla Corte territoriale concerneva sia la richiesta di una liquidazione di equa riparazione ulteriore rispetto a quella già riconosciuta di € 400,00 per i primi tre anni e di € 450,00 per il terzo anno, sia la liquidazione delle spese legali della fase innanzi al consigliere designato, il parametro di riferimento deve essere quello delle controversie di valore superiore ad € 1.100,01. La rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve tuttavia avvenire tenendo conto della speciale semplicità R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 7 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10530/2021 Numero sezionale 861/2022 Numero di raccolta generale 15957/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dell’affare, applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per giungere alla determinazione della somma che la ricorrente è tenuta a corrispondere a titolo di compensi al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nella misura di € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, € 283,50 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale). 6. L’accoglimento significativamente parziale del ricorso giustifica la declaratoria d'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 7. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 1.198,50 la liquidazione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dei compensi per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Brescia; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10530/2021 - Pagina nr. 8 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i
Decreto Cassazione n. 15957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris