CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 2 novembre 2021, il Tribunale per il riesame di Bologna ha, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 16 luglio 2021, revocato la misura cautelare reale quanto ai fatti oggetto di provvisoria incolpazione sub R), confermando nel resto. Per quanto di rilievo in questa sede, con il provvedimento genetico del 16 luglio 2021, il G.I.P. aveva disposto: il sequestro preventivo impeditivo, in riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. sub a), delle quote sociali e del correlato compendio aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il sequestro preventivo diretto del profitto in relazione al reato di cui all'art. 11 d. Igs. 74/2000, oggetto delle provvisorie incolpazioni di cui ai capi f) ed i), delle somme di Euro 1.223.466,25 e di Euro 733.000,00 sui conti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Premessi i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti emessi in tema di misure cautelari reali, con un primo punto deduce violazione di legge, sub specie di mancanza di motivazione, quanto al fumus in riferimento ai capi f) ed i), per avere il Tribunale del riesame ignorato le deduzioni difensive, volte ad evidenziare l'assoluta carenza - nel provvedimento genetico - della indicazione degli atti simulati, e della correlativa epoca di esecuzione, sino al raggiungimento della somma sottoposta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in via diretta di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia, sul punto, come la necessaria individuazione delle singole operazioni, reputate simulate poiché giustificate dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, non fosse evincibile neppure dagli atti di indagine, avendo la PG operante utilizzato una modalità di accertamento di tipo induttivo (lo spesometro), non adeguata alla costruzione del fumus, mentre la puntuale indicazione delle operazioni ritenute simulate sarebbe stata necessaria quantomeno ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e delle conseguenti implicazioni - per l'annualità 2014 - in ordine alla prescrizione, con conseguente incidenza sul quantum delle somme sequestrate. A fronte delle specifiche deduzioni svolte con il riesame, il Tribunale distrettuale ha omesso - ad avviso del ricorrente - di motivare sull'eccepita nullità, restando indimostrato: quali siano e quando sarebbero state compiute le operazioni simulate poste a fondamento delle movimentazioni finanziarie; quali elementi di prova fondino la reputata fittizietà degli atti; da quali operazioni conseguano i pagamenti ritenuti distrattivi; quali siano le singole voci del complessivo computo dell'importo oggetto di sequestro, con conseguente deficit giustificativo del fumus del reato contestato, che impone la dimostrazione della natura simulatoria o fraudolenta degli atti, oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2.2. Con un secondo argomento, evidenzia come il Tribunale abbia omesso di valutare la produzione difensiva, compendiata nella relazione di consulenza tecnica di parte a firma di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a contrastare la reputata fittizietà delle operazioni intercorse tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., nell'ambito delle relazioni tra le società facenti capo al gruppo Adiletta, limitandosi il provvedimento impugnato a citare la predetta relazione, sterilizzata mediante la mera reiterazione del teorema accusatorio accolto nell'ordinanza genetica. In tal modo, il Tribunale del riesame non ha tenuto in alcun conto la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e Vienna, resa nella consulenza di parte, che ha dimostrato l'effettività delle forniture di cassoni, pannelli e beni strumentali effettuate, dall'anno 2011 al 2015, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA]; la fornitura, eseguita da quest'ultima società in favore della ricorrente, di servizi di trasporto, con regolare addebito di spese; l'origine ed il titolo delle movimentazioni economiche e finanziarie intercorse tra le predette società e la legittimità delle relative compensazioni; circostanze tutte acclarate: dall'esigenza commerciale del sub-vettore [OSCURATO:PERSONA] di disporre delle forniture documentate dalle fatture emessa dalla ricorrente; dalla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti forniti; dalla regolare fatturazione delle cessioni; dalla tracciabilità dei mezzi finanziari utilizzati; dalle violazioni del codice della strada accertate e dal pagamento delle relative multe; dai rapporti di lavoro degli autisti con il subvettore incaricato, con conseguente insostenibilità della tesi d'accusa, nella parte in cui si ipotizza che la ricorrente abbia costituito il mezzo per la fraudolenta spoliazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in generale, abbia fittiziamente documentato i rapporti, invece reali ed effettivi, intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] che, al netto delle reciproche compensazioni, hanno generato un credito della ricorrente di oltre Euro 630.000,00. Rileva, conclusivamente, la difesa come l'ordinanza impugnata non disveli l'esame delle allegate deduzioni, in un quadro indiziario che non giustifica, anche in riferimento al sequestro impeditivo, la riconduzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla gestione di [OSCURATO:PERSONA], affidata ad una sola intercettazione, che registra l'interesse di quest'ultimo al trasferimento di sede della ricorrente, senza che alcun altro elemento ne dimostri l'ingerenza. 3. Con istanza tempestivamente depositata, il difensore ha richiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, da valere come memoria, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore ha rassegnato le conclusioni, insistendo nelle proposte censure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo in parte. 1. Sono inammissibili le censure rivolte al sequestro impeditivo del compendio aziendale della società ricorrente, disposto in relazione al reato associativo sub a). 1.1. La ricorrente contesta la riconducibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] censurando l'intercettazione telefonica trascritta nel provvedimento impugnato, omettendo di confrontarsi con i plurimi elementi indiziari valorizzati dal Tribunale e, segnatamente, l'attribuzione solo fittizia della carica di amministratore al suocero [OSCURATO:PERSONA], come dal medesimo dichiarato; la collocazione della sede sociale della predetta nello stesso luogo indicato per altre società del gruppo; la promiscua utilizzazione del personale dipendente; la gestione delle risorse delle società coinvolte da parte di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'Adiletta ed indagata di partecipazione alla stessa associazione, finalizzata alla consumazione di reati fiscali e fallimentari. 1.2. Nel quadro così delineato, il motivo - nella parte in cui investe il requisito del fumus relativamente al sequestro preventivo impeditivo - propone censure intanto generiche e che, comunque, nel contestare l'asserita preterizione delle deduzioni difensive proposte con il riesame, finisce per dare corpo ad un vizio della motivazione che s'appalesa, all'evidenza, non deducibile. Il Tribunale del riesame ha, invero, ampiamente delineato gli elementi posti a fondamento della fattispecie associativa, ricostruendo, alla luce delle intercettazioni e dei documenti in atti: la gestione delle società orbitanti intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], asservite mediante la concentrazione dei debiti su talune - finalizzate al fallimento ed all'accumulo di ingenti debiti erariali - e l'utilizzazione di altre, sollevate dagli oneri di gestione, al fine dell'acquisizione di una posizione dominante nei settori della logistica, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, in espansione anche al Nord; i ruoli svolti dai familiari e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], socia e legale rappresentate di diverse società e delegata alla movimentazione di ben 75 conti correnti, con drenaggio di risorse immobilizzate anche attraverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il sistema costruito intorno alla fallita [OSCURATO:PERSONA], emittente di fatture per operazioni inesistenti in favore di società collegate al fine della fittizia creazione di crediti IVA portati in indebita compensazione, oltre all'utilizzo delle risorse della fallita per alimentare il patrimonio personale dei coniugi Adiletta-Banzano. In relazione al periculum in mora, inoltre, l'ordinanza impugnata ha specificamente rimarcato la riconducibilità, tra le altre, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo compendio aziendale agli indagati, in tal modo delineando il vincolo di pertinenzialità della predetta società con il reato associativo, oltre che con le violazioni fiscali conteste ai capi I) ed R), per avere la medesima società ricevuto risorse a titolo di pagamento per prestazioni solo fittiziamente eseguite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la natura meramente fittizia dei rapporti intersocietari documentati dalle fatture sono stati reputati elementi indicativi del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'orbita del gruppo Adiletta e del rischio, concreto ed attuale, di ulteriore strumentalizzazione della società, utilizzata per concentrare ricchezza drenata dalle bad companies del gruppo, sottrattesi in tal modo alla riscossione coattiva dei tributi dovuti. Risulta, inoltre, specificamente rimarcato come la stessa ricorrente esponesse, in conseguenza delle apparenti operazioni intercorse con le società collegate, un indebito credito IVA portato in compensazione delle proprie obbligazioni erariali. 2. Il secondo argomento svolto nell'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge, sub specie di mancanza assoluta della motivazione in riferimento alle deduzioni difensive proposte con il riesame in riferimento al sequestro finalizzato alla confisca, è fondato limitatamente al profilo della proporzione, mentre le ulteriori doglianze sono infondate. 2.1. Come noto, secondo il prevalente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Va ricordato, inoltre, che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione - salvo, come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente -, né profili ricostruttivi in fatto; e, nei limiti così delineati, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex multis Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). 2.2. Ora, il ricorrente rappresenta un'omessa valutazione delle proprie memorie difensive - e delle allegate consulenze - che risulta smentita, sul punto relativo all'esistenza delle operazioni fraudolente contestate ai capi R) ed I), dall'incedere argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha reputato le allegazioni di parte comunque inidonee a compromettere la tenuta del provvedimento impositivo.Il Tribunale del riesame ha, invero, ampiamente delineato gli elementi posti a fondamento delle provvisorie incolpazioni di cui all'art. 11 d. Igs. 74/2000, alle quali il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, si riferisce, indicando gli atti simulati nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti a giustificazione di trasferimenti di risorse sottratte al pagamento delle imposte da parte delle obbligate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in linea con il principio secondo cui gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 in fattispecie relativa a cessione d'azienda per un prezzo irrisorio in favore di una società non operativa, creata "ad hoc" al solo scopo di effettuare l'acquisto e apparentemente amministrata dalla suocera). L'ordinanza impugnata ha, difatti, attribuito alle rimesse in esame natura fraudolenta richiamando, alla luce delle intercettazioni e dei documenti in atti, la costruzione solo formale dei relativi spettri societari, in considerazione: della sostanziale confusione in un unico centro di gestione dei rapporti commerciali effettivamente posti in essere dal gruppo di società orbitanti intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], genero del legale rappresentante della ricorrente, asservite mediante la concentrazione dei debiti su talune - finalizzate al fallimento ed all'accumulo di ingenti debiti erariali - e l'utilizzazione di altre, sollevate dagli oneri di gestione, al fine dell'acquisizione di una posizione dominante nei settori della logistica, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, in espansione anche al Nord; la gestione delle società orbitanti; i ruoli svolti dai familiari e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], suocero dell'Adiletta e genitore di [OSCURATO:PERSONA], già socia e legale rappresentate della ricorrente e delegata alla movimentazione di ben 75 conti correnti, con drenaggio di risorse immobilizzate anche attraverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il sistema costruito intorno alla fallita [OSCURATO:PERSONA], emittente di fatture per operazioni inesistenti in favore di società collegate al fine della fittizia creazione di crediti IVA portati in indebita compensazione, oltre all'utilizzo delle risorse della fallita per alimentare il patrimonio personale dei coniugi Adiletta-Banzano. A siffatta analisi, svolta mediante esplicita confutazione della prospettazione difensiva, la ricorrente oppone argomenti irrilevanti (quali la tracciabilità delle operazioni infragruppo), versati in fatto (effettività delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), meramente assertivi (ridimensionamento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]; negazione dell'esistenza di un gruppo societario), che non introducono temi nuovi e questioni diverse, potenzialmente decisive, tali da determinare - ove valutate - un diverso epilogo decisorio. 2.3. Per altro verso, destituita di fondamento si rivela la denunciata omissione valutativa delle censure difensive finalizzate all'esatta collocazione temporale delle singole operazioni fraudolente, nella prospettiva della estinzione per prescrizione. Come ribadito anche di recente da questa Corte (Sez. 3, n. 28457 del 28/04/2021, Giordano, Rv. 281594), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la cessazione della consumazione del reato. Coerentemente, è stato, affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il superamento della soglia di punibilità di cinquantamila euro non deve essere verificato con riferimento ad ogni singola annualità d'imposta (Sez. 3, n. 16686 del 16/04/2021, Huang, Rv. 281099). A fronte di siffatti principi, le censure della ricorrente si rivelano infondate, in quanto la configurazione del reato in termini di permanenza, delineata dalle contestazioni in riferimento all'intero segmento temporale dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e le società cartiere emittenti e disponenti, depriva di rilevanza la questione relativa alla maturazione del termine estintivo, di cui si assume la preterizione. 3. Le censure della ricorrente sono, invece, fondate limitatamente al profilo della proporzione. 3.1. Con il riesame, invero, la ricorrente aveva contestato il quantum delle somme sottoposte a sequestro, assumendo l'indeterminatezza delle singole voci ed il computo in via presuntiva e proponendo argomentati rilievi tecnici riguardo le reciproche partite finanziarie tra le parti in contestazione. Sul punto, effettivamente l'ordinanza impugnata si rivela elusiva delle censure, limitandosi a riportare gli importi, indicati in imputazione, erogati in favore di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di giustificazione causale, senza esplicare né la metodologia del calcolo degli importi complessivi, né il riferimento alle fatture utilizzate. L'ordinanza impugnata sottolinea, inoltre, ripetutamente l'indebita compensazione del credito IVA conseguita dalla ricorrente attraverso l'utilizzazione delle fatture fittizie emesse dalle società disponenti, senza alcun riferimento al reato di cui all'art.10-quater d.lgs, e richiama, altresì, la natura fittizia anche delle controprestazioni erogate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in favore delle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia giustificare i criteri di computo utilizzati per la determinazione del profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, limitato ai beni sottoponibili alla procedura di riscossione coattiva perché rientranti nel patrimonio del soggetto tenuto all'obbligo fiscale. 3.2. Il profitto del reato di cui all'art. 11 citato è, invero, rappresentato, dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase (Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarche, Rv. 277251; n. 40534 del 2015, Rv. 265036), e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (Sez. 3, n. 10214 del 22/1/2015, Chiarolanza, Rv. 262754). Tali affermazioni sono coerenti con la struttura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000, in cui il profitto del reato va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, poiché già la sottrazione in sé integra la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 33184 del 12/6/2013, Abrusci, Rv. 256850). E la ricostruzione relativa al profitto del reato in esame trova conferma nella analisi della natura della fattispecie, costruita, appunto, come reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, Stassi, Rv. 272505, che ha ribadito la configurabilità del reato anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa). Le Sezioni Unite (n. 18734 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255036) hanno, pervero, adottato una nozione di profitto del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte più ampia, individuandolo con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e, dunque, anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento di tributi, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Tuttavia, l'affermazione è riferita all'ipotesi decisa dalle Sezioni Unite, in cui emergeva chiaramente dall'imputazione che il danno per l'Erario si era comunque già verificato, proprio nella misura ragguagliabile al quantum dell'imposta evasa, sicchè anche la qualificazione del reato in termini di pericolo e non già di danno viene ritenuta v irrilevante dalla pronuncia Adami, nel caso di specie (cfr. pag. 24 della motivazione delle Sezioni Unite). E' alla giurisprudenza specifica e già citata, dunque, che si deve far riferimento per un inquadramento generale e astratto della questione relativa alla consistenza del profitto del reato di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000. 3.3. Nel caso di specie, i beni sottratti fraudolentemente alla garanzia fiscale sono, come detto, le rimesse finanziarie eseguite in favore della ricorrente, computate - per quanto è dato ricavare dall'ordinanza impugnata - in misura totalitaria e senza che in alcun punto emerga la specificazione delle singole voci, né delle eventuali compensazioni riferite a controprestazioni, come invece indicato in ricorso, in tal modo pregiudicando la dimostrazione della derivazione causale degli importi oggetto di sequestro dal reato, sui quali la difesa aveva articolato specifiche deduzioni. In altri termini, l'esatta delimitazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte va dimostrata dalla pubblica accusa e non può essere presunta o posta a carico del ricorrente che non fornisca prova contraria, come, invece, fatto dal Tribunale del Riesame, incorrendo nel vulnus denunciato. E' evidente, allora, che la motivazione andrà ricalibrata rapportando la pertinenzialità delle somme in sequestro al profitto del reato esattamente individuato, tenuto conto del fatto che, al di là della specifica indicazione sul profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte derivante dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici della Corte di legittimità, già ripercorsa, le Sezioni Unite hanno anche chiarito (Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264436), che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (conf. Sez. 6, n. 33226 del 14/7/2015, Azienda agraria [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 23013 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gigli, Rv. 267065; Sez. 2, n. 535650 del 5/10/2016, Maiorano, Rv. 268854). 4. Alla luce di quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Bologna perché, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati ed in piena libertà di giudizio, proceda a nuovo esame sul punto relativo alla proporzione del sequestro preventivo del profitto dei reati contestati ai capi I) ed F). Il ricorso è, nel resto, comp