CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 08600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione dell'assenza di sufficienti elementi probatori e dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta reiterativo di' profilo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno dato conto degli elementi di riscontro rispetto all'evasione, tra i quali le dichiarazioni del teste Nuccio che aveva riferito che il ricorrente si era allontanato dal cantiere alle ore 12.15 e di essere stato contattato dalla moglie del predetto affinché dichiarasse, invece, che il marito fosse rimasto in cantiere più a lungo; articolandosi, in ogni caso, il motivo di ricorso quale doglianza in fatto, volta a rimettere in discussione l'accertata ricostruzione della vicenda concreta; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con esaustiva e non illogica motivazione, nel vagliare il grado di offensività del fatto, ha posto in rilievo la durata non brevissima del ritardo del ricorrente nel rientrare presso l'abitazione, i futili motivi addotti a giustificazione del ritardo, le modalità della condotta che la caratterizzerebbero come espressiva di grave disprezzo e spregio rispetto alle prescrizioni dell'autorità, che comunque lo autorizzavano - entro specifiche fasce orarie - ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e ensore