CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 07789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8293-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA S. BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], STEFANO N1AZZONCINI, [OSCURATO:PERSONA], doiniAiati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza N. R.G. 2655/2020 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso; ritenuto che Bel.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. propone regolamento, ex art. 42, cod. proc. civ., avverso il provvedimento del Tribunale di cui in epigrafe, con il quale, ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., venne disposta la sospensione del giudizio, introdotto dall'odierna ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla e [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino a ferma statuizione nel Ric. 2021 n. 08293 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- processo indicato nella parte motiva e richiamato col numero di ruolo nel dispositivo dell'ordinanza medesima; ritenuto che, al fine che qui rileva, basterà accennare alla vicenda: l'odierna ricorrente aveva citato i convenuti perché si costituisse in suo favore servitù coattiva di passo carraio di tipo industriale e, per altro tratto del percorso, si affermasse il di lei diritto a transitare con qualsiasi mezzo; disattesa eccezione di litispendenza di uno dei convenuti, il Tribunale reputò sussistere i presupposti per sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ., la causa in attesa che fosse divenuta irrevocabile la statuizione resa nell'altro giudizio, che, peraltro, non presentava identità soggettiva e di "petitum"; ritenuto che la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., per avere il Tribunale disposto la sospensione sul mero presupposto dell'esistenza della sentenza di cui detto, applicando l'ipotesi della sospensione necessaria di cui all'art. 295, cod. proc. civ., invece che quella facoltativa di cui all'art. 337, cod. proc. civ., ove se ne fossero stati motivatamente riconosciuti i presupposti; considerato che il ricorso è fondato, dovendosi osservare quanto appresso: a) l'art. 295, siccome novellato dall'art. 33,1. n. 353/1990, esclude che il giudice possa far luogo a sospensione facoltativa del processo, ampliando i casi di sospensione obbligatoria per legge (cfr., ex multis, Cass. n. 16188/2012, n. 23906/2012, n. 1813/2005); valendo l'enunciazione di principio elaborata dalla S.U., secondo la quale, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia Ric. 2021 n. 08293 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. (S.U., n. 14670, 11/10/2003, Rv. 567287); b) dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ,'ope iudicis" del giudizio (hanno soggiunto le S.U.), deriva sistematicamente, come logico coronario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione "ex lege"; c) la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato (Sez. 6, n. 26469, 9/12/2011, Rv. 620620; conf., Sez. 6, n. 21794/2013); d) ove poi, secondo la consolidata e condivisa opinione di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di Ric. 2021 n. 08293 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Sez. 6, n. 13823/2016, Rv. 640357; n. 798/2015, Rv. 634272); e) si è ancora chiarito (Sez. 1, n. 13823/2016) che «in sede di regolamento di competenza avverso un'ordinanza di sospensione resa ai sensi dell'ari'. 337 comma II cod. proc. civ., il sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. Sez.6-3 n.16142 /13)», con la conseguenza che ove il giudice abbia fatto, come nel caso al vaglio, «esclusivo riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, alla esistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra la decisione delle domande proposte dinanzi a sé e la precedente decisione gravata di appello, ed alla conseguente idoneità di questa seconda sentenza a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, nel giudizio dinanzi a sé», si limita ad esprimere giudizio motivazionale in relazione «all'esercizio del diverso potere di sospensione necessaria previsto dall'art. 293 cod. proc. civ.>>, perciò stesso contrastando il consolidato orientamento di legittimità «secondo cui [sent. n. 20407/2015], qualora tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337 comma secondo cod. proc. civ., sì che, ove il giudice disponga la sospensione del processo per le ragioni previste dall'art. 293 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è per ciò solo illegittimo e deve dunque essere annullato, restando al giudice del merito di tornare a valutare se la sospensione possa essere ordinata in applicazione dell'art. 337 comma secondo (ft tra molte: 5. U. n.10027 / 12; Sez.6-3 n.373 /13, n.13033 /13)», nello stesso senso, Sez. 6, nn. 17936/2018, 10075/2019; f) ben di recente, i superiori principi hanno trovato conferma nella decisione resa da ultimo dalle Sezioni unite, la quale ha chiarito che in Ric. 2021 n. 08293 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo collima, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (S.U. n. 21763, 29/07/2021, Rv. 662227); considerato che, pertanto, l'ordinanza deve essere cassata e il processo rinviato per il prosieguo al Giudice del merito, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Livorno, in persona di altro magistrato; riassunzione nei