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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:420
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CC0364_IT

[OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica 1 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che l'Irlanda ha mancato di adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE; in prosieguo: la «direttiva») (1). 2 Ex art. 13 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 23 novembre 1995 le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità ed attuazione della stessa direttiva, e ad informare senza indugio la [OSCURATO:PERSONA] delle misure a tale effetto adottate.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se l'Irlanda aveva effettivamente adempiuto ai suoi obblighi, il 27 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo irlandese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

In assenza di risposta ufficiale a detta lettera, il 23 dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità irlandesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare nel termine di due mesi dalla notifica le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 3 Persistendo il silenzio del governo irlandese, il 22 ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.

L'Irlanda non nega l'inadempimento ad esso addebitato; il governo resistente ha però richiesto la sospensione del presente procedimento per un periodo di tre mesi, asserendo che l'adozione dei decreti ministeriali di trasposizione sarebbe stata imminente. 4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della [OSCURATO:PERSONA] infondato o privo d'oggetto.

Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (2).

Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento irlandese.

II - [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti osservazioni, propongo perciò alla Corte di: - accogliere il ricorso, dichiarando che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e - condannare l'Irlanda alle spese. (1) - GU 1993, L 307, pag.

1. Come ricorda il settimo 'considerando' della direttiva, al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca sono pienamente applicabili le norme previste dalla direttiva del Consiglio, 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), «fatte salve[, però,] le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute» nella misura dedotta in giudizio, la quale ha natura di «direttiva particolare», come menzionato nel titolo di essa. (2) -

V. sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag.

I-4299, punto 13) e 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag.

I-7351, punti 13 e 14); nonché, da ultimo, sentenza 16 luglio 1998, causa C-285/97, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag.

I-4895, punto 8).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0364_IT [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica 1 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che l'Irlanda ha mancato di adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE; in prosieguo: la «direttiva») (1). 2 Ex art. 13 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 23 novembre 1995 le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità ed attuazione della stessa direttiva, e ad informare senza indugio la [OSCURATO:PERSONA] delle misure a tale effetto adottate. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se l'Irlanda aveva effettivamente adempiuto ai suoi obblighi, il 27 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo irlandese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. In assenza di risposta ufficiale a detta lettera, il 23 dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità irlandesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare nel termine di due mesi dalla notifica le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. 3 Persistendo il silenzio del governo irlandese, il 22 ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. L'Irlanda non nega l'inadempimento ad esso addebitato; il governo resistente ha però richiesto la sospensione del presente procedimento per un periodo di tre mesi, asserendo che l'adozione dei decreti ministeriali di trasposizione sarebbe stata imminente. 4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della [OSCURATO:PERSONA] infondato o privo d'oggetto. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (2). Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento irlandese. II - [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti osservazioni, propongo perciò alla Corte di: - accogliere il ricorso, dichiarando che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e - condannare l'Irlanda alle spese. (1) - GU 1993, L 307, pag. 1. Come ricorda il settimo 'considerando' della direttiva, al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca sono pienamente applicabili le norme previste dalla direttiva del Consiglio, 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), «fatte salve[, però,] le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute» nella misura dedotta in giudizio, la quale ha natura di «direttiva particolare», come menzionato nel titolo di essa. (2) - V. sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13) e 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14); nonché, da ultimo, sentenza 16 luglio 1998, causa C-285/97, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I-4895, punto 8).
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