CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 41582/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 23/10/2024 del la Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 42523 del 23 ottobre 2024 la S econda sezione di questa Corte ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 27 dicembre 2023 della Corte di appello di Napoli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione , ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il difensore di [OSCURATO:PERSONA] P etrellese , deducendo un unico motivo di annullamento per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi allaCorte di Cassazione. Tale avviso, infatti, è stato notificato non all'indirizzo PEC indicato nella procura speciale a impugnare ([OSCURATO:EMAIL]) ma a d altro indirizzo PEC, riconducibile ad altro difensore([OSCURATO:EMAIL]).Tale errore ha impedito al difensore di fiducia di intervenire nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, con conseguente violazione del diritto di difesa. Quanto alla tempestività dell’impugnazione,il difensore ha rilevato che l’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. de ve essere interpretato nel senso che il termine per la proposizione del ricorso de corre dal momento dell’effettiva conoscenza della sentenza impugnata, in quanto la dedotta nullità ha impedito la conoscenza della data del suodeposito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»; il successivo comma 2stabilisce che « la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento[..] Il termine per la proposizione del ricorso straordinario, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è perentorio, essendo finalizzato a evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione (ex multis:Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264). Quanto alla sua decorrenza, la lettera della norma,in deroga alle disposizioni generali in materia di termini per la proposizione delle impugnazioni di cui all'art.585 cod. proc. pen., è univoca nel fare riferimento a lla data di deposito del provvedimento, con ciò rendendo irrilevante il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri,Rv. 284711 – 01 , in una f attispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017,[OSCURATO:PERSONA]. 269901 – 01 ). 3. Nel caso di specie il ricorso è stato presentato il 24 luglio 2025 mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 202 4 , per cui esso è tardivo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in quanto non sono ravvisabili profili di colpa nella tardiva presentazione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/11/2025 Il Consigliere est