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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13928/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 gennaio 2012 con la recidiva reiterata infraquinquennale; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.5, con riguardo al primo motivo, tale da escludere qualsivoglia travisamento, e a pag.6, con riguardo al secondo motivo, della sentenza impugnata, evidenziandosi peraltro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sin dal primo grado; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 re ,pstenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 gennaio 2012 con la recidiva reiterata infraquinquennale; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.5, con riguardo al primo motivo, tale da escludere qualsivoglia travisamento, e a pag.6, con riguardo al secondo motivo, della sentenza impugnata, evidenziandosi peraltro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sin dal primo grado; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 re ,pstenso
Sentenza Cassazione n. 13928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris