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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 19680/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per cassazione contro la sentenza in data 17/05/2022 con la quale il Tribunale di Firenze, all' esito del dibattimento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un cellulare di provenienza illecita, ritenendo insussistente il dolo ex art. 648 c.p.

L'Ufficio ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ex art. 606, comma 1, lett.

B) ed e) c.p.p. per violazione dell' art. 648 c.p.p. e difetto di motivazione assumendo che il Tribunale, non applicando i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed erroneamente valutando le complessive risultanze istruttorie, aveva emesso una pronunzia assolutoria per carenza dell' elemento psicologico sebbene l' imputato non avesse fornito alcun chiarimento in ordine alla disponibilità del cellulare rubato pochi giorni prima, limitandosi ad affermare che glielo aveva consegnato un amico" non meglio identificato".

1. Osserva il Collegio che qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum" - quale quella in esame - la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame (vedi Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25819301).

Qualora, pertanto, l'atto di impugnazione contenga censure, che ad onta della formale qualificazione, si rivelino come, sostanzialmente, dirette alla valutazione delle prove ovvero dei dati fattuali, il ricorso va diversamente qualificato e, quindi, convertito in appello.

1.1. Ciò premesso deve ritenersi che con l'impugnazione in questione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze muove alla sentenza impugnata censure di violazione della legge penale sostanziale che, nella articolazione delle stesse, ineriscono in via prevalente - se non esclusiva - ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di primo grado direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto sicuramente improponibili nel presente giudizio di legittimità.

Ne costituisce un indice univoco la circostanza che l'ufficio impugnante, richiama espressamente il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla erronea valutazione del "valore probatorio da attribuirsi alla mancata indicazione da parte dell'imputato della provenienza del telefono cellulare" Occorre, quindi, procedere conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell' art.569 comma 3 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice di appello.

P.Q.M. qualificato il ricorso come appello, la Corte dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per cassazione contro la sentenza in data 17/05/2022 con la quale il Tribunale di Firenze, all' esito del dibattimento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un cellulare di provenienza illecita, ritenendo insussistente il dolo ex art. 648 c.p. L'Ufficio ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. B) ed e) c.p.p. per violazione dell' art. 648 c.p.p. e difetto di motivazione assumendo che il Tribunale, non applicando i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed erroneamente valutando le complessive risultanze istruttorie, aveva emesso una pronunzia assolutoria per carenza dell' elemento psicologico sebbene l' imputato non avesse fornito alcun chiarimento in ordine alla disponibilità del cellulare rubato pochi giorni prima, limitandosi ad affermare che glielo aveva consegnato un amico" non meglio identificato". 1. Osserva il Collegio che qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum" - quale quella in esame - la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame (vedi Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25819301). Qualora, pertanto, l'atto di impugnazione contenga censure, che ad onta della formale qualificazione, si rivelino come, sostanzialmente, dirette alla valutazione delle prove ovvero dei dati fattuali, il ricorso va diversamente qualificato e, quindi, convertito in appello. 1.1. Ciò premesso deve ritenersi che con l'impugnazione in questione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze muove alla sentenza impugnata censure di violazione della legge penale sostanziale che, nella articolazione delle stesse, ineriscono in via prevalente - se non esclusiva - ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di primo grado direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto sicuramente improponibili nel presente giudizio di legittimità. Ne costituisce un indice univoco la circostanza che l'ufficio impugnante, richiama espressamente il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla erronea valutazione del "valore probatorio da attribuirsi alla mancata indicazione da parte dell'imputato della provenienza del telefono cellulare" Occorre, quindi, procedere conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell' art.569 comma 3 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice di appello. P.Q.M. qualificato il ricorso come appello, la Corte dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per giudizio. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023
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